Regolamento per la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la costituzione di società spin-off

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Regolamento per la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la costituzione di società spin-off ARTICOLO 1 Finalità 1. L Università degli Studi di Cassino (d ora in avanti Università), in attuazione delle previsioni del D. Lgs. 297/1999 e del D. M. n. 593/2000 e in conformità con i principi generali di cui all art. 8 dello Statuto e con l art. 73 del Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, intende favorire la brevettazione dei risultati della ricerca e promuovere la realizzazione di iniziative imprenditoriali da parte del proprio personale e dei propri studenti, anche in collegamento con imprese ed enti esterni, volte a trasformare tali risultati in beni e servizi innovativi destinati al mercato (d ora in avanti attività di spin-off). 2. A tal fine, l Università, su proposta dei soggetti di cui all art. 2, favorisce la costituzione di società spin-off, in forma di società per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, per azioni o a responsabilità limitata. 3. Per società di spin-off si intendono sia quelle nelle quali l Università partecipa nel capitale (d ora in avanti società spin-off partecipata) sia quelle non partecipate dall Università, nelle quali rivesta la qualità di socio proponente uno dei soggetti di cui all art. 2 comma 4 del presente regolamento (d ora in avanti spin-off accademico). In favore di queste ultime, l Università potrà rendere disponibili risorse e/o servizi per facilitarne l avvio e il primo sviluppo. 4. Il presente regolamento definisce le modalità di costituzione delle società di cui al comma precedente e i criteri generali che disciplinano i rapporti tra l Università e dette società. ARTICOLO 2 Proponenti e partecipanti delle società di spin-off

1. L Università si propone di favorire la valorizzazione economica dell attività di ricerca del proprio personale e la partecipazione dello stesso ai relativi risultati economici. 2 La costituzione di una società spin-off partecipata può essere proposta esclusivamente da uno o più docenti e/o dipendenti dell università appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo. Al fine di garantire la buona riuscita dell iniziativa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la salvaguardia della partecipazione stessa dell Università, i soggetti proponenti devono partecipare al capitale sociale. 3. I soggetti proponenti si impegnano, mediante apposito atto scritto e nel rispetto degli artt. 2341-bis e 2341-ter del codice civile, a non cedere, per l intero periodo di esistenza della società quale società spin-off partecipata, la propria partecipazione in essa e a non esercitare attraverso di essa attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca svolte dall Università per conto terzi. 4. La costituzione di uno spin-off accademico può essere proposta da almeno uno o più soggetti appartenenti alle seguenti categorie: (a) personale docente dell Università; (b) personale tecnico amministrativo dell Università; (c) titolari di assegni di ricerca dell Università; (d) titolari di borse di studio post-laurea, post-dottorato o di altre borse di durata almeno biennale bandite dall Università; (e) allievi dei corsi e delle Scuole di dottorato dell Università; (f) laureati e studenti dell Università impegnati in una attività di ricerca certificata da un docente dell Università e coerente con l oggetto sociale dello spin-off accademico. 5. I soggetti proponenti devono partecipare, in qualità di soci, al capitale sociale dello spin-off accademico. 6. I soggetti proponenti che non abbiano un vincolo contrattuale o un rapporto di impiego a tempo indeterminato con l Università dovranno impegnarsi, mediante apposito atto scritto, a non cedere la propria partecipazione a terzi per i primi due anni di esistenza della società e a non esercitare, in tale periodo, attività in concorrenza con quella oggetto dello spin-off accademico.

7. Possono assumere la qualità di socio partecipante al capitale sociale dello spin-off accademico, oltre ai soggetti di cui alle categorie elencate al comma 4 del presente articolo, persone fisiche e/o giuridiche, società, enti e soggetti italiani o stranieri. ARTICOLO 3 Commissione tecnica spin-off (CTS) 1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività spin-off è costituita la Commissione Tecnica spin-off (d ora in avanti CTS) composta dal Rettore o, ove nominato, da un suo delegato per la materia, e da cinque membri nominati dal Rettore con proprio decreto di cui uno esperto in diritto d impresa e uno in discipline economiche 2. La durata del mandato dei componenti della CTS coincide con quella del Rettore. 3. La CTS svolge i seguenti compiti: (a) promuove iniziative di valorizzazione economica della ricerca tra il personale e gli studenti dell Ateneo, anche attraverso strumenti di divulgazione e di conoscenza delle modalità di accesso alle iniziative di spin-off; (b) monitora le attività delle società spin-off; (c) redige, con cadenza annuale, una relazione sullo stato dell attività di spin-off dell Università e sull attività delle società spin-off. La relazione deve essere trasmessa al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e ai Direttori delle Strutture di Ricerca; (d) predispone proposte di modifica al presente regolamento e a eventuali regolamenti contenenti norme inerenti le attività di spin-off, da sottoporre alla deliberazione del Senato accademico. 4. Il Direttore Amministrativo dell Università provvede a individuare, con cadenza biennale, le strutture e il personale tecnico-amministrativo di supporto allo svolgimento dei compiti assegnati alla CTS. 5. In presenza di richieste di costituzione di società spin-off il Rettore provvede a integrare la CTS mediante la nomina di un esperto nel settore di attività della società costituenda, anche esterno all Università. La CTS, così integrata, assume il nome di Commissione Tecnica di Spin-off Integrata. (d ora in avanti CTSI).

5. La CTSI ha il compito di fornire agli organi di governo dell Ateneo pareri in merito alla proposta di costituzione della società spin-off e alle eventuali modalità di partecipazione dell Università alla società stessa. ARTICOLO 4 Proposta di costituzione di una società spin-off 1. La costituzione di una società spin-off può essere proposta dai soggetti di cui all art. 2. secondo le formule organizzative previste dall art. 1 comma 2. 2. La proposta formulata per iscritto deve essere corredata da: (a) una scheda sintetica con la descrizione del progetto imprenditoriale; (b) un business plan relativo almeno ai primi tre anni di attività della società; (c) la proposta di statuto; (d) le specifiche norme contrattuali relative alla tutela della proprietà intellettuale e al riconoscimento del know-how; (e) l indicazione dei soci proponenti; (f) l elenco dei soci partecipanti; (g) l opzione esplicita in favore della formula organizzativa della società per azioni, della società a responsabilità limitata oppure della società cooperativa, per azioni o a responsabilità limitata; (h) la richiesta di utilizzare, nella denominazione sociale nonché nei segni distintivi dell impresa, la dizione Azienda spin-off partecipata dell Università degli Studi di Cassino o Azienda spin-off accademico dell Università degli Studi di Cassino. 3. Al fine della loro partecipazione nella costituenda società spin-off, i proponenti persone fisiche a tempo pieno dovranno essere autorizzati preventivamente dagli organi competenti, ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente in materia di svolgimento di incarichi retribuiti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. ARTICOLO 5 Procedura di costituzione di una società spin-off

1. Le proposte di costituzione di società spin-off, corredate dalla documentazione di cui all art. 4 del presente regolamento, devono essere inoltrate all ufficio Ricerca, programmazione e sviluppo che provvede a trasmetterle al Rettore o, ove nominato, al suo delegato per la materia. Il Rettore o il suo delegato, al ricevimento della proposta, integra la CTS secondo la procedura prevista dall art. 3, comma 5 del presente regolamento. 2. Entro 40 giorni dalla data di ricevimento, la CTSI, dopo aver valutato l istanza anche in contraddittorio con il proponente, trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la proposta di costituzione della società di spin-off corredata dal proprio motivato parere positivo o negativo. 3. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, con propria distinta deliberazione, comunicano l esito della valutazione all ufficio Ricerca, programmazione e sviluppo che provvede a inoltrarlo al proponente. 4. In sede di deliberazione sulla valutazione, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si pronunciano anche sulle eventuali richieste di autorizzazione di cui all art. 4 comma 3 del presente regolamento. 5. La Società spin-off deve essere costituita entro e non oltre 90 giorni dalla data dell ultima deliberazione degli organi chiamati a pronunciarsi. In caso contrario l iter di cui ai commi precedenti deve essere rinnovato. 6. Sulla base della relazione di cui all art. 3 comma 3 lett. c), il Consiglio di Amministrazione può disporre interventi correttivi al rapporto posto in essere tra Università e società spin-off. ARTICOLO 6 Incubazione d impresa 1. L Università può accreditare presso le proprie strutture gruppi di ricerca cui partecipi almeno un docente dell Università i quali realizzino progetti a scopo industriale o per la creazione di imprese spin-off. Il periodo di incubazione non può eccedere la durata di 1 anno.

2. La permanenza del gruppo di ricerca con finalità di incubazione di impresa all interno dell università non può superare i 3 anni, comprensivi dell anno di incubazione di cui al comma precedente. 3. Ove ricorrano particolari ragioni di convenienza per l Università, il periodo di cui al comma precedente può essere prorogato su proposta della CTS per un ulteriore periodo massimo di 2 anni. 4. Apposite convenzioni disciplinano la messa a disposizione di spazi presso l Università per l incubazione e per i rapporti con eventuali soggetti terzi. ARTICOLO 7 Partecipazione dell'università nelle società spin-off 1. Salva diversa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell Università, motivata da particolari ragioni di convenienza o di opportunità, la partecipazione dell'università nella società spin-off non può superare il 10% del capitale sociale. 2. La partecipazione di cui al comma precedente può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura. 3. Lo statuto della società spin-off partecipata dall Università deve includere: (a) una clausola di prelazione per il caso in cui taluno dei soci intenda alienare la propria partecipazione; (b) una clausola di gradimento che condizioni l ingresso di nuovi soci al non svolgimento di attività concorrenti o incompatibili con gli obiettivi di cui all art. 1 del presente regolamento ovvero con le valutazioni espresse dalla CTS ai sensi degli artt. 3 e 5 del presente regolamento. 4. Lo statuto dovrà inoltre prevedere che: (a) nel rispetto degli artt. 2348 e 2468 del codice civile, la partecipazione dell'università nella società spin-off sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali; (b) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri in modo da assicurare, nel caso di società spin-off partecipata, la presenza di un rappresentante dell Università al suo interno e/o all interno del Collegio Sindacale, ove previsto;

(c) sia fatto espresso divieto alla società spin-off di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca che l Università svolga per conto terzi. ARTICOLO 8 Tutela della proprietà intellettuale 1. Le specifiche norme contrattuali relative alla tutela della proprietà intellettuale e al riconoscimento del know-how, devono essere indicate nella domanda di costituzione di società spin-off. 2. La tutela della proprietà intellettuale del personale dell'università che costituisce una società spin-off o che collabora con essa, assumendo o meno partecipazioni sociali in essa, è regolata dal Codice della proprietà industriale nonché dall emanando Regolamento Brevetti dell'università di Cassino. ARTICOLO 9 Controversie 1. Le controversie che dovessero insorgere tra l Università e le società spin-off saranno devolute a un collegio arbitrale formato da tre componenti di cui uno designato dall Università, uno dalla società spin-off e un terzo, con funzioni di presidente, individuato di comune accordo. 2. In caso di mancato accordo tra le parti, la nomina del terzo componente spetta al Presidente del Tribunale di Cassino. ARTICOLO 10 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e ha decorrenza dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.

2. Il presente Regolamento è sottoposto a verifica da parte del Consiglio di Amministrazione entro due anni dalla sua entrata in vigore.