COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 134 OGGETTO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE COMUNALE PER INIDONEITA` PERMANENTE E ASSOLUTA AL SERVIZIO. L anno duemilatredici addì diciannove del mese di settembre nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori seguenti: PRESENTI ASSENTI CRUDELE FRANCESCO SINDACO X COSTANTINI MARIO VICE SINDACO X ABBINANTE ROCCO ASSESSORE X CARELLA GIOACCHINO X LARICCHIA MICHELE X FUMAI BIAGIO X MUNNO DOMENICA X con l assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Di Natale. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull oggetto indicato. 1
LA GIUNTA COMUNALE Premesso che la dipendente di ruolo Sig.ra C. R., compiutamente generalizzata agli atti del procedimento, con nota in data 24/05/2012 al prot. n. 10497/INT, ha presentato istanza per essere collocata in pensione di inabilità ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 8/8/1995 n. 335. Letti: - l art. 2, comma 12, della legge 8/8/1995 n. 335; - il Decreto del Ministero del Tesoro 8/5/1997 n. 187 Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria emanato in attuazione del predetto art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995; - la Circolare INPDAP n. 57 del 24/10/1997; - l art. 55-octies del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, rubricato: Permanente inidoneità psicofisica ; - il D.P.R. 27/7/2011 n. 171 Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 emanato in attuazione del predetto art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001; - il D.P.R. 29/10/2001 n. 461 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ; - l art. 12 del C.C.N.L. del comparto delle Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 9/5/2006, rubricato Termini di preavviso. Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell art. 4, comma 1, del richiamato D.M. Tesoro n. 187/1997 e della citata Circolare INPDAP n. 57 del 24/10/1997, con nota prot. n. 10557 del 24/05/2012 questa Amministrazione ha richiesto alla Commissione Medica di Verifica di Bari l accertamento sanitario dello stato di infermità della predetta dipendente. Preso atto che la predetta Commissione Medica di Verifica, avendo sottoposto a visita medica collegiale la dipendente in argomento, con verbale n. 10340 del 5/9/2013 trasmesso con nota prot. n. 3346 del 6/9/2013 (agli atti del Comune al prot. n. 19482 del 16/9/2013), ha espresso il seguente giudizio medico-legale: Non sussiste l assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio quale dipendente di pubblica amministrazione ai sensi dell art. 55-octies del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. Le infermità di cui al giudizio diagnostico allo stato degli atti non dipendono da causa di servizio. La menomazione complessiva dell integrità psico-fisico-sensoriale è ascrivibile alla III^ Cat. Tab. A. Rilevato che: - l art. 55-octies del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, rubricato: Permanente inidoneità psicofisica, testualmente recita: Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. ; - l art. 5, comma 4, del D.P.R. 27/7/2011 n. 171, testualmente recita: Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell articolo 8. ; - l art. 8 del medesimo D.P.R. 27/7/2011 n. 171, testualmente recita: Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all articolo 1, comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal 2
ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso. ; - l art. 15, comma 3, del D.P.R. 29/10/2001 n. 461, testualmente recita: In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici. Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con la richiamata dipendente comunale, con effetto dal 01/10/2013, per accertata inidoneità permanente e assoluta al servizio. Letto l art. 12 del C.C.N.L. del comparto delle Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 9/5/2006, rubricato Termini di preavviso che testualmente recita: COMMA 1: In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. COMMA 4: La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.. COMMA 7: Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti. Considerato che alla data del 30/9/2013 la dipendente in argomento risulterà in possesso dell anzianità contributiva di anni 30 e mesi 10 utile alla determinazione del trattamento di pensione di inabilità ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Ritenuto di dover trasmettere alla sede provinciale dell INPS (ex INPDAP) di Bari la documentazione necessaria per la determinazione e liquidazione in favore della predetta dipendente comunale del trattamento di quiescenza per inabilità ai sensi delle norme sopra citate e della Circolare INPDAP n. 57 del 24/10/1997. Visti, altresì: - il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; - il vigente Statuto Comunale; - il vigente Regolamento Generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell Ente; - i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto delle regione e autonomie locali. Dato atto che, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in conformità a quanto disposto dall'art. 49 del precitato Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000, formulati dal Capo Settore Economico Finanziario. Dato atto, altresì, dell'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti da parte del Segretario Generale. Per tutte le motivazioni sin qui espresse, da intendersi integralmente riportate nel sottostante dispositivo, con voto unanime espresso nelle forme di legge, anche per l immediata esecutività, 3
D E L I B E R A Prendere atto che, a seguito di visita medica collegiale condotta in data 5/9/2013 sulla dipendente comunale Sig.ra C. R. compiutamente generalizzata agli atti del procedimento, la competente Commissione Medica di Verifica ha espresso il seguente giudizio medico-legale: Non sussiste l assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio quale dipendente di pubblica amministrazione ai sensi dell art. 55-octies del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. Le infermità di cui al giudizio diagnostico allo stato degli atti non dipendono da causa di servizio. La menomazione complessiva dell integrità psico-fisico-sensoriale è ascrivibile alla Terza Cat. Tab. A. (vedasi verbale n. 10340 del 5/9/2013 trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 3346 del 6/9/2013 e acquisita agli atti del Comune al prot. n. 19482 del 16/9/2013). Accogliere l istanza di collocamento in pensione di inabilità ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 8/8/1995 n. 335, presentata con nota prot. n. 10497/INT del 24/5/2012 dalla predetta dipendente comunale Sig.ra C. R. Risolvere il rapporto di lavoro con la ridetta dipendente comunale Sig.ra C. R., a decorrere dal 01/10/2013 (ultimo giorno di servizio 30/09/2013), ai sensi di quanto disposto dall art. 15, comma 3, del D.P.R. 29/10/2001 n. 461 e dall art. 8 del D.P.R. 27/7/2011 n. 171. Demandare all Ufficio Personale ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione alla sede provinciale dell INPS (ex INPDAP) di Bari della documentazione necessaria per la determinazione e liquidazione in favore della predetta dipendente comunale del trattamento di quiescenza per inabilità, nonché la liquidazione di ogni competenza dovuta da questa Amministrazione alla citata dipendente sino alla data di risoluzione del rapporto. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del predetto Testo Unico, a seguito di apposita, separata ed unanime votazione palese. Trasmettere una copia della presente deliberazione, a sua avvenuta esecutività, all Ufficio Personale per gli adempimenti di propria competenza, nonché un altra copia alla dipendente interessata. 4
Il Segretario Generale f.to Luigi Di Natale Il Sindaco f.to Francesco Crudele E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo. Il Segretario Generale dott. Luigi Di Natale Capurso, 24/09/2013 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d ufficio A T T E S T A Che la presente deliberazione: X è stata affissa all Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 24/09/2013 al 09/10/2013 come prescritto dall art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza reclami; X è stata trasmessa, con elenco n. 20216 in data 24/09/2013 ai capigruppo consiliari così come prescritto dall art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; X Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000); Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000); Dalla Residenza Municipale, Il Segretario Generale 5