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REPUBBLICA ITALIANA CITTA DI VILLADOSSOLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA C o p i a N. 10643 di Prot. N. 35 Reg. Delib. V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Cessazione dell'affidamento del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica a Enel Sole srl - Avvio del procedimento per il riscatto degli impianti L anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l appello nominale risultano: Cognome e Nome Presente 1. BARTOLUCCI MARZIO - Sindaco Sì 2. GAUDIO ANNAMARIA - Consigliere Sì 3. ROMEGGIO ELISA - Consigliere Sì 4. PERUGINI MARCELLO - Vice Sindaco Sì 5. VERONESI JENNIFER - Assessore Sì 6. PAGANONI ANDREA - Consigliere Sì 7. LEPRI ALBERTO - Consigliere Giust. 8. PIOLANTI FAUSTO - Assessore Sì 9. RAVANDONI FRANCO - Consigliere Sì 10. TOSCANI BRUNO - Consigliere Sì 11. BERTOLAMI FEDERICA - Consigliere Giust. Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 2 Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Sig. TOSCANI BRUNO assume la presidenza dell adunanza e riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all ordine del giorno elencati nell invio notificato.

Interviene alla seduta l Assessore Sig. Squizzi Carlo Alberto, scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell art. 36, comma 2, dello Statuto comunale. IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 27.04.2015; Premesso che: con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 16.02.2009 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Villadossola ed Enel Sole srl per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale e, secondo le nuove clausole e pattuizioni risultanti nello schema allegato alla stessa e composto da n. 21 articoli e dagli allegati ivi descritti e quale parte integrante e sostanziale della stessa; con convenzione stipulata in data 31.03.2009, veniva formalizzata la convenzione sopraccitata riguardante le prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Villadossola per la durata di anni dieci (dal 01.04.2009 al 31.03.2019); Visto l'art. 34 del D.L.18.10.2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese comma 21, che testualmente recita: Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013 il termine del 31 dicembre 2013 è stato prorogato al 31 dicembre 2014; Rilevato che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, nel rispetto della disciplina europea, richiamata nel citato art. 34, comma 20, d. l. 179/2012, convertito in legge 221/2012, avviene: a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici (appalto o concessione) e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al precedente punto; a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell attività svolta dalla stessa con l ente o gli enti pubblici che la controllano;

Rilevato che il servizio di illuminazione pubblica, e precisamente quella relativa alle reti ed ai punti luce di proprietà presenti sul territorio cittadino, non risulta conforme alla normativa europea, in quanto tale servizio fu assegnato nell'anno 2009 con affidamento diretto; Preso atto che la qualificazione giuridica del servizio di illuminazione stradale (pubblica) come servizio pubblico locale a rilevanza economica è affermato dall art. 1 del R.D. 2578/1925, nonché dalla sentenza n. 8232 del Consiglio di Stato, Sez. V, del 25/11/2010, e dalla Deliberazione dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 110 del 19.12.2012, secondo i quali il servizio di illuminazione delle strade comunali è un servizio pubblico locale di rilevanza economica ed è illegittimo l'affidamento diretto in favore del soggetto proprietario della maggior parte degli impianti; Rilevato che, al fine di poter procedere alla gestione del servizio mediante gara ad evidenza pubblica occorre acquisire la proprietà degli impianti; Visto l'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 902/1986 ritornati in vigore a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, che disciplina il procedimento per il riscatto dei servizi affidati in concessione; Ritenuto pertanto: di prendere atto che, ai sensi delle norme sopra richiamate, il 31 dicembre 2014 l'affidamento in essere del servizio di manutenzione e gestione degli impianti della Enel Sole di cui alla convenzione stipulata il 31/03/2009 è cessato ex lege, ai sensi dell'art. 34. comma 21, del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012, come integrato dal d.l. 150/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 15/2014; di dare atto che, trattandosi di servizio di pubblica utilità, questo dovrà essere garantito da Enel Sole con le modalità in essere, fino all adeguamento del modello gestionale ai requisiti previsti dalla normativa europea in materia di libera concorrenza; di avviare il procedimento per l'acquisizione in proprietà degli impianti; Uditi gli interventi di Assessori e Consiglieri, riportati nel Verbale della seduta, allegato all originale del presente atto; Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs 267/2000; Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 9 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 9 votanti D E L I B E R A Di prendere atto che al 31.12.2014 è cessato, ai sensi della normativa richiamata in narrativa, l affidamento di cui alla convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica stipulata con Enel Sole.

Di dare atto che, trattandosi di servizio di pubblica utilità, questo dovrà essere garantito da Enel Sole con le modalità in essere, fino all adeguamento del modello gestionale ai requisiti previsti dalla normativa europea in materia di libera concorrenza. Di dichiarare la volontà di avvalersi del riscatto degli impianti di supposta proprietà di Enel Sole, ai sensi del R.D. 15.10.1925 n. 2578, dando mandato al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di procedere ai conseguenti atti di legge, ai sensi del d.p.r. 4.10.1986, n. 902, fatta salva la possibilità di addivenire ad un accordo bonario per il trasferimento della proprietà degli impianti, eventualmente comprensivo degli interventi di adeguamento e messa a norma. Di dare atto, ai sensi dell art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio. Con successiva votazione espressa in forma legale e con voti n. 9 favorevoli, zero contrari ed astenuti, su n. 9 votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Firmati all'originale IL VICE PRESIDENTE F.to : Toscani Bruno IL SEGRETARIO F.to : Dott.ssa Munda Fernanda Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, lì Dott.ssa Munda Fernanda Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali : Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 147 bis) Parere tecnico favorevole. F.to : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. F.to : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa Petrò Alessandra Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 11/12/2015 come prescritto dall art. 124. Villadossola, lì 11/12/2015 F.toDott.ssa Munda Fernanda La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-nov-2015 ٱ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3) ٱ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) Li, Dott.ssa Munda Fernanda