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COPIA N, 6 INTEGRAZIONE ALL ACCORDO PROCEDIMENTALE RELATIVO ALLÀ REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-FIRENZE sottoscritto a Roma il 28 luglio 1995 L anno 1997 il giorno 6 del mese di maggio in Roma (contestualmente all approvazione del Progetto Esecutivo relativo all interconnessione di S. Ruffillo necessaria per collegare a sud di Bologna la nuova tratta ferroviaria Firenze- Bologna con l attuale linea). TRA TL MINISTRO DELL AMBIENTE - On. Edoardo Ronchi, domiciliato per la carica cjo la sede del Ministero stesso nato a Treviglio (BG) il 3 1/05/1950 in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli dalla legge; LL MINISTRO DEI TRASPORTI - On. Claudio Burlando, domiciliato per la carica c/o la sede del Ministero stesso nato a Genova il 27/04/1944 in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli dalla legge; FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in appresso denominata FS S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, rappresentata dall lng. Giancarlo Cimoli nato a Fivizzano (MS) il 12/12/1939, in qualità di Amministratore Delegato e in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 1997; TRENO ALTA VELOCITA - Società per azioni, in appresso denominata TAV S.p.A., con sede in Roma, via Nomentana, 26, rappresentata dall brg. Roberto Renon nato a Falcade (BL), il 4/10/1948, nella sua qualità di Amministratore Delegato e in virtù dei poteri di rappresentanza a lui spettanti ai sensi della delibera del Consiglio d Amministrazione del 22 aprile 1997; REGIONE EMILIA ROMAGNA, nella persona del Presidente protempore Antonio La Forgia nato a Forlì il 24/12/1944, domiciliato per la carica in viale

COPIA N, 6 Aldo Moro, 50 - Bologna, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n.650 del 29 aprile 1997 e in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli dall art. 21 del vigente Statuto Regionale; REGIONE TOSCANA nella persona del Presidente pro-tempore Vannino Chiti nato a Pistoia il 26/12/1947, domiciliato per la carica in Via Cavour, 18 - Firenze, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli dall art. 21 del vigente Statuto Regionale. PREMESSO - che in data 28 luglio 1995, prima della apertura della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi per la valutazione e l approvazione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria ad Alta Velocità per la tratta Bologna-Firenze, è stato sottoscritto, da parte del Ministro dell Ambiente, del Ministro dei Trasporti, dell Amministratore Delegato della FS S.p.A., dell Amministratore Delegato della TAV S.p.A., dal Presidente della Regione Emilia Romagna e dal Presidente della Regione Toscana, un Accordo Procedimentale per garantire l attuazione degli impegni assunti dalle Parti e per definire le procedure operative per la più agevole realizzazione delle opere necessarie al quadruplicamento ferroviario veloce Bologna-Firenze, ed in particolare per la loro compatibilità ambientale sia nella fase costruttiva sia in quella di esercizio; \1J q I CONSLDERATO - che il Ministro dei Trasporti, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con decreto n. 259 (52) TAV - N6 del 7 aprile 1997 ha indetto la Conferenza di Servizi per l approvazione del Progetto Esecutivo relativo all interconnessione di S. Ruffillo necessaria per collegare a sud di Bologna Firenze-Bologna con l attuale linea ; la nuova tratta ferroviaria - che il Ministro dei Trasporti, con nota n. 362 (52) TAV - N6 del 15 aprile 1997, ha convocato per il giorno 6 maggio 1997 la seduta della citata Conferenza di Servizi per l approvazione del Progetto Esecutivo relativo all interconnessione di S. Ruffillo, per definire gli aspetti formali necessari;,q i

, COPIA N, 6 RITENUTO che gli impegni connessi alla realizzazione, dell interconnessione di S. Ruffillo necessaria per collegare a sud di Bologna la nuova tratta ferroviaria Firenze- Bologna con l attuale linea, ed il rispetto degli interessi ambientali siano garantiti da un Accordo Procedimentale stipulato ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 24 1 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta comunque salva l applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 6, 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed all art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; che l accordo deve prevedere anche la disciplina delle forme di informazione e partecipazione degli Enti Locali interessati e la costituzione di un organo di controllo tecnico per verificare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti, nonché la predisposizione di idonee garanzie fideiussorie; che tali condizioni siano già presenti e soddisfatte nel citato Accordo Procedimentale sottoscritto il 28 luglio 1995; che le caratteristiche progettuali, realizzative e di tutela ambientale e sociosanitaria relative all interconnessione di S. Ruffillo consentano di estendere anche a questa opera gli accordi contenuti nel citato Accordo Procedimentale sottoscritto il 28 luglio 1995; che le garanzie fideiussorie prestate in base al citato.accordo del 28 luglio 1995 siano da integrare per I interconnessione di S. Ruffillo e che l Osservatorio Ambientale istituito in base al citato Accordo del 28 luglio 1995 sia strumento idoneo a controllare il corretto adempimento degli impegni anche per quanto concerne I interconnessione di S. RuffIlo; inoltre che il progetto integrato d area, previsto al punto c.6. dell Allegato n. 2 dell Accordo Procedimentale sottoscritto il 28 luglio 1995, relativo all intera area compresa fra la stazione di S. Ruffillo e l abitato di Rastignano, deve ricomprendere anche gli interventi relativi all interconnessione di S. Ruffillo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

COPIA Ne 6 Art. 1 Valore delle premesse 1. Le premesse e gli atti ivi citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Art. 2 Oggetto dell accordo 1. Le Parti convengono di estendere gli impegni assunti con la sottoscrizione dell Accordo Procedimentale del 28 luglio 1995 anche alla realizzazione, al monitoraggio ed alla mitigazione degli impatti ambientali e socio-sanitari dell interconnessione di S. Ruffillo. Art. 3 Garanzie 1. A garanzia dell esatto adempimento degli impegni assunti da FS S.p.A. e TAV S.p.A. con il presente accordo la TAV S.p.A. si obbliga a prestare idonee garanzie bancarie o fideiussorie, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, da stipularsi con primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione: al per un importo pari a 1.000.000.000 (unmiliardo) per gli interventi di ripristino e per le altre tipologie di intervento di cui all allegato 2 dell Accordo Procedimentale sottoscritto in data 28 luglio 1995, entro 60 giorni da!la stipula dell atto integrativo tra la TAV S.p.A. e la FS S.p.A. e comunque prima dell inizio dei lavori e fino alla completa ultimazione degli stessi; b) per un importo pari a f 500.000.000 (cinquecentomilioni) per il monitoraggio ambientale e per l eventuale attuazione degli interventi di protezione dagli inquinamenti, compresi quelli acustici, prima dell inizio della fase di preesercizio e fino a tutto il primo anno di esercizio della nuova infrastruttura. 2. Le modalità di prestito e di svincolo di tali fideiussioni sono le medesime di cui all art. 3 dell Accordo Procedimentale sottoscritto in data 28 luglio 1995.

,. I COPIA N. 6. 3 Le garanzie fideiussorie prestate da TAV S.p.A. alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell art. 3, comma 4, dell Accordo Procedimentale del 28 luglio 1995 a garanzia degli obblighi assunti con gli specifici accordi accessori ed annesse convenzioni con gli Enti locali e le Aziende USL di cui all art. 2, comma 2, del medesimo Accordo, si intendono estese anche a garanzia degli obblighi assunti con gli ulteriori accordi accessori ed annesse convenzioni stipulate da TAV S.p.A. con gli Enti locali e le Aziende USL per la realizzazione degli interventi di attenuazione dell impatto socio-ambientale e sanitario di interesse locale connessi alla realizzazione dell Interconnessione di S. Ruffillo. Art. 4 Norme finali 1. Il presente atto, composto di n. 5 pagine dattiloscritte e redatto in sette originali viene sottoscritto dalle Parti come sopra costituite, che dichiarano di approvarlo. IL MINISTRO DELL AMBIENTE lq&jz d4ti&l IL MINISTRO DEI TRASPORTI FERROVLE DELLO STATO S.p.A. TRENO ALTA VELOCITA S.p.A. REGIONE EMILIA ROMAGNA REGIONE TOSCANA / - UM Li-- (