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ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

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contro nei confronti di per l'annullamento

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Studio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari

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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

Transcript:

N. 01088/2013 REG.PROV.COLL. N. 01198/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Gaiani Franco, Gaiani Carla, Alberghi Europa SAE S.r.l., Immobiliare Mio Rifugio S.a.s. di Bertolo Gianni e D.M. Resort S.r.l., Solaro Sud S.r.l., Ghirardelli Stefano, S.E.A.S. S.p.a., Royal Hotel o Albergo Reale S.p.a., Nazionale S.p.a., Miramare S.r.l. e Ariston S.r.l., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Roggero, Bettina Spada e Pierfranco Schiaffino, con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo in Genova, via Assarotti, 11/3; contro Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri, Sara Rossi ed Emilio Fadda, con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo in Genova, via Peschiera, 22; per l'annullamento in parte qua della deliberazione n. 48 del 12/7/2012 del Consiglio comunale di Sanremo, avente ad oggetto Approvazione aliquote e detrazioni imposta

municipale propria (IMU) per l anno 2012, pubblicata all albo pretorio del Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi, dal 23/7/2012 al 7/8/2012, divenuta esecutiva l 8/8/2012, nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, conseguente e/o connesso; e, con ricorso per motivi aggiunti, per l annullamento della deliberazione n. 87 del 30/10/2012, pubblicata all albo pretorio dal 14/11/2012 al 29/11/2012, con cui il Consiglio comunale di Sanremo ha apportato modificazioni alla precedente deliberazione n. 48 del 12/7/2012, in particolare ha ridotto l aliquota IMU per gli immobili strumentali dal 1,06% al 1,00%. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato in data 12 novembre 2012 e depositato il 3 dicembre 2012, gli esponenti, tutti proprietari di alberghi o di locali di spettacolo nel Comune di Sanremo, hanno impugnato la deliberazione meglio indicata in epigrafe, con cui il Consiglio comunale aveva approvato le aliquote e le detrazioni dell imposta municipale propria (I.M.U.) per l anno 2012, nella parte in cui è prevista l applicazione dell aumento di 0,3 punti percentuali dell aliquota base per tutti gli immobili diversi dall abitazione principale.

Gli esponenti denunciano la violazione dell art. 13, comma 9, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, che, nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società, consentirebbe solo una riduzione, e non un aumento, dell aliquota base. In via subordinata, censurano il provvedimento impugnato sotto il profilo della carenza di motivazione. Si costituiva in giudizio il Comune di Sanremo, contrastando la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 24 gennaio 2013 e depositato il 18 febbraio 2013, è stata impugnata la successiva deliberazione consiliare del 30 ottobre 2012, con cui è stata ridotta l aliquota I.M.U. per la categoria di immobili in questione (dal 1,06% al 1%), senza tuttavia ricondurla all aliquota base. In prossimità della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie difensive a sostegno delle rispettive posizioni. Il ricorso, infine, è stato chiamato all udienza del 6 giugno 2013 e ritenuto in decisione. DIRITTO Con il ricorso collettivo in trattazione, gli esponenti, nella loro veste di proprietari di immobili strumentali all esercizio di imprese commerciali, contestano la legittimità delle deliberazioni consiliari con cui il Comune di Sanremo ha stabilito le aliquote e le detrazioni dell imposta municipale propria (I.M.U.) per l anno 2012, nella parte in cui è stato esteso a detta categoria di beni l aumento dell aliquota di base disposto per tutti gli immobili diversi dall abitazione principale. La tesi sostenuta in principalità da parte ricorrente, sviluppata con il primo motivo del ricorso introduttivo e ripresa con i motivi aggiunti, è volta a contestare l esistenza del potere di deliberare tale variazione in aumento, poiché la normativa primaria, nel caso degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell imposta sul

reddito delle società (I.R.E.S.), consentirebbe solo di ridurre, e non di aumentare, l aliquota di base. Tale affermazione si fonda sull interpretazione letterale dell art. 13, comma 9, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto Salva Italia ), che, nella parte di specifico interesse, stabilisce: i comuni possono ridurre l aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Soggiungono i ricorrenti che la penalizzazione dei fabbricati destinati ad attività produttiva, attraverso l aumento dell aliquota di base dell I.M.U., costituirebbe una soluzione non coerente con gli obiettivi di sviluppo cui è protesa la normativa di rango primario applicata nella specie. La tesi di parte ricorrente, fondata su un incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non ha pregio giuridico. Il d.l. n. 201/2011 ha differenziato le aliquote I.M.U. fra l abitazione principale, gli altri immobili in generale e determinate fattispecie da esso individuate. Inoltre, il d.l. ha determinato i margini di manovra a disposizione dei comuni per realizzare una personalizzazione delle aliquote a livello di singolo ente. Le aliquote e gli ambiti di personalizzazione sono stati definiti dall art. 13, commi da 6 a 9, del d.l. n. 201/2011. Più precisamente, il comma 6 stabilisce che l aliquota di base dell imposta, relativa alla generalità degli immobili, è pari allo 0,76%. I comuni, con deliberazione consiliare, possono modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali. Il comma 7, che fissa la misura dell aliquota per l abitazione principale e le relative pertinenze, non rileva nella presente controversia.

I commi 8, 8 bis e 9 prevedono riduzioni dell aliquota per determinate categorie di immobili. In particolare, è previsto, al comma 9, che i comuni possano ridurre l aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi I.R.E.S. Dalla lettura coordinata di tali disposizioni, si evince chiaramente che gli immobili dell impresa possono fruire dell aliquota ridotta qualora i comuni abbiano ritenuto di deliberare tale misura di favore. In caso contrario, tali immobili saranno soggetti all aliquota di base prevista dal comma 6, eventualmente modificabile in aumento entro il limite di 0,3 punti percentuali. Ne consegue la diagnosi di piena legittimità delle deliberazioni con cui il Comune di Sanremo ha ritenuto, nell esercizio della propria discrezionalità, di aumentare l aliquota di base per la generalità degli immobili diversi dall abitazione principale, ivi compresi quelli posseduti dai soggetti passivi I.R.E.S. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui gli esponenti denunciano la carenza di motivazione delle deliberazioni impugnate, nelle quali non sono illustrate le ragioni che hanno indotto l ente locale all aumento dell aliquota in misura particolarmente gravosa. I provvedimenti applicativi del tributo, infatti, affermano chiaramente che l aumento dell aliquota di base si è reso necessario per garantire il pareggio di bilancio e, vertendosi in materia di atti generali a carattere impositivo, va esclusa la necessità di una motivazione più puntuale e specifica (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 3 febbraio 2003, n. 138, in materia di determinazione delle aliquote I.C.I.). Per tali ragioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti. Considerando la novità della questione sostanziale affrontata, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente Oreste Mario Caputo, Consigliere Richard Goso, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/07/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)