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COMUNE DI MONTALDO TORINESE COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO COMUNE DI MONTEU DA PO COMUNE DI VIALE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997 L'anno addì del mese di, nella Residenza Municipale del Comune di Montaldo Torinese, TRA Il COMUNE DI MONTALDO TORINESE, partita I.V.A. 02084410014 classe IVª, rappresentato dal Sig, nato a, il il quale agisce nell esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco; Il COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO, partita I.V.A. 02229550013 classe IVª, rappresentato dal Sig, nato a il, il quale agisce nell esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco; Il COMUNE DI MONTEU DA PO partita I.V.A. 02436420018 classe IVª, rappresentato dalla Sig.ra, nata a il, la quale agisce nell esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco; Il COMUNE DI VIALE, partita I.V.A. 01148360058, classe IVª, rappresentato dal Sig, nato a il, il quale agisce nell esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco; PREMESSO che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 18 agosto 2000 n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale; che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie; che il Consiglio di Amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale; con deliberazione n. 135 del 25.05.2000 e n. 164 del 27.07.2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime; con deliberazione n. 113 del 02.05.2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;

con deliberazione n. 270 del 06.09.2011 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento; che con deliberazione consiliare del Comune di MONTALDO TORINESE n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A); che con deliberazione consiliare del Comune di MOMBELLO DI TORINO n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato B); che con deliberazione consiliare del Comune di MONTEU DA PO n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato C); che con deliberazione consiliare del Comune di VIALE n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato D); CIO' PREMESSO con la presente scrittura redatta in quattro originali e da registrarsi in caso d'uso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 OGGETTO E FINE I Comuni di MONTALDO TORINESE (Classe IVª), MOMBELLO DI TORINO (Classe IVª) MONTEU DA PO (Classe IVª) e VIALE (Classe IVª), Provincia di Torino, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nonché dell art. 10 D.P.R. 465/97, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di segreteria comunale, al fine di avvalersi dell opera professionale di un unico Segretario comunale, per l espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaco od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario. ART. 2 COMUNE CAPO-CONVENZIONE E COMPETENZE Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di MONTALDO TORINESE, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato. Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall art. 15 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465. La nomina dovrà essere effettuata d intesa con i Sindaci dei Comuni di MOMBELLO DI TORINO e MONTEU da PO e VIALE. Dato atto che la segreteria convenzionata sarà coperta dal segretario attualmente già titolare della precedente convenzione: Dr.ssa Laura Fasano, nel rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell Interno Ex Agenzia. La sede convenzionata prende avvio dal decreto di nomina del segretario comunale a seguito di sottoscrizione della presente convenzione.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capoconvenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di MONTALDO TORINESE nella sua veste di Comune capo-convenzione, l adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura. Il Sindaco del comune capo-convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di MOMBELLO DI TORINO, MONTEU da PO e VIALE provvederà altresì ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi. Art. 3 RAPPORTO DI LAVORO Il Segretario comunale, dipendente del Ministero dell Interno Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, è in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di MONTALDO TORINESE, MOMBELLO DI TORINO, MONTEU DA PO e VIALE. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, è di competenza del Sindaco del Comune capo-convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con il Ministero dell Interno Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Torino Sezione regionale Piemonte. Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, prevede in alcune ipotesi l obbligo del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune capo-convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni di MOMBELLO DI TORINO, MONTEU DA PO e VIALE). Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti. Art. 4 ORARIO DI LAVORO - MODALITA DI ESPLETAMENTO L orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei comuni e il segretario comunale, ai sensi dell art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all espletamento dell incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Art. 5 FORME DI CONSULTAZIONE I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria. In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di: nomina del Segretario Comunale; revoca del Segretario Comunale; sostituzione del Segretario Comunale per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai sei mesi; determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE Compete al Segretario comunale per l espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di MONTALDO TORINESE, MOMBELLO DI TORINO, MONTEU DA PO e VIALE il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti o ad Enti previdenziali e assistenziali, saranno erogati dal Comune di MONTALDO TORINESE (Comune capo convenzione). Saranno altresì erogati di massima dal Comune di MONTALDO TORINESE le spese per i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune e il buono pasto, cellulare di servizio. Tali spese saranno ripartite tra i comuni come segue. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di mobilità di cui all art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, nonché il rimborso spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni. Il riparto delle spese, in ossequio alla diversa dimensione e articolazione organizzativa degli Enti convenzionati e di quanto stabilito al precedente articolo 4, viene posto a carico dei Comuni come segue: a carico del Comune di MONTALDO TORINESE = 39% a carico del Comune di MOMBELLO DI TORINO = 12,50% a carico del Comune di MONTEU DA PO = 36% a carico del Comune di VIALE = 12,50% Tale riparto sarà approvato con determinazione del Responsabile dell Area, entro il 10 febbraio di ogni anno. Il Comune di MONTALDO TORINESE nella sua veste di Comune capo convenzione iscriverà nel proprio bilancio nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia agli emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso delle quote dovute da parte dei Comuni di MOMBELLO DI TORINO, MONTEU DA PO e VIALE. I Comuni convenzionati di MOMBELLO DI TORINO, MONTEU DA PO e VIALE dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali: la prima entro il 30 aprile dell anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell anno precedente; la seconda entro il 31 agosto dell anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell anno precedente; la terza entro il 30 novembre dell anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell anno precedente; la quarta entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune di MONTALDO TORINESE entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte di intesa fra i Sindaci interessati, sentita eventualmente la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Torino Sezione regionale Piemonte. Al Segretario comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di MOMBELLO DI TORINO, MONTEU DA PO e VIALE, il rimborso delle spese di viaggio in base all indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge.

Il Segretario comunale viene autorizzato all uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni comunali. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del suddetti Comuni convenzionati di MOMBELLO DI TORINO, MONTEU DA PO e VIALE, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo-convenzione di MONTALDO TORINESE, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di MOMBELLO DI TORINO, MONTEU DA PO e VIALE, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno. I diritti di segreteria spettanti al Segretario comunale, per l attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4.02.1915 n. 148 nonché di cui all art. 97, c. 4, lettera "c" del T.U.E.L. 267/2000, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i quattro Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei quattro Comuni, si procederà ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario comunale. In tale caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario così come stabilito dal presente articolo. Previo decreto di attribuzione delle specifiche responsabilità da parte del Sindaco di ciascun Ente, il comune capofila provvederà direttamente alla corresponsione della maggiorazione della retribuzione, nell ambito della somma spettante mensilmente al segretario e a richiedere il rimborso unitamente agli altri emolumenti ai singoli comuni convenzionati, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei singoli comuni. Il comune capofila, previo ricevimento da parte dei comuni convenzionati della valutazione del segretario comunale, correlata al conseguimento degli obiettivi, predeterminati dai singoli Comuni che dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile dell anno successivo, provvede alla liquidazione della retribuzione di risultato di cui all art. 42 del CCNL del 16.05.2001 entro il mese di maggio dell anno successivo e trasmetterà ai comuni la richiesta di rimborso per la quota di spettanza, da pagare entro 30 giorni dal rendiconto. Art. 7 DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno). Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di due mesi, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge. E possibile lo scioglimento della convenzione per concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni

il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di MONTALDO TORINESE (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999). Dell avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Torino Sezione regionale Piemonte, per l adozione dei successivi provvedimenti di competenza. Art. 8 SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall Agenzia per la Gestione dell Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzati dall Agenzia nominati dal Sindaco del Comune Capofila. Per brevi periodi di assenza è possibile l individuazione di un segretario a scavalco da ciascuno dei Sindaci facenti parte della convenzione. Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i due comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all art. 8. Art. 9 NORMA DI CHIUSURA Per quanto non previsto nella presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell Interno Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari comunali e Provinciali. La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di MONTALDO TORINESE, MONTEU DA PO, MOMBELLO DI TORINO e VIALE verrà inviata, a norma dell art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Torino Sezione regionale Piemonte a cura del Comune capo-convenzione. Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO TORINESE IL SINDACO DEL COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEU DA PO IL SINDACO DEL COMUNE DI VIALE