CITTÀ DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

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Transcript:

CITTÀ DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19.05.2014

INDICE GENERALE Art. 1 Principi e definizione dell Unione Civile..... pag. 2 Art. 2 Istituzione del Registro delle Unioni Civili....... pag. 2 Art. 3 Requisiti per l iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.. pag. 2 Art. 4 Azioni e interventi del Comune.... pag. 3 Art. 5 Rilascio di attestazione di Unione Civile..... pag. 3 Art. 6 Cessazione dell Unione Civile.... pag. 4 Art. 7 Informative circa il Registro delle Unioni Civili..... pag. 4 Art. 8 Efficacia della presente disciplina..... pag. 4 1

ART. 1 Principi e definizione dell Unione Civile. 1. In attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, nell ambito della propria autonomia e potestà amministrativa il Comune di A- lessandria tutela la piena dignità dell Unione Civile garantendo l uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini. 2. Il Comune di Alessandria adotta tutte le iniziative utili per favorire il recepimento nella legislazione statale delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale e assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini. Il Comune di Alessandria promuove altresì delle intese con la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria, oltreché con altri enti e istituzioni interessabili, finalizzate alla promozione della parità di trattamento tra coppie unite in matrimonio e coppie unite civilmente. 3. Ai fini del presente Regolamento è da intendersi come Unione Civile il rapporto tra due persone maggiorenni, coabitanti, residenti sul territorio comunale della Città di Alessandria presso il medesimo nucleo famigliare, non legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ecc ) bensì da vincolo affettivo, inteso questo ultimo quale reciproco impegno all assistenza morale e materiale. ART.2 - Istituzione del Registro delle Unioni Civili. 1. È istituito presso il Comune di Alessandria il Registro delle Unioni Civili. Tale Registro è di natura informatica e le relative modalità di utilizzo e funzionamento sono disposte dal Dirigente competente in materia di partecipazione. 2. Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari, residenti anagraficamente sul territorio comunale della Città di Alessandria e che costituiscono una famiglia anagrafica basata su di un vincolo di natura affettiva. ART. 3 Requisiti per l iscrizione nel Registro delle Unioni Civili. 1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili due persone maggiorenni, coabitanti e anagraficamente residenti sul territorio comunale della Città di A- lessandria presso il medesimo nucleo famigliare, legate fra loro da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all assistenza morale e materiale e non da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, di matrimonio contratto in Italia o in un stato estero riconosciuto i cui effetti non siano cessati al momento della presentazione dell istanza di iscrizione. 2. Ciascuna delle due persone richiedenti non deve inoltre avere ottenuto la registrazione amministrativa di un altra Unione Civile per la quale non è stata richiesta la cancellazione e ancora sussistono i requisiti per la sua validità, ovvero, non può richiedere l iscrizione al Registro quand anche non vi sia ancora stata alcuna registrazione di altra Unione Civile ma che nessuna delle due persone richiedenti si trovi in condizione di attesa di perfezionamento di altra istanza di iscrizione già presentata. 3. L istanza di registrazione deve essere presentata congiuntamente e direttamente dalle due persone richiedenti l Unione Civile. 4. Gli uffici comunali competenti accertano in via amministrativa l effettiva presenza dei requisiti oggettivi delle persone che richiedono l iscrizione al Registro delle Unioni Civili così come previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo. A tale fine gli uffici si avvalgono delle informazioni presenti nel registro dell anagrafe della popolazione residente e più 2

in generale in possesso dell Ente Comunale e della Pubblica Amministrazione, o qualora necessitasse, possono richiederne di nuove anche direttamente ai soggetti interessati a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. ART. 4 Azioni e interventi del Comune. 1. Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune di Alessandria e i cittadini, le coppie unite civilmente secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento sono amministrativamente equiparate alle coppie unite in matrimonio. Nell ambito delle proprie competenze, il Comune di Alessandria provvede quindi a favorire l integrazione delle Unioni Civili nel contesto sociale, culturale ed economico del relativo territorio di riferimento, assicurando alle persone unite civilmente l accesso ai propri servizi e interventi alle medesime condizioni riconosciute dal vigente ordinamento alle coppie sposate. 2. Gli atti dell Amministrazione Comunale prevedono pertanto per le coppie di persone u- nite civilmente delle condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi di propria competenza, evitando in particolare l insorgenza di situazioni di disparità di trattamento a parità di condizioni in merito all attuazione di politiche comunali afferenti gli ambiti tematici indicati al comma 3 del presente articolo, fermi restando i possibili e ulteriori vantaggi previsti in favore di soggetti versanti in condizione di disagio socio-economico rilevabile oggettivamente dai competenti uffici e indipendentemente dalla presenza o meno di un Unione Civile. 3. In funzione di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, le aree tematiche entro le quali possono principalmente collocarsi gli interventi amministrativi del Comune di Alessandria sono: a) servizi socio-assistenziali alla persona; b) servizi educativi e scolastici; c) formazione e lavoro; d) casa, emergenza abitativa e politiche dell abitare; e) politiche di sostegno agli anziani; f) sport e tempo libero; g) trasporto locale; h) diritti sociali in generale. ART. 5 Rilascio di attestazione di Unione Civile. 1. Su richiesta di ciascuna persona iscritta al Registro delle Unioni Civili i competenti uffici comunali rilasciano attestato della relativa Unione Civile contratta su vincolo affettivo, inteso come reciproca assistenza morale e materiale ai sensi dell art. 4 del Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233. 2. Il riferimento alla famiglia anagrafica contenuto nell art. 4 del Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente indicato al comma 1 del presente articolo, è inteso in senso esclusivamente anagrafico in considerazione della differenza tra le unioni civili quali formazioni sociali previste e tutelate dall art. 2 della Costituzione e la famiglia prevista e tutelata dall art. 29 della Costituzione. 3

3. L attestato previsto al comma 1 del presente articolo è valevole per i soli usi necessari al riconoscimento dei diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell Amministrazione Comunale della Città di Alessandria. ART. 6 Cessazione dell Unione Civile. 1. L Unione Civile disciplinata dal presente Regolamento cessa nei seguenti casi: a) morte di una delle due persone unite civilmente; b) matrimonio tra le due persone unite civilmente; c) matrimonio di una delle due persone unite civilmente con altra persona d) venire meno della situazione di coabitazione dalle due persone unite civilmente, oppure della residenza anagrafica sul territorio comunale della Città di Alessandria di una d esse; e) su specifica istanza di cessazione presentata da una o entrambe le persone unite civilmente. 2. La cessazione dell Unione Civile per qualsiasi causa comporta la relativa cancellazione dal Registro delle Unioni Civili. 3. Dal momento della cancellazione dell Unione Civile dal relativo Registro cessano tutti gli effetti di cui al presente Regolamento. ART. 7 Informative circa il Registro delle Unioni Civili. 1. Al fine di consentire il riconoscimento dei diritti e dei benefici previsti da atti e disposizioni dell Amministrazione Comunale, i competenti uffici promuovono tra gli uffici comunali ogni forma di scambio di informazioni inerenti l esistenza delle citate unioni. ART. 8 Efficacia della presente disciplina. 1. Sino all eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, senza che vi possano essere interferenze di sorta con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia. 4