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Comune di Falerone Piazza della Concordia, nr. 6-63837 Provincia di Fermo Tel. 0734.710750 Fax 0734.710487 Codice. Fiscale 81001750447 Partita IVA 00370580441 www.comunefalerone.it DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SPERIMENTALI NELLA LOCALITA PIANE DI FALERONE E CENTRO STORICO FALERONE Art.1 OGGETTO Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche del mercato settimanale sperimentale ubicato nella località Piane di Falerone nel periodo di luglio e agosto e del mercato mensile sperimentale ubicato nel centro storico di Falerone nel periodo annuale unitamente agli allegati 1 e 2. Art. 2 FUNZIONAMENTO DEL MERCATO 1) I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale, e l erogazione dei servizi di mercato. 2) Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la raccolta dei rifiuti. 3) I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. 4) La Giunta comunale ha facoltà di modificare il presente disciplinare, per risolvere le problematiche di gestione dello stesso; può inoltre sopprimere nuovi posteggi o variare le tipologie merceologiche per motivi di pubblico interesse o su richiesta degli operatori, con esclusione di qualsiasi onere a suo carico; 5) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale, mentre al servizio di vigilanza igienicosanitaria provvede l ASUR. 6) Nei mercati possono operare: commercianti su aree pubbliche, in possesso della relativa autorizzazione nel rispetto della normativa regionale e nazionale; venditori dell usato, dell antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico in regola con la normativa di riferimento; artigiani e/o produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell iscrizione all apposito albo; hobbisti in regola con la normativa di riferimento; imprenditori agricoli in possesso della comunicazione, ai sensi dell art. 4, comma 2, del D.Lgs 228/2001.; 7) Presso l ufficio Amministrativo è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse le piantine dei mercati con l indicazione dei posteggi individuati, nonché i dati di assegnazione di ogni posteggio. 8) Negli allegati 1 e 2 al presente disciplinare sono individuate le modalità di svolgimento e l assegnazione della tipologia merceologica dei posteggi. 9) I mercati si compongono di 49 complessivi posteggi ; Mercato a Piane di Falerone posteggi n. 25, suddivisi in: Misura 4x8 posteggi n. 16 da distribuire come segue: a) n. 3 alimentari; b) n. 11 non alimentari; c) n. 2 espositori di prodotti artigianali locali, riguardanti la specificità del mercato o restauratori;

Misura 4x4 posteggi n. 9 da distribuire come segue: a) n. 3 produttori agricoltori; b) n. 5 hobbisti; c) n. 1 venditori dell usato, dell antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico; Mercato a Falerone centro storico posteggi n. 24, suddivisi in: Misura 4x8 posteggi n. 11 da distribuire come segue: d) n. 2 alimentari; e) n. 8 non alimentari; f) n. 1 espositori di prodotti artigianali locali, riguardanti la specificità del mercato o restauratori; Misura 3x4 posteggi n. 13 da distribuire come segue: d) n. 3 produttori agricoltori; e) n. 9 hobbisti; f) n. 1 venditori dell usato, dell antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico; Art. 3 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE POSTEGGI 1. Ai fini della partecipazione ai mercati gli interessati dovranno presentare apposita domanda con le modalità e condizioni stabilite nel bando; 2. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà redatta la graduatoria generale separata per i due mercati sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) qualità dell offerta (5 punti). Riguarda in particolare: la tracciabilità dei prodotti; le iniziative di marketing; l allestimento di spazi per la prova degli indumenti da acquistare; la vendita di prodotti di qualità, come prodotti biologici, a chilometro zero, prodotti tipici locali e delle filiere marchigiane in particolare agricole, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un ampia possibilità di scelta anche attraverso l organizzazione di degustazioni per la relativa promozione; la vendita di prodotti dell artigianato artistico, di prodotti dell artigianato locale ovvero la partecipazione alla formazione continua tramite enti di formazione accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome; b) tipologia del servizio fornito (3 punti). Riguarda in particolare: l impegno da parte dell operatore a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio; la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell età della clientela; la vendita informatizzata od on-line; la disponibilità a turni di orario alternativi o supplementari; c) presentazione di progetti innovativi (2 punti). Riguarda in particolare: la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (come ad es. le strutture in legno per i mercati nelle zone montane), ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto; il risparmio energetico; l utilizzo di energie pulite o di automezzi a basso impatto ambientale. d) a parità di punteggio, maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese ovvero nel rispetto delle disposizioni di altri Stati dell Unione europea. L'anzianità è riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando e sommata a quella dell'eventuale dante causa, con i seguenti punteggi: 1) anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 40 punti; 2) anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: 50 punti; 3) anzianità di iscrizione oltre 10 anni: 60 punti; e) continuando la parità di punteggio, ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC o del Portale SUAP, considerando anche ora e minuti; f) in caso di ulteriore parità di punteggio, sorteggio pubblico, del quale saranno tempestivamente avvisati gli interessati. 3. L assegnazione dei posteggi avviene individuando per ogni tipologia di posteggi l operatore che ha il maggior punteggio di cui al punto 2; 4. La graduatoria finale verrà resa nota tramite la pubblicazione all Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune; 5. La domanda trasmessa in tempi diversi da quelli indicati nel bando, redatta con modelli diversi da quello predisposto dal Comune, carenti dei dati essenziali e dei documenti obbligatori richiesti nel modello, è inammissibile; 6. Per l'occupazione del posteggio, il Responsabile del Servizio comunicherà l autorizzazione con lettera; 7. Nell'ambito di ogni mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio. 8. È fatto assoluto divieto di cedere a terzi il posteggio assegnato. 9. La partecipazione al mercato o ai mercati sperimentali degli operatori non da alcun diritto di priorità qualora il mercato o i mercati fossero istituiti in via definitiva (art. 11 regolamento regionale 8/2015). In tal caso i posteggi verranno assegnati secondo le disposizioni della l.r. 27/2009 e s.m.i. ed i criteri di selezione di cui all articolo 14 del regolamento regionale 8/2015;

Art. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI AI PRECARI 1) Gli assegnatari dei posteggi non presenti entro le ore 20:00 per il mercato di Piane di Falerone e le ore 15:00 per il mercato di Falerone centro storico non potranno più accedere al mercato. 2) I posteggi liberi dopo le tali ore sono assegnati, per quella sola giornata, mediante spunta agli operatori precari aventi titolo; l'assegnazione è effettuata dall'operatore di Polizia Locale incaricato, con il rispetto del solo settore merceologico alimentare, non alimentare e imprenditore agricolo, e non della specifica tipologia. 3) I posteggi occasionalmente liberi o non occupati sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate. A parità del numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese (art. 38/ter, comma 6, Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27); Gli operatori che intendono partecipare alla spunta devono rivolgersi direttamente all operatore di Polizia Locale presente sul luogo; 4) Gli operatori precari devono esibire, all'atto dell'assegnazione, l'originale dell'autorizzazione di tipo A o di tipo B di cui alla L.R. 27/2009, la comunicazione di cui al D.Lgs. 228/2001 dichiarata nell istanza di partecipazione, idonea documentazione per gli altri operatori di cui all art. 2 comma 6 del presente disciplinare ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività. 5) Prima dell assegnazione è fatto assoluto divieto agli operatori di occupare i posteggi temporaneamente liberi mediante il posizionamento di mezzi o qualsiasi attrezzatura di vendita, pena la rimozione forzata. Art. 5 MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA 1) I banchi, i negozi mobili e le attrezzature devono essere collocati esclusivamente nello spazio di posteggio appositamente delimitato. 2) Non è permesso occupare passi carrabili o ostruire passaggi pedonali o spazi riservati a particolari categorie di persone; in ogni caso deve essere garantito il passaggio dei mezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.). 3) I veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita e/o per il trasporto della merce o attrezzature in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato, soltanto all'interno dello spazio assegnato al posteggio. 4) Nella scheda 1 allegata al presente disciplinare sono indicate le modalità di svolgimento Art. 6 OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI 1) L'operatore ha l'obbligo di esibire l'originale dell'autorizzazione/comunicazione, che ha presentato per l'assegnazione del posteggio, su richiesta dei competenti organi di vigilanza. 2) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee. 3) L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri; tali indumenti devono essere contrassegnati come usati da cartelli ben visibili. Art. 7 PRESCRIZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL MERCATO 1) Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici/tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi. 2) I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 0,5 metri. I negozi mobili che utilizzano il GPL devono essere separati dagli altri banchi di almeno 1 metro. 3) Gli operatori che utilizzano impianti di GPL per alimentare apparecchi di cottura devono osservare le indicazioni tecniche di prevenzione incendi, emanate dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - con nota n. 3794 del 12.03.2014. 4) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,50 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio. Le stesse vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio e in modo tale da non costituire pericolo o molestia o precludere la visuale degli altri banchi. 5) La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato. È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.

6) Gli assegnatari non possono occupare superficie diversa da quella assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito. 7) È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. È consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, e simili purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli altri operatori nonché ai residenti. È comunque fatto divieto di usare impianti e apparecchi sonori nel caso in cui si celebrino funzioni religiose. 8) E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono. 9) Non è permesso sgombrare il posteggio prima dell'orario stabilito se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero. 10) In caso di utilizzo dell'energia elettrica proveniente da impianto pubblico ogni singolo operatore dovrà provvedere a sue spese all'allacciamento. E' consentito inoltre l'utilizzo generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento. 11) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. 12) Con l'uso del posteggio l'assegnatario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività. Art. 8 Norme igienico-sanitarie 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e dai regolamenti CE 852/2004 e CE 853/2004. 2) La vendita è consentita solo in presenza di idonea attrezzatura di trasporto, conservazione ed esposizione, opportunamente registrata, che consenta la protezione degli alimenti ed il mantenimento di temperature idonee alla loro conservazione. 3) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio, al rispetto delle prescrizioni indicate nell'oms2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie. 4) Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'oms2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. 5) Per la vendita di prodotti della pesca, i negozi mobili devono essere forniti di: a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo; b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità; c) lavello con erogatore automatico di acqua; d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile; e) adeguato piano di lavoro; f) devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 3 e 6 dell'oms2002. 6) I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti: a) ne sia assicurata la stabilità utilizzando qualsiasi materiale, purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti in vendita; b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro; c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne. 7) Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi né ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo. 8) I negozi mobili adibiti alla vendita di prodotti cotti devono avere il piano di cottura, la friggitrice e il forno in regola con le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti; ciò al fine di evitare che le emissioni creino molestia agli altri operatori o al vicinato. 9) Le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari devono essere in possesso del requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 Tributi per l'occupazione del posteggio 1) L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. 2) I tributi devono essere versati nei termini previsti dagli specifici regolamenti del Comune. Per l'occupazione giornaliera è ammesso il pagamento diretto al concessionario del servizio. 3) La partecipazione al mercato è sospesa per omesso pagamento dei tributi; il caso si verifica quando, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, l'operatore non abbia provveduto al pagamento entro il termine previsto dalla legge, a meno che, a seguito di ricorso, non sia stata concessa la sospensione del pagamento; l'operatore potrà riprendere a partecipare al mercato, dopo aver regolarizzato la posizione, Art. 10 Sanzioni 1) Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 ad 3.098,00, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. 2) Fatte salve le sanzioni previste dal succitato Decreto Legislativo e salvo diversa disposizione di Legge, all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Per le violazioni di cui all'art. 7 il pagamento in misura ridotta è di 150,00. 3) Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981 n. 689. 4) In caso di ripetute violazioni alle norme del presente disciplinare, oltre alla diffida potrà essere prevista la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a 20 giorni; nei casi più gravi potrà essere disposta l'esclusione. Art. 11 Rinvio a disposizioni di Legge Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare quelle di cui alla L.R. 10.11.2009 n. 27, dal regolamento regionale n. 8/2015. Art. 12 Disposizioni finali 1) La Giunta comunale ha facoltà di sospendere o cessare in ogni momento il mercato sperimentale; in tal caso gli operatori non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Comune. 2) Il Consiglio comunale, al termine del periodo di sperimentazione, ha facoltà di prorogarla o di istituire in via definitiva il mercato o i mercati. 3) In caso di proroga della sperimentazione continueranno ad applicarsi le presenti disposizioni comprese le graduatorie, salvo diverse disposizioni contenute nel provvedimento di proroga.

SCHEDA 1 - MERCATO DI PIANE DI FALERONE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ASSEGNAZIONE TIPOLOGIA POSTEGGI 1) denominazione del mercato: mercato estivo 2) periodo: luglio e agosto 3) ubicazione: piazza Papa Giovanni Paolo II in località Piane di Falerone 4) tipologia del mercato: sperimentale 5) cadenza: settimanale 6) giornata di svolgimento: venerdì; 7) disciplina orari - accesso agli operatori all'area mercatale: dalle ore 19:00 alle ore 20:00 - apertura al pubblico e di vendita: dalle ore 20:00 alle ore 24:00 - sgombero posteggio: entro le ore 01:00 del giorno successivo - assegnazione posteggi ai precari: dopo le ore 20:00 8) posteggi totali: n. 25 come individuati nella piantina allegata Misura 4x8 posteggi n. 16 da distribuire come segue: g) n. 3 alimentari; h) n. 11 non alimentari; i) n. 2 espositori di prodotti artigianali locali, riguardanti la specificità del mercato o restauratori; Misura 4x4 posteggi n. 9 da distribuire come segue: g) n. 3 produttori agricoltori; h) n. 5 hobbisti; i) n. 1 venditori dell usato, dell antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico; 9) allegata planimetria del mercato.

SCHEDA 2 - MERCATO DI FALERONE CENTRO STORICO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ASSEGNAZIONE TIPOLOGIA POSTEGGI 1) denominazione del mercato: mercato storico 2) periodo: annuale 3) ubicazione: piazza della Concordia, piazza della Libertà e corso Garibaldi 4) tipologia del mercato: sperimentale 5) cadenza: mensile 6) giornata di svolgimento: terza domenica del mese; 7) disciplina orari - accesso agli operatori all'area mercatale: dalle ore 09:00 alle ore 10:00 - apertura al pubblico e di vendita: dalle ore 10:00 alle ore 24:00 - sgombero posteggio: entro le ore 01:00 del giorno successivo - assegnazione posteggi ai precari: dopo le ore 10:00 8) posteggi totali: n. 24 come individuati nella piantina allegata Misura 4x8 posteggi n. 11 da distribuire come segue: j) n. 2 alimentari; k) n. 8 non alimentari; l) n. 1 espositori di prodotti artigianali locali, riguardanti la specificità del mercato o restauratori; Misura 3x4 posteggi n. 13 da distribuire come segue: j) n. 3 produttori agricoltori; k) n. 9 hobbisti; l) n. 1 venditori dell usato, dell antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico; 9) allegata planimetria del mercato.