DOMANDE E CHIARIMENTI SUL BANDO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, NONCHÈ PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (F.T.T.) E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 1a. RICHIESTA DI CHIARIMENTO n. 1a Documentazione progettuale per la Riqualificazione tecnologica degli impianti (art. 18 Disciplinare) ('art. 23 del CSA elenca gli elaborati da presentare in relazione ai progetti definitivi di cui sopra). Si chiede conferma che tali elaborati non siano da presentare qualora non tecnicamente necessari (a titolo di esempio, in caso di interventi di semplice sostituzione di apparecchi stradali, non interessanti strutture ed impianti, non si ritiene necessario presentare il documento previsto all'art. 23 lett. e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti) 1a. RISPOSTA n. 1a Gli elaborati da presentare sono solo quelli tecnicamente necessari come definiti dal Responsabile del procedimento di cui trattasi. In questo caso non sono stati specificati per cui è necessario, in quanto richiesto, il chiarimento: La semplice sostituzione di apparecchi stradali con altri apparecchi analoghi non richiede calcoli preliminari delle strutture e degli impianti. Lo richiede se vi sono aumenti di peso significativi ( superiori al 10%) dove le strutture, ai sensi delle N.T.C. 2008, sono interessate. 1b. RICHIESTA DI CHIARIMENTO n. 1b Documentazione progettuale per l'adeguamento normativo, messa in sicurezza e riduzione dell'inquinamento luminoso degli impianti (art. 19 Disciplinare). L'art. 23 del CSA elenca gli elaborati da presentare in relazione ai progetti definitivi di cui sopra. Si chiede conferma che i computi metrici da inserire nell'offerta Tecnica (rif.: Disciplinare, art. 18 lett. g), art. 19 lett. h), art. 20 lett. e) debbano essere NON estimativi, e che i computi metrici estimativi debbano essere inseriti solo all'interno della busta C dell'offerta Economica (art. 1.1 pag. 2 del Disciplinare). 1b. RISPOSTA n. 1a : L Offerta tecnica non deve contenere documenti con contenuto economico per cui il computo metrico estimativo da presentare con l offerta si intende: Computo Metrico privo di parte economica (solo qualita e quantita ) nella offerta tecnica ( busta B) Computo Metrico Estimativo ( come da regolamento) nella parte offerta economica ( busta C)
2. RICHIESTA DI CHIARIMENTO n. 2: Si chiede di precisare se eventuali interventi di sostituzione di apparecchi stradali debbano essere inseriti nell'ambito delle attività di Riqualificazione tecnologica degli impianti (capitolo B5 Offerta Tecnica - rif. art. 15 del Bando) o di Adeguamento normativo, messa in sicurezza e riduzione dell'inquinamento luminoso degli impianti (capitolo B6 Offerta Tecnica - rif. art. 15 del Bando). 2. RISPOSTA n. 2: In genere si ritiene di inquadrare nella riqualificazione tecnologica degli impianti l intervento di sostituzione di apparecchi stradali in quanto più pertinente a questa categoria descrittiva piuttosto che a quella dell adeguamento normativo, messa in sicurezza e riduzione dell'inquinamento luminoso degli impianti, nulla vieta che in taluni casi e per talune situazioni l aspetto del pericolo o dell inquinamento luminoso sia prevalente rispetto all altro per cui non si può affermare un principio interpretativo rigido ma discrezionale che tenga conto della effettiva situazione di ogni intervento e che il rispetto di ciò sia interpretato come elemento facente parte della serietà e qualità dell offerta. 3. RICHIESTA DI CHIARIMENTO nr. 3 Si chiede se sia disponibile un Piano Urbano del Traffico (PUT). 3. RISPOSTA n. 3: Non è disponibile un piano Urbano del Traffico e perciò ci si dovrà riferire alla classificazione stradale data dal testo coordinato del codice della strada aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Tuttavia costituirà elemento di qualità, afferente alla accuratezza del rilievo effettuato, il considerare alcune strade aventi un carattere speciale rispetto ad altre. 4. RICHIESTA DI CHIARIMENTO nr. 4 L'art. 37 del CSA, relativo all'adeguamento del Canone, prevede, in caso di variazione del numero dei punti luce nel corso dell'appalto, l'applicazione, sui nuovi punti luce, di un coefficiente riduttivo dello 0,75 dovuto all'aumento dell'efficienza energetica. Si chiede cortese conferma che tale coefficiente riduttivo potrà essere applicato solo nel caso di impianti efficientati secondo le specifiche riportate nel PRIC, da consegnarsi, come previsto dall'art. 7 bis del CSA, prima dell'inizio dei lavori. 4. RISPOSTA n. 4: Non è corretto: teoricamente il coefficiente riduttivo va applicato comunque. Un motivo in più per evidenziare l obbligo di installare nuovi punti luce efficienti ed impianti efficentati. Quindi chiaramente prevarrà l aspetto energetico su quello estetico.
5. RICHIESTA DI CHIARIMENTO n. 5 Tra i documenti presenti sul Cd-rom ritirato, vi è anche un FASCICOLO TECNICO - Parte prima. Si chiede di precisare se esista un eventuale FASCICOLO TECNICO - Parte seconda. 5. RISPOSTA n. 5: Non esiste un fascicolo tecnico - parte seconda, esiste un rilievo aggiuntivo fatto dall Ufficio ( considerato ma non nominato parte seconda ) che è stato consegnato in cd a tutti i concorrenti uguale, che viene fornito come ulteriore elemento di conoscenza degli impianti per facilitarne la ricognizione ed il rilievo esatto, si ricorda infatti che è in responsabilità dei concorrenti stessi, ed a completo loro carico, la esattezza della descrizione dell impianto reale.
RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 6.: Risposta N. 6: Il testo del DISCIPLINARE ART. 4 4) Dichiarazione possesso requisiti In relazione al requisito del fatturato specifico per l esecuzione di servizi uguali a quello in appalto deve essere letto come un mero richiamo sintetico ad altra parte del combinato disposto e non come la definizione di una nuova classe di caratteristiche specifiche. Il combinato disposto peraltro chiede solo: Dichiarazioni del concorrente circa la esecuzione di gestioni di impianti con almeno 2500 punti luce ( caratteristica minimale dal punto di vista tecnico) o di importo almeno pari a quello di gara ( caratteristica minimale dal punto di vista economico ); ( concorrente da declinarsi in dipendenza della natura dello stesso secondo le modalita contenute nel bando: ATI, Consorzio, singolo, ecc..) Tali dichiarazioni sono contenute nei modelli che vanno allegati nella parte della documentazione amministrativa. Dichiarazioni delle banche ( almeno 2 ) che attestino l adeguata capacità economica Tali dichiarazioni vanno allegate nella parte della documentazione amministrativa. RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 7 : Risposta N. 7: E evidente che le documentazioni si intenderanno assenti solo in presenza della inscrivibilita del concorrente nel caso specifico. E chiaro che il punto 5 vale solo per le ATi, il punto 12 solo per i consorzi. Per il punto 13 va considerato il caso particolare, nella logica di cui sopra.
RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 8: Risposta N. 8: Già risposto in precedenza: il computo metrico estimativo va nella parte economica dell offerta Nella parte tecnico amministrativa deve essere messo il computo metrico; Il computo metrico estimativo ed il computo metrico devono essere corrispondenti, costituiti cioè dalle stesse voci in qualità e quantità. RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 9: Risposta N. 9: Non esiste un documento nel bando cui fare riferimento per la stima dei costi elementari della sicurezza Tuttavia, come per i prezzi di riferimento del computo metrico estimativo delle opere le ditte concorrenti dovranno prioritariamente riferirsi al prezziario ufficiale della Regione Toscana, provincia di Arezzo. In caso di voci di spesa non contenute in tale prezziario, dovrà farsi riferimento subordinatamente al preziario ufficiale della Regione Umbria e, ove non reperibili neppure in quest ultimo, al Bollettino Ingegneri della Toscana per la provincia di Arezzo. In caso di ulteriore assenza, i prezzi dovranno essere accompagnati dalla relativa scheda dettagliata di analisi, facendo riferimento, per le componenti unitarie, il più possibile ai preziari ufficiali di cui sopra o in mancanza alle risultanze di mercato.