ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Documenti analoghi
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO ELETTORALE ITALIA UNICA:

Esempi di attribuzione dei seggi

Elezioni comunali Esempi di attribuzione dei seggi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ELEZIONI REGIONALI 2015: LEGGE ELETTORALE, CAMPAGNA ELETTORALE E PAR CONDICIO

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

PROVINCIA DI CATANZARO. Legge 56/14 Elezioni 2014: scadenze e adempimenti

Legge regionale 15 settembre 1997 n. 35

Il nuovo sistema elettorale. La proposta di Forza Italia

Scadenze e adempimenti

REGIONE SICILIA. Titolo I Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali

Legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 Il nuovo testo coordinato, comprensivo delle modifiche introdotte dalla l.r. 50/2009

ART. 1 (Composizione del consiglio provinciale, fissazione della data della votazione e convocazione dei comizi elettorali)

Per cosa si vota I cittadini italiani maggiorenni saranno chiamati ad esprimere il proprio parere sui seguenti tre quesiti:

Legge 21 dicembre 2005, n. 270

IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE

Città metropolitane. Legge 56/14 - Elezioni: scadenze e adempimenti. Roma, 5 agosto 2014

IL VOTO DELLA CITTÀ IL VOTO DELLA CITTÀ. ELEZIONI COMUNALI Turno di ballottaggio. ELEZIONI COMUNALI Turno di ballottaggio. Vol. 1 - Sintesi generale

ELEZIONI REGIONALI 2010 GUIDA ALLE MODALITA DI ESPRESSIONE DEL VOTO

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132

Norme per la elezione dei Consigli provinciali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

SENATO DELLA REPUBBLICA

Consiglio Regionale Della Puglia 1

Legge 8 marzo 1951, n. 122 Norme per la elezione dei consigli provinciali Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1951

TITOLO I Disposizioni generali

Regolamento Congressi provinciali e di circolo Unione Regionale Abruzzo

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Ufficio e Osservatorio elettorale della Regione Toscana SCHEDA ILLUSTRATIVA COME FUNZIONA LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE. Premessa.

Comune di Todi. (a cura dell Ufficio elettorale) E L E Z I O N I C O M U N A L I. Guida all elettore

Art Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra Sopprimere l articolo Bisinella, Calderoli Sopprimere l articolo.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DEL CONSIGLIERE GIROLAMINI. Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Istruzioni per le operazioni dell ufficio centrale

NORME PER L ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. Disegno di Legge

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE In questa sezione sono descritte le diverse

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 6/2001 e annotato al 10/5/2002) REGIONE SICILIANA

Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

Regolamento per l elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità

Province. Legge 56/14 Elezioni: scadenze e adempimenti. Roma, 5 agosto 2014

Regolamento per la elezione diretta del Sindaco dei Ragazzi Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Oliveto Citra

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE LAZIO

la Direzione Provinciale del PD

Provincia di Foggia Ufficio Elettorale

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Regolamento per l elezione del Segretario e dell'assemblea dell Unione provinciale di Ferrara, dei Segretari e dei Comitati direttivi di Circolo

Istituzioni di diritto pubblico

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

Elezioni regionali Guida alle elezioni regionali

provinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Progetto per lo sviluppo della riforma istituzionale. LE COMUNITA Elezioni 2015

COMUNE DI VOBBIA Provincia di Genova

Prot. n Palermo, 20 maggio e, p.c. Al Ministero dell Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali R O M A

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO

Regolamento per le elezioni primarie del candidato del centrosinistra a sindaco di Firenze per le elezioni amministrative del 2009

Il vademecum per il cittadino elettore

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 28

Giunta Regionale della Campania

Elezioni regionali 2010

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOMENICA 25 MAGGIO 2014 dalle ore 7,00 alle ore 23,00

REGIONE PUGLIA Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

COMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI MEDE

FEDERAZIONE DI BERGAMO REGOLAMENTO DELL'UNIONE COMUNALE DI BERGAMO

Legge 17 febbraio 1968, n Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

ELEZIONI REGIONALI Vademecum

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli AREA II bis Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

REGIONE UMBRIA. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale n. 11 del 25 febbraio 2015) L Assemblea legislativa ha approvato.

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI

PARTITO DEMOCRATICO. Unione Regionale Abruzzo. Regolamento per l elezione del Segretario e dell Assemblea Regionale

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti

Le formule elettorali

CAPO I Convocazione delle elezioni

Legge 25 marzo 1993, n. 81

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.

UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

COMUNE DI PASIAN DI PRATO Provincia di Udine

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER L ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E S E M P L I F I C A Z I O N I

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consigli Comunali: adempimenti della prima seduta dopo le elezioni

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

A lista d inoltro. Sul Bollettino ufficiale della Regione n. 50 dell 11 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge

PROPOSTA DI TESTO BASE. Articolo 1 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI

VERBALE DELLE OPERAZIONI

REGOLAMENTO DELL ASSEMBLEA ELETTIVA

Venerdl 24 gennaio Commissione I. (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati). ALLEGATO

nella nostra forza la tua libertà

DELLA REGIONE SICILIANA

LEGGE 10 APRILE 2013, 8 NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

PROVINCIA DI FORLI -CESENA

Regolamento per l elezione del Collegio Sindacale

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO ELETTORARE E STRUTTURE ISTITUZIONALI ISTRUZIONI PER L ELEZIONE DEI COORDINATORI DI CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO

PER I COMUNI CON POPOLAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Presentazione della lista R.S.U. GILDA-UNAMS ISTRUZIONI. (a cura di Rino Di Meglio e Michela Gallina)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI (Circoscrizioni dei Tribunali Cagliari e Lanusei)

REPUBBLICA ITALIANA DELLA. Regione Umbria PARTE PRIMA. Sezione I TESTI COORDINATI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 Norme per l elezione dell Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale

Transcript:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Fonti normative 2. Composizione del consiglio provinciale 3. Elettorato attivo 4. Elettorato passivo 5. Durata in carica del presidente della provincia e del consiglio provinciale 6. Periodo di svolgimento delle elezioni 7. Convocazione dei comizi 8. Candidature 9. Orario di votazione 10. Modalità di voto 11. Modello scheda di votazione I turno 12. Modello scheda di votazione - ballottaggio 13. Come si elegge il presidente della provincia 14. Come si attribuiscono i seggi al consiglio provinciale Pagina 2

Legge 8 marzo 1951, n. 122 Norme per la elezione dei consigli provinciali Legge 7 giugno 1991, n. 182 Fonti normative Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali Legge 30 aprile 1999, n. 120 Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali Pagina 3

Composizione del consiglio provinciale (art. 37, comma 2, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e: a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; d) da 24 membri nelle altre province. Pagina 4

Elettorato attivo (art. 13, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della votazione. Pagina 5

Elettorato passivo (art. 55, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. Pagina 6

Durata in carica del presidente della provincia e del consiglio provinciale (art. 51, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Pagina 7

Periodo di svolgimento delle elezioni (artt. 1 e 2, Legge 7 giugno 1991, n. 182) Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell anno, oppure nello stesso periodo dell anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, oppure nello stesso periodo dell anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data. Limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito nella legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha previsto, all art. 5, che le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono trail1 aprileeil15giugnoposticipandoal27 febbraio il termine per i casi di rinnovo delle elezioni per motivi diversi dalla scadenza del mandato. Pagina 8

Convocazione dei comizi (art. 18, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 3, Legge 7 giugno 1991, n. 182 e art. 8, comma 2, Legge 8 marzo 1951, n. 122) La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Il prefetto convoca i comizi ed invia copia del relativo decreto ai sindaci della provincia, i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della votazione, ne danno avviso agli elettori. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporne il rinvio, non oltre sessanta giorni, con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco. Pagina 9

Candidature (art. 14, Legge 8 marzo 1951, n. 122) La dichiarazione di presentazione delle candidature dei gruppi di candidati al consiglio provinciale e delle collegate candidature alla carica di presidente della provincia deve essere sottoscritta: a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti; b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino ad 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti. La presentazione delle candidature va effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione alla segreteria dell ufficio elettorale centrale, che provvederà all esame delle candidature e si pronuncerà sulla loro ammissione. Pagina 10

Orario di votazione (art. 11, Legge 25 marzo 1993, n. 81) Le operazioni di voto per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo. Pagina 11

L elettore può votare: Modalità di voto (art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato; per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia; per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. Per le elezioni provinciali non è ammesso il voto disgiunto, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste. Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Pagina 12

Modello scheda di votazione I turno (art. 15, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132) Pagina 13

Modello scheda di votazione ballottaggio (art. 15, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132) Elezioni del Presidente della Provincia Pagina 14

Come si elegge il presidente della provincia (art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) L elezione del presidente della provincia è contestuale a quella dell elezione del consiglio provinciale. Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all atto della presentazione della propria candidatura, il collegamento ad almeno uno dei gruppi di candidati per l elezione del consiglio provinciale, che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. E eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra il secondo e il terzo candidato parteciperà al ballottaggio il più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi dichiarati al primo turno. Essi hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. Al secondo turno di votazione è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Pagina 15

Come si attribuiscono i seggi al consiglio provinciale (art. 75, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) L attribuzione dei seggi al consiglio provinciale viene effettuata dopo l elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l assegnazione del premio di maggioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente eletto. L elezione dei consiglieri è effettuata sulla base di collegi uninominali. Al riparto dei seggi non sono ammessi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia. I seggi a ciascun gruppo o coalizione di gruppi sono assegnati con il metodo delle divisioni successive (metodo d Hondt), cioè dividendo la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati o coalizione di gruppi, data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei collegi della provincia, successivamente per 1, 2, 3, 4 fino al numero dei consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. Se a seguito di tale riparto il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati al consiglio, viene comunque assegnato un numero di seggi pari a tale percentuale. Se al candidato proclamato eletto presidente sono collegati più gruppi per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo si usa il metodo d Hondt, al quale si fa ricorso anche per attribuire i rimanenti seggi agli altri gruppi di candidati. Determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati sono, in primo luogo, proclamati eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti e collegati ad un gruppo che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di più gruppi collegati allo stesso presidente non eletto il seggio viene detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. Successivamente, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ogni gruppo secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali, ottenuta moltiplicando il numero dei voti validi del candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi del collegio. Nel caso di parità di cifre individuali risulta eletto il più anziano di età. Pagina 16