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ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

ha pronunciato la presente

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contro nei confronti di per l'annullamento

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

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Pubblicato il 24/02/2017 N /2017 REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

per l annullamento, previa sospensione

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per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

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contro nei confronti di per l'annullamento

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in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione II, Sentenza n. 2754/

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contro nei confronti di per l'annullamento

Transcript:

N. 01313/2016 REG.PROV.COLL. N. 02559/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2559 del 2015, proposto da: - omissis -, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Vannicelli, Giorgio Sicari, con domicilio eletto presso Giorgio Sicari in Roma, via di Villa Massimo, 33; contro Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Magnanelli, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove,21; per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1809 del 25.11.2014 avente ad oggetto l'annullamento delle concessioni edilizie in sanatoria n. 21037 e 21040 rilasciate il 21-2-1997 relative agli immobili siti in via Aurelia 239/b e 241; nonché di tutti gli atti preordinati e connessi compresa la nota della Sovrintendenza capitolina del 12-8-2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento n. 1809 del 25-11-2014 con il quale il dirigente dell ufficio condoni del dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di Roma Capitale ha annullato in autotutela le concessioni edilizie n. 21037 e n. 21040 rilasciate il 21-2-1997, per una domanda di condono presentata il 3-12-1986 per la realizzazione di manufatti con destinazione d uso rispettivamente commerciale e industrialeartigianale in via Aurelia 241 e 239 B. Il provvedimento di autotutela è basato sulla nota della Sovrintendenza capitolina ai beni culturali del 12-8-2013, di richiesta di annullamento delle concessioni edilizie rilasciate a ridosso dell Acquedotto Paolo Traiano, in particolare sulla fascia di protezione di metri 3,50 a partire dal filo esterno delle fiancate dell Acquedotto, non consentendo quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria dell Acquedotto. Il provvedimento di autotutela dà atto che la comunicazione di avvio del relativo procedimento era stata inviata con nota n. 68507 del 25-9-2013 e che successivamente il 31-3-2013 il difensore dei ricorrenti aveva presentato osservazioni, in particolare allegando le comunicazioni della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma del 16-5-1995 e della Soprintendenza Archeologica di Roma del 19-5-1995, nelle quali si fa riferimento alla inesistenza di vincoli sui beni oggetto di sanatoria. Avverso il provvedimento di autotutela sono state proposte le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione dell art 21 nonies della legge n. 241 del 1990 sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione sull attualità dell interesse pubblico e del mancato rispetto di un termine ragionevole; - eccesso di potere e difetto assoluto di motivazione sotto il profilo della mancata valutazione dell interesse privato; violazione dell art 10 bis per omessa valutazione delle argomentazioni difensive; difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti provvedimenti dell Amministrazione, travisamento dei fatti sviamento, contraddittorietà con precedente giudicato. Si è costituita Roma Capitale con atto di forma. Alla camera di consiglio è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. In vista dell udienza pubblica Roma Capitale ha presentato memoria contestando la fondatezza del ricorso e deducendo ulteriori circostanze relative all occupazione sine titulo da parte dei ricorrenti di aree di proprietà comunale, nonché depositando documentazione, tra cui il decreto del 17-10- 2014 con cui è stato dichiarato di interesse storico artistico una parte dell Acquedotto Paolo Traiano. All udienza del 17-12-2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato. L art 21 nonies della legge n. 241 del 1990 ha codificato il principio, già affermato da risalente giurisprudenza, per cui un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Si tratta, quindi, dell esercizio di un potere ampiamente discrezionale, rispetto al quale l amministrazione è tenuta a motivare sulle ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell atto, ciò in particolare quando sia trascorso un lungo lasso temporale dalla sua adozione, come nel caso di specie, in cui sono trascorsi sedici anni dal rilascio delle concessioni edilizie e ventisette dalla presentazione della domanda di condono. Il provvedimento impugnato non ha considerato né il tempo, particolarmente lungo trascorso né l affidamento del privato, considerato anche che le

concessioni edilizie erano state rilasciate sulla base dei pareri delle competenti Soprintendenze statali che avevano nel 1995 espressamente dichiarato l inesistenza di vincoli archeologici ( nota della Soprintendenza archeologica) e di vincoli specifici di tutela monumentale, architettonica o paesistica ai sensi della legge n. 1089 del 1939 o 1497 del 1939. Circostanza, peraltro, confermata anche dal decreto del 17-10-2014 depositato in giudizio dalla difesa comunale con cui è stato dichiarato di interesse storico artistico un tratto dell Acquedotto. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il provvedimento di autotutela debba essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi (Consiglio di Stato n. 2468 del 2014; n.2567 del 2012). Nel caso di specie, l interesse pubblico, nel provvedimento impugnato, oltre che non comparato con l affidamento dei privati, è stato motivato solo sulla base della nota della Sovrintendenza capitolina; anche a considerare il provvedimento di annullamento motivato per relationem a tale nota, questa fa riferimento sia a profili di carattere storico-artistico, anche con indicazione di norme della pianificazione comunale, sia a profili relativi all incolumità pubblica e all igiene urbana, come risulta dal riferimento alla fascia di rispetto di metri 3,50 dagli Acquedotti tratta dal Regolamento di igiene del Comune di Roma del 1932 (che riguarda l acqua destinata alle reti di distribuzione idrica), che avrebbero dovuto essere oggetto di specifica valutazione da parte dell ufficio che ha esercitato i poteri di autotutela, rispetto alla incidenza sui provvedimenti di condono rilasciati. Quanto alle ulteriori deduzioni della difesa comunale relativa alla occupazione sine titulo di alcune aree oggetto della sanatoria, di proprietà comunale, non sono rilevanti in questa sede, non essendo state neppure per relationem poste a base del provvedimento impugnato, ed essendo consentito, ai sensi del comma 5 dell art 32 della legge n. 47 del 1985, il condono per opere realizzate su proprietà comunali occupate sine titulo. Con riferimento ad analoghi casi di concessioni edilizie risalenti rilasciate sulla via Aurelia nei pressi dell Acquedotto Paolo Traiano, questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza n. 11652 del 2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5625 del 2015, sulla base dell affidamento

particolarmente qualificato, in ragione del lungo tempo trascorso dall adozione delle concessioni annullate (in quel caso, tredici anni dal rilascio del condono e ventinove anni dalla presentazione della relativa domanda), non valutato nel provvedimento di annullamento. Inoltre, il Consiglio di Stato ha anche fatto riferimento alla norma, pur non applicabile ratione temporis, ma rilevante ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti del d. l. n. 133 del 12-9-2014, conv. nella legge n. 164 del 2014 che ha posto uno sbarramento temporale all esercizio del potere di autotutela, rappresento da diciotto mesi dal momento dell adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (salvo si tratti di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato). Sotto tali profili il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato. In considerazione della complessità della circostanze di fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Leonardo Pasanisi, Presidente Pietro Morabito, Consigliere Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/01/2016 IL SEGRETARIO