Comune di Siena UFFICIO GESTIONE SANTA MARIA DELLA SCALA

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Transcript:

Comune di Siena UFFICIO GESTIONE SANTA MARIA DELLA SCALA ATTO DIRIGENZIALE N 2068 DEL25/11/2014 OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, PORTINERIA E SERVIZI GENERALI, ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZI BIBLIOTECARI E SERVIZI DIDATTICI DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE SANTA MARIA DELLA SCALA IN SIENA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL RESPONSABILE DI PO Premesso: che con determinazione dirigenziale n. 1819 del 21.10.2014 veniva stabilito di affidare i servizi di sorveglianza, biglietteria, portineria e generali, organizzazione eventi, servizi bibliotecari e servizi didattici, da eseguirsi presso il Complesso Museale Santa Maria della Scala in Siena, per il periodo 8 Novembre 2014 1 Marzo 2015, in economia, mediante procedura negoziata da esperirsi con modalità telematica, previo apposito avviso pubblico, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell articolo 82 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163 e dell art. 119 del DPR 207/2010 e per l importo a base di gara di 147.738,04, oltre IVA ed 3.600,00, IVA inclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; che, come rilevasi dal relativo verbale, la gara di cui trattasi veniva esperita il 3 novembre ed alla stessa hanno partecipato i sotto indicati concorrenti, che hanno offerto i ribassi percentuali sull importo a base di gara a fianco di ciascuno indicati: Società Intrepido servizi srl di Roma 27,3186% RTI Opera Laboratori fiorentini spa, coop Culture e coop. Itinera progetti e ricerche 21,732% Dato atto: che essendo i prezzi unitari offerti da entrambi i concorrenti inferiori ai minimi tabellari di cui al DM 13/2/2014, ancorché non vi fosse un obbligo giuridico di procedere alla verifica dell anomalia dell offerta ai sensi dell art. 86 del D.lgs 163/2006, il Servizio Gare ed Appalti chiedeva con nota prot. 65072 del 3/11/2014 ad entrambi i concorrenti di dimostrare la congruità dei prezzi offerti, con particolare riferimento al costo del lavoro, con apposita documentazione da rimettere entro e non oltre il 5 Novembre alle ore 12; che sulla base dei giustificati rimessi dal succitato raggruppamento in data 5 novembre e da Intrepido Servizi in data 4 Novembre nonchè, a seguito della richiesta di integrativi di cui alla nota prot. 66725 del 7/11/2014, in data 7 novembre, il responsabile del procedimento valutava che entrambe le offerte garantissero i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di secondo livello e fossero congrue e corrispondenti ai costi correnti di mercato; Rilevato: che, a seguito dell esito positivo della succitata verifica e considerata l urgenza di riaprire quanto prima il complesso museale, al fine di consentire l immediata attivazione del tavolo di concertazione tra organizzazioni sindacali e la società dichiarata provvisoriamente aggiudicataria (finalizzato alla tutela dell interesse alla salvaguardia dell occupazione), l appalto veniva aggiudicato alla società Intrepido con determinazione n. 1953 dell 11.11.2014, atto la cui efficacia veniva subordinata al positivo accertamento del possesso da parte di detta società dei requisiti generali e speciali ed economico finanziari da essa

dichiarati in sede di gara, come esplicitamente previsto e consentito dall art. 11 comma 8 del D.lgs 163/2006; che in attesa della documentazione attestante il possesso, da parte della soc. Intrepido, dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.lgs 163/2006), con nota prot. n. 66725 del 7.11.2014 e successiva richiesta di chiarimenti del 18.11.2014, detta società veniva invitata a rimettere tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti economici e finanziari richiesti dall avviso di gara e dichiarati in sede di istanza di partecipazione; che allo stato attuale non sono ancora pervenuti alcuni documenti attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (durc), mentre la soc. Intrepido ha provveduto con nota in data 12.11.2014, successivamente integrata con nota in data 18.11.2014, a trasmettere la documentazione a comprova dei requisiti tecnico organizzativi e economici finanziari; che dall esame della documentazione rimessa è emerso che la Soc. Intrepido non è in possesso di uno dei requisiti professionali richiesti ai fini dell ammissione alla gara (aver effettuato nell ultimo triennio almeno un servizio di didattica museale); che lo stesso legale rappresentante di detta società ha ammesso, nella nota inviata per mail il 18.11.2014 a seguito di richiesta di integrazione documentale, che i servizi didattici il cui possesso ha dichiarato in sede di gara, sono stati svolti dalla società Zelig (dalla quale Intrepido ha mutuato tutti i requisiti previsti dall'avviso per la partecipazione alla gara, a seguito di affitto dei rami d'azienda della medesima) "al bisogno" con il proprio personale presso il Santa Maria della Scala senza peraltro averne un formale incarico d'appalto ; che inoltre ed in particolare, da detto esame è risultato che la succitata società, pur potendo in base alle previsioni del bando dichiarare il mancato possesso del requisito e la propria volontà di subappaltare le lavorazioni relative, ha espressamente dichiarato il possesso e manifestato la volontà di non ricorrere al subappalto; Considerato che, sulla base delle suddette risultanze istruttorie, il Servizio Gare e Appalti ha inviato in data 21/11 alla sottoscritta r.p. apposita relazione dalla quale si rileva: che per il solo fatto di non avere dimostrato il possesso del requisito tecnico organizzativo relativo all'effettuazione nell ultimo triennio almeno un servizio di didattica, come dichiarato in sede di gara, la società Intrepido dovrebbe essere esclusa ai sensi e per gli effetti l'art. 48 del D.lgs 163 del 2006 c;

che inoltre ogni qualvolta, come nella fattispecie di cui trattasi, il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, l'omessa dichiarazione di voler far ricorso a detto istituto giuridico, per granitica giurisprudenza (cfr., per tutte, CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV sentenza 26 agosto 2014 n. 4299; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV sentenza 13 marzo 2014 n. 1224 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 2 maggio 2012 n. 2508, CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 30 ottobre 2009 n. 6708 ), comporta la necessità di procedere all'esclusione dello stesso dalla gara; che infine la dichiarazione circa il possesso di un requisito richiesto dal bando in combinato con la dichiarazione di non voler ricorrere al subappalto con riferimento al requisito medesimo non connota la fattispecie come irregolarità sanabile ma si configura come una sostanziale ed insanabile inadeguatezza dell offerta (cfr. per tutte CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - sentenza 25 febbraio 2014 n. 9; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 14 luglio 2014 n. 3663; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V sentenza 28 aprile 2014 n. 2201); Precisato: che pertanto, non sussistendo i presupposti affinché la determinazione n. 1953 del 11.11.2014 possa acquisire efficacia, occorre procedere all'annullamento della medesima, per cui con nota inviata per pec il 21 novembre si comunicava ad Intrepido l avvio del procedimento di annullamento, previo accertamento della sua inefficacia, di detta determinazione di affidamento dei servizi di sorveglianza, biglietteria, portineria e servizi generali, organizzazione eventi, servizi bibliotecari e servizi didattici da eseguirsi presso il Complesso Museale di Santa Maria della Scala in Siena; che con detta nota veniva chiesto ad Intrepido di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all oggetto del procedimento entro e non oltre le ore 10 del giorno 24 Novembre 2014, termine breve sia perchè l'assenza del servizio in capo alla Zelig - e conseguentemente all'affittuario dei suoi rami d'azienda - era stato già dichiarato dal legale rappresentante di Intrepido (nota del 18/11) sia perchè, a comprova del possesso del requisito dichiarato in sede di gara, erano stati richiamati appalti stipulati da Zelig con il Comune di Siena e che lo stesso aveva potuto pertanto d'ufficio già verificare l'inconsistenza della dichiarazione resa in sede di gara; che con ulteriori note pervenute in data 21 e 24 Novembre, Intrepido sosteneva che servizi didattici sarebbero stati svolti di fatto con personale formalmente adibito a mansioni di segreteria presso il complesso museale del Santa Maria della Scala dalla società Zelig fino al Marzo 2013 e che la medesima cooperativa avrebbe, in virtù di altro appalto, svolto attività didattica a favore del CERR organismo che, a parere della società scrivente, si occupa di promozione e divulgazione didattica ;

che le affermazioni sono destituite di fondamento e dai capitolati e contratti d'appalto e dalle relative fatture, in atti, è provato per tabulas che in alcun modo la società ha avuto un incarico per svolgere un servizio di didattica museale (come specificatamente chiedeva l'avviso, che, giova sottolinearlo, non chiedeva affatto un generico servizio di didattica, ma una didattica nel settore specifico) ed essa sola avrebbe dovuto risultate affidataria di detta attività professionale, a nulla rilevando l'eventuale ed ipotetica esperienza specifica di un suo dipendente; che peraltro fino al 2013 l'attività didattica era svolta presso il complesso Santa Maria della Scala da altra società (la cooperativa Elicona di Siena) in virtù di un formale affidamento e il servizio a favore del CERR è un servizio bibliotecario che è stato utilizzato da Intrepido per dimostrare il possesso di altro e diverso requisito previsto dall'avviso (l'aver svolto un servizio bibliotecario); Ritenuto per quanto sopra: di prendere atto che la Soc. Intrepido non è in possesso di uno dei requisiti professionali richiesti ai fini dell ammissione alla gara (aver effettuato nell ultimo triennio almeno un servizio di didattica museale); di dare atto che, per l effetto, non sussistano i presupposti affinché la determinazione n. 1953 del 11.11.2014, con cui veniva affidato alla società Intrepido l appalto dei servizi di sorveglianza, biglietteria, portineria e servizi generali, organizzazione eventi, servizi bibliotecari e servizi didattici da eseguirsi presso il Complesso Museale di Santa Maria della Scala, acquisti efficacia e possa produrre effetti e pertanto di procedere al suo annullamento; di affidare, conseguentemente, l appalto di cui trattasi, per l importo. 115.631,61, oltre IVA al 22% ed 3.600,00, IVA inclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al RTI Opera Laboratori Fiorentini spa, coop Culture e coop. Itinera progetti e Ricerche sulla base dell offerta rimessa ed alle condizioni di cui al capitolato speciale d appalto approvato con determinazione dirigenziale n. 1819 del 21.10.2014; Dato atto che sono state effettuate con esito positivo tutte le verifiche inerenti il possesso da parte del succitato raggruppamento dei requisiti generali e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria dichiarati in sede di gara; Visto l art 107 del D.lgs 163/2006;

DETERMINA 1. di prendere atto che la Soc. Intrepido non è in possesso di uno dei requisiti professionali (aver effettuato nell ultimo triennio almeno un servizio di didattica museale), richiesti ai fini dell ammissione alla gara per l affidamento dei servizi di sorveglianza, biglietteria, portineria e servizi generali, organizzazione eventi, servizi bibliotecari e servizi didattici da eseguirsi presso il Complesso Museale di Santa Maria della Scala, e che pertanto la determinazione 1953 dell 11.11.2014 con la quale detto appalto veniva affidato alla società Intrepido, subordinando l efficacia dell aggiudicazione al positivo accertamento del possesso da parte di questa dei requisiti generali e speciali da essa dichiarati in sede di gara, non può produrre effetti; 2. di procedere di conseguenza all annullamento della determinazione n 1953 dell 11.11.2014; 3. di affidare in via definitiva l appalto di cui trattasi, per l importo 115.631,61, oltre IVA al 22% ed 3.600,00, IVA inclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al RTI Opera Laboratori Fiorentini spa, coop Culture e coop. Itinera Progetti e Ricerche sulla base dell offerta rimessa ed alle condizioni di cui al capitolato speciale d appalto approvato con determinazione dirigenziale n. 1819 del 21.10.2014; 4. di imputare, con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 1819 del 21.10.2014, la somma di complessivi 144.670,56 come indicato nella parte elenco movimenti contabili della presente determinazione compilata a cura del competente servizio Bilancio; 5. di dare atto che rispetto all impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1819 del 21.10.2014, si è verificata un economia di spesa pari a 34.350,01, che andrà a reintegrare il cap. 12906/0 denominato Spese di gestione Complesso Museale Santa Maria della Scala del Bilancio di previsione 2014; di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Risorse per gli adempimenti di competenza Responsabile di P.O. D'Orsi Paola / ArubaPEC S.p.A.