S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Documenti analoghi
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

N ter CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE. n. 59, d iniziativa del deputato PROCACCI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FARINONE. Disciplina della detenzione di cani potenzialmente pericolosi

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1908

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 25 novembre 2009 (v. stampato Senato n. 1908)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge n. 189

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D EUROPA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

*** NORMATTIVA - Stampa ***

d iniziativa dei senatori TAVERNA, BUCCARELLA, CASTALDI, CRIMI, FUCKSIA, PAGLINI e PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 13

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) (SACCONI)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 507

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) (SACCONI)

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell incolumità pubblica dall aggressione dei cani.

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, FILIPPI, AMATI, VALENTINI, RICCHIUTI e Maurizio ROMANI

MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

PRONTUARIO OPERATIVO D.P.R. 309/1990

L.R. nr. 27 del 7 Aprile 2000 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n

SENATO DELLA REPUBBLICA

** NORMATTIVA - Stampa ***

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Approvazione del Consiglio dei Ministri del Ddl ratifica della Convenzione Europea sulla protezione degli animali da compagnia

Ministero della Salute

Legge 14 agosto 1991, n.281. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

In particolare, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose sono previsti i seguenti obblighi:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MISITI

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

ART. 5 (Modificazioni all articolo 43 t.u.l.p.s.)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:

Ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - Legge n 201, G.U

COMUNE DI MAIRAGO (LO) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2073

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 2014

ROMANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 OTTOBRE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 310

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

d iniziativa dei senatori DONNO, PUGLIA, FATTORI, MORONESE e SANTANGELO

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE (art. 4) ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE (art. 6)

SCOMMESSE CLANDESTINE E GIOCHI

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione

REGIONE SICILIANA COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA Provincia di Catania

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 885

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)

d iniziativa dei senatori MANCONI, DE CRISTOFARO e LO GIUDICE

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.

COMUNE DI CENTO ECCO ALCUNE INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI PER RENDERMI FELICE!

Schema di d.d.l. recante revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori,

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Indici. della Repubblica italiana. Principi fondamentali... Pag. 9. Parte I: Diritti e doveri dei cittadini

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di agevolazioni economiche su farmaci e cure veterinarie

529 L. 9 gennaio 2019, n. 3 Art. 1. Anticorruzione

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Appendice. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Nuove disposizioni in materia di sicurezza negli stadi e inasprimento delle sanzioni penali

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

COMUNE DI CASALE SUL SILE PROVINCIA DI TREVISO

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL REGIONE PIEMONTE

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

Art. 315 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 12. Esercizio abusivo di una professione

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3491

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275

Transcript:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 3442 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori MARRI, BEVILACQUA e PACE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1998 Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 3442 ONOREVOLI SENATORI. Sovente si sente parlare, come negli ultimi mesi, dell allarmante susseguirsi di episodi di violenza che vedono come protagonisti cani di razze dalle spiccate caratteristiche di aggressività e di mole. Il dato preoccupante del fenomeno scaturisce non tanto dalla casualità di tali eventi, derivante dalla imprevedibilità del comportamento animale, bensì dal rapporto che più spesso i proprietari instaurano con i loro cani. L altro elemento che desta enormi perplessità è costituito dal combattimento tra cani ovvero tra cani e altri animali, all uopo addestrati. Il fenomeno è in continua espansione, principalmente nelle zone del sud e del centro d Italia sottoposte al controllo della criminalità organizzata. È stato rilevato, infatti, che il numero dei cani che muoiono a causa dei sanguinosi scontri si aggira intorno alle cinquemila unità, con un giro di scommesse clandestine stimato in oltre mille miliardi l anno, mentre la sola partecipazione del cane al combattimento può «rendere» più di cinquanta milioni, che contribuiscono a finanziare altre attività illecite della criminalità organizzata. Inoltre, come accade ogni anno nell approssimarsi del periodo estivo, più di centomila persone, dovendo andare in vacanza, pensano al luogo in cui abbandonare un componente della loro famiglia: il cane o il gatto. La maggior parte di questi animali muore sulle strade, altri finiscono nelle anguste gabbie di un canile oppure vengono utilizzati negli addestramenti per combattimenti. Gli animali generalmente impiegati nei combattimenti appartengono a razze comunemente definite o impiegate nella difesa e nella guardia. L aspetto più crudele e intollerabile delle tecniche di allenamento dei «cani killer» riguarda l utilizzo di altri cani, randagi o rubati, ovvero di altri animali che vengono legati a un muro o a un palo, per poi scagliarvi contro i cani più feroci. Lo scopo del presente disegno di legge è quello di porre fine a simili brutalità attraverso norme più severe rispetto a quelle vigenti, ancora troppo blande e vaghe. Infatti, in base alle disposizioni vigenti del codice penale e delle leggi che si occupano di questa materia, chi commette i reati citati rischia solo piccole sanzioni amministrative. L articolo 1 prevede sanzioni per chiunque organizza lotte o competizioni cruente fra animali, ovvero per chiunque partecipa o assiste alle stesse. In particolare, il comma 4 prevede la reclusione nei casi in cui, qualora i fatti di cui al comma 1 siano commessi in relazione all esercizio di scommesse clandestine, si applica la pena da sei mesi a due anni di reclusione. L articolo 2 prevede l istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la polizia municipale del luogo di residenza, per la denuncia di detenzione di cani di media e grossa taglia appartenenti a razze ritenute pericolose o potenzialmente aggressive, individuate con apposito decreto del Ministro dell interno. L articolo 3 contiene: una modifica aggiuntiva all articolo 365 del codice penale (Omissione di referto), che prevede il pagamento di un ammenda per chiunque curi, soccorra o custodisca un animale recante su di sè tracce di sevizie subite o di combattimenti, senza avvisarne le autorità competenti, nonchè un aumento di pena per chi

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 3442 svolga la professione di veterinario; una modifica dell articolo 672 del codice penale (Omessa custodia e malgoverno di animali), che prevede l aumento della sanzione pecuniaria in esso contenuta; una modifica aggiuntiva all articolo 719 del codice penale (Circostanze aggravanti) in base alla quale, se nel gioco d azzardo sono impiegati animali di qualunque specie per combattimenti, la pena per il reato previsto dall articolo 718 dello stesso codice (Esercizio di giuochi d azzardo) è raddoppiata; una modifica dell articolo 727 del codice penale (Maltrattamenti di animali) che prevede la soppressione, al primo comma, delle parole «senza necessità» e una modifica aggiuntiva, infine, all articolo 5 (Sanzioni) della legge 14 agosto 1991, n. 281, in base alla quale si prevede una sanzione amministrativa nei confronti del medico veterinario che omette di segnalare all autorità competente i cani visitati sprovvisti del tatuaggio o dell iscrizione all anagrafe canina. L articolo 4 stabilisce il divieto di addestramento o di allenamento teso a enfatizzare e a valorizzare le potenzialità aggressive e di ferocia dei cani, ad eccezione di quelli in dotazione alle forze armate o di polizia. È altresì stabilito il divieto del taglio delle orecchie e della coda. L articolo 5 prevede l obbligo di registrare la importazione, l allevamento, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo e la detenzione di cani della razza pit-bull. Infine, con l articolo 6 si dispone che le risorse finanziarie derivanti dall applicazione delle pene pecuniarie e delle sanzioni previste dalla legge siano destinate a finanziare il fondo istituito per la lotta al randagismo.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 3442 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Chiunque organizza lotte o competizioni cruente tra animali in luoghi pubblici, privati o aperti al pubblico è punito con il pagamento di un ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni. La pena è raddoppiata per gli organizzatori qualora questi abbiano precedenti penali o sussista continuità e ripetizione del reato o sia dimostrata l appartenenza degli organizzatori alla malavita organizzata. 2. Chiunque partecipa o assiste alle attività di cui al comma 1 è punito con il pagamento di un ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. 3. Nel caso in cui chi partecipa alle attività di cui al comma 1 sia titolare di licenza inerente la conduzione, il commercio o il trasporto di animali, questa è sospesa per un periodo variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata e la licenza è ritirata definitivamente. 4. Qualora i fatti di cui al comma 1 siano commessi in relazione all esercizio di scommesse clandestine si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e del pagamento di un ammenda da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Art. 2. 1. I proprietari di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi, appartenenti alle razze indicate in apposito decreto del Ministro dell interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a farne denuncia in apposito registro

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 3442 da tenersi presso la polizia municipale del luogo di residenza. 2. Chiunque detiene cani appartenenti alle razze di cui al comma 1, senza averne fatto denuncia ai sensi del medesimo comma 1, è punito con l ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Art. 3. 1. All articolo 365 del codice penale, dopo l ultimo comma sono aggiunti i seguenti: «Chiunque, anche fuori dall esercizio di una professione sanitaria, cura, soccorre o custodisce un animale recante su di sè ferite da morsi o altre tracce di sevizie subite o di combattimenti sostenuti, è obbligato ad avvisare le autorità competenti; il contravventore è punito con l ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Alla stessa pena soggiace chi ne occulta, ne rimuove o ne distrugge il cadavere. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un veterinario, da un medico o da un infermiere. Alla condanna consegue la pena accessoria della sospensione dalla professione per la durata di due anni e, in caso di recidiva, la radiazione dall albo professionale». 2. Al primo comma dell articolo 672 del codice penale le parole «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite con le seguenti: «da lire cinquecentomila a lire due milioni». 3. Al primo comma dell articolo 719 del codice penale, dopo il numero 4, è aggiunto il seguente: «4-bis) se nel gioco sono impiegati animali di qualunque specie per combattimenti». 4. Al primo comma dell articolo 727 del codice penale le parole: «senza necessità» sono soppresse.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 3442 5. All articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Il medico veterinario che omette di segnalare all autorità competente i cani visitati sprovvisti del tatuaggio o dell iscrizione all anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila». Art. 4. 1. È vietato l addestramento o l allenamento teso a enfatizzare e a valorizzare le potenzialità aggressive e di ferocia dei cani. 2. È altresì vietato il taglio delle orecchie e della coda, con esclusione dei fini terapeutici motivati per iscritto. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate e di polizia. Art. 5. 1. L importazione, l allevamento, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo e la detenzione di cani della razza pit-bull devono essere registrati ai sensi del comma 1 dell articolo 2. I contravventori sono puniti con l ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. 2. In caso di mancata registrazione, tutti i cani appartenenti alla razza pit-bull sono sottoposti a sequestro dall autorità giudiziaria e da questa affidati a: a) associazioni di tutela degli animali legalmente riconosciute che ottengano certificazione di gradimento da parte dei servizi veterinari regionali; b) canili pubblici o convenzionati; c) canili sanitari. Art. 6. 1. Le risorse finanziarie derivanti dall applicazione delle sanzioni di cui alla presente

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 3442 legge sono destinate al finanziamento del fondo di cui all articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281.