Fasce di Flessibilità L'articolazione dell'orario di lavoro prevede le seguenti fasce di flessibilità:



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Transcript:

Articolo 1 Sistema automatico di controllo delle presenze Il rispetto dell'orario viene accertato mediante sistemi automatizzati di rilevazione. All'uopo l'amministrazione fornisce a ciascun dipendente un tesserino magnetico personale (badge), munito di fotografia, che deve essere custodito dal dipendente con la massima cura. Lo smarrimento o la rottura del tesserino deve essere tempestivamente comunicata per iscritto al Settore Personale - Ufficio coordinamento e controllo rilevazione presenze che provvederà alla sostituzione con un nuovo tesserino recante un nuovo numero di codice. Salvo che nei casi di comprovata mancanza di responsabilità, il costo sostenuto dall'amministrazione per l'acquisto del badge sarà addebitato al dipendente mediante trattenuta stipendiale. Articolo 2 Fasce di Flessibilità L'articolazione dell'orario di lavoro prevede le seguenti fasce di flessibilità: Modulo A (Orario Generale) Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì 8.00-8.45 Flessibilità 8.45-14.30 Fascia comune obbligatoria 14.30-15.15 Flessibilità Giovedì 8.00-8.45 Flessibilità 8.45-14.30 Fascia comune obbligatoria 14.30-15.00 Pausa pranzo obbligatoria 15.00-15.30 Flessibilità 15.30 Fascia comune obbligatoria 18.30-18.30 19.00 Flessibilità Modulo B (Anagrafe - Ufficio proventi acquedotto - Ufficio manutenzione acquedotto) Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8.00-8.30 Flessibilità 8.30-14.00 Fascia comune obbligatoria 14.00-14.30 Flessibilità Martedì - Giovedì 8.00-8.30 Flessibilità 8.30-14.00 Fascia comune obbligatoria 14.00-14.30 Flessibilità 14.30-15.00 Pausa pranzo obbligatoria 15.00-15.30 Flessibilità 15.30-18.00 18.00-18.30 Fascia Flessibilità comune obbligatoria

Per i dipendenti che hanno l'articolazione di cui al modulo A e in particolare per la giornata di giovedì rimane fermo il limite giornaliero di 10 ore di lavoro totale, mentre almeno 3.30 devono essere svolte di pomeriggio. I dipendenti in part-time (orizzontale, verticale o misto) attuano la flessibilità nel limite di 30 minuti, anticipando o posticipando l'ingresso ovvero l'uscita rispetto al loro normale orario di lavoro. Sono esclusi dalla flessibilità i dipendenti assegnati al centralino, al servizio cimitero, coloro che svolgono mansioni di usciere e i dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Municipale. Per tutti i dipendenti è consentita una tolleranza di 10 minuti al giorno. Qualora il servizio fosse assunto dopo le 8.10, i dipendenti che rientrano nella flessibilità accumuleranno un debito in flessibilità che si calcola comunque a partire dalle ore 8.00; mentre i dipendenti esclusi dalla flessibilità accumuleranno un ritardo calcolato comunque a partire dalle ore 8.00 - che dovrà essere autorizzato con un permesso breve e dovrà essere recuperato entro il mese successivo. Articolo 3 Orario degli incaricati di posizione organizzativa I dipendenti incaricati di posizioni organizzativa hanno un orario di lavoro che non può essere inferiore a 36 ore settimanali. Essi possono derogare all'osservanza delle fasce obbligatorie e sono a disposizione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alla funzione affidatagli. L'orario minimo di 36 ore settimanali, tuttavia, è calcolato su base annua nel senso che, assicurata la presenza in servizio giornaliera (tranne che nei casi di assenza documentata come quella per ferie, permessi retribuiti, ecc.), si stabilisce un monte orario d'obbligo annuale all'interno del quale confluisce l'orario lavorativo effettuato dal dipendente sia all'interno che all'esterno dell'orario di lavoro assegnatogli. Qualora alla fine dell'anno dovesse eccezionalmente risultare che l'orario effettuato sia inferiore a quello del monte orario obbligatorio, la differenza sarà decurtata dallo stipendio e ne sarà data opportuna comunicazione al nucleo di valutazione. Articolo 4 Presenza in servizio La presenza in servizio deve essere registrata mediante il passaggio in entrata ed in uscita del tesserino magnetico attraverso il terminale per la rilevazione delle presenze installato nella propria sede di lavoro. La contabilizzazione delle ore di presenza viene effettuata al minuto. In caso di entrata effettuata dopo la fascia di flessibilità ("ritardo") è necessario giustificarla con un permesso breve che tenga conto del ritardo calcolato a partire dalle 8,00. L'entrata non è più concessa dopo le 11,00. Allo stesso modo, anche l'uscita effettuata prima dell'inizio della fascia di flessibilità va autorizzata con un permesso breve. Ai fini del computo delle ore, ogni giorno di assenza per ferie o malattia viene valutato per ciascun dipendente in misura pari a quella prevista dal suo orario di lavoro. In caso di non funzionamento del terminale, unicamente per il giorno in cui si rileva il guasto, il personale potrà registrare l'entrata e l'uscita su appositi fogli di presenza. Nei giorni successivi è tenuto a recarsi nella

sede più vicina dove è installato un terminale. Sedi vicine tra loro sono considerate la casa comunale, la sede comunale distaccata di Via De Nicola 41-45 e la ripartizione tecnica (Corso Italia). Nelle altre sedi, in caso di non funzionamento del terminale, sono istituiti temporaneamente i fogli di firma. Articolo 5 Flessibilità individuale Nell'ambito delle fasce di cui all'art. 2, ogni dipendente può posticipare l'ingresso ovvero anticipare o posticipare l'uscita. La presenza in servizio di mattina prima delle 8.00 e di pomeriggio prima delle 15.00, non è rilevata come utile. L'ingresso posticipato o l'uscita anticipata o posticipata nella fascia di flessibilità non deve essere comunicata al settore del Personale; l'uscita anticipata deve essere comunicata solo al responsabile del settore o del servizio. Il debito in flessibilità deve essere recuperato di norma nella stessa giornata nella quale è sorto; la flessibilità non recuperata nella giornata dovrà essere recuperata entro il mese successivo. Per i dipendenti che hanno l'articolazione di cui al modulo A, il recupero può avvenire anche al di fuori delle fasce di flessibilità, di preferenza nella giornata del martedì: in questo caso deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile e non dà diritto al buono pasto. Il debito non recuperato entro il mese successivo determina un'automatica decurtazione dallo stipendio: nello specifico, il debito viene scomposto in multipli di 30 minuti il cui valore economico viene decurtato dallo stipendio, mentre i minuti restanti confluiscono nel conto del mese successivo. Non è ammessa la flessibilità a credito: i minuti lavorati in più, che non costituiscono recupero di flessibilità o straordinario autorizzato, non sono conteggiati. Articolo 6 Pausa pranzo La pausa pranzo nelle giornate di orario prolungato deve essere minimo pari a 30 minuti. La pausa deve sempre essere registrata tramite il tesserino magnetico. In caso diverso, la ripresa del servizio sarà automaticamente assegnata alle 15,30. In tutti gli altri giorni, i dipendenti che intendano effettuare recupero in flessibilità al di fuori delle fasce di flessibilità, recupero di permessi brevi o straordinario la pausa deve essere minimo pari a 30 minuti e massimo pari a 2 ore. Anche in questo caso la pausa deve essere sempre registrata: diversamente sarà assunta pari a 2 ore. Articolo 7 Conto individuale I debiti in flessibilità e i recuperi in flessibilità confluiscono in un conto ore individuale.

Affinché ciascuno possa tenere sotto controllo la situazione del suo conto individuale, nella prima settimana di ogni mese, Ufficio coordinamento e controllo rilevazione presenze del settore del personale provvederà a trasmetterlo in forma cartacea a tutti i dipendenti. Articolo 8 Lavoro straordinario Le ore lavorate in più sono considerate lavoro straordinario solo qualora pervenga al Settore del Personale, Ufficio coordinamento e controllo rilevazione presenze, la relativa preventiva autorizzazione. Lo straordinario in reperibilità, invece, quando è effettuato fuori dalla sede di servizio e quindi senza effettuare la rilevazione presso il terminale, deve continuare ad essere formalmente comunicato al settore del Personale. Articolo 9 Allontanamento temporaneo dalla sede di lavoro I dipendenti che di norma, nello svolgimento delle loro mansioni, si allontanano temporaneamente dalla loro sede di lavoro non sono tenuti a registrare l'uscita. Essi devono tuttavia firmare su un registro che sarà istituito appositamente presso i servizi interessati. Fra i dipendenti di cui al comma 1 rientrano i messi comunali, gli istruttori tecnici e gli istruttori direttivi tecnici, gli autisti, gli operatori polifunzionali con mansioni di uscieri e tutti coloro che saranno individuati dal responsabile del settore. Il registro deve riportare oltre l'orario di entrata e di uscita, anche la destinazione. Articolo 10 Permessi brevi Ferma restando la disciplina dell'art.20 del CCNL del 06/05/1995, si specifica che per i lavoratori in part-time le ore di permesso breve sono proporzionate alla percentuale di part-time. In particolare per i lavoratori in parttime orizzontale al 50% che effettuino 3.36 ore di lavoro al giorno per 5 giorni, arrotondando per eccesso l'orario di lavoro a 4 ore, possono usufruire di un permesso breve giornaliero pari a 90 minuti. Si ribadisce che i permessi brevi vanno recuperati entro il mese successivo, altrimenti comportano una corrispondente decurtazione dello stipendio. Articolo 11 Ferie Le ferie residue al 31 dicembre di ciascun anno, a meno che non siano state rinviate per indifferibili esigenze di servizio, s'intendono automaticamente rinviate all'anno successivo per esigenze di carattere personale e devono essere godute entro il successivo mese di aprile. Le ferie non godute per indifferibili esigenze di servizio, invece, dovranno essere fruite entro il successivo mese di giugno. Le indifferibili esigenze di servizio, tuttavia, devono risultare da apposita richiesta alla quale sia stato opposto un motivato rifiuto.

Le ferie già rinviate per esigenze di carattere personale, infine, che tuttavia non siano state godute entro il mese di aprile, potranno essere fruite entro il successivo mese di giugno a condizione che entro il mese di aprile sia inoltrata apposita richiesta alla quale sia opposto un rifiuto motivato con indifferibili esigenze di servizio. Articolo 12 Assenze per malattia Il dipendente è tenuto a comunicare il suo stato di malattia entro le ore 9.00 del primo giorno di assenza al responsabile del suo settore. I responsabili dei settori, a loro volta, ne danno comunicazione al l'ufficio coordinamento e controllo rilevazione presenze del settore del Personale il quale disporrà il controllo della malattia secondo le modalità disposte dal vigente contratto. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. Qualora il dipendente non si renda reperibile all'indirizzo comunicato, a meno che non si rechi alla competente ASL per giustificare l'assenza, sarà assoggettabile a procedimento disciplinare. Resta ferma, peraltro, la disciplina prevista dall'art. 5, comma 14, della legge n. 638/1983. L'assenza registrata per sottoporsi a visite specialistiche e accertamenti diagnostici presso strutture pubbliche o private è considerata equipollente all'assenza per malattia quando il lavoratore presenti l'attestato prodotto dalla struttura dove si è recato dal quale si evinca la sua presenza e l'orario della visita. Articolo 13 Trasferte Ferma restando la disciplina contrattuale sul trattamento di trasferta, nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in località meno distante o raggiungibile più rapidamente dalla propria dimora abituale che dalla sede di servizio o in luogo compreso fra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, lo stesso può essere autorizzato a partire direttamente dalla propria abitazione. In questo caso non sarà tenuto alla rilevazione al terminale e, ai fini dell'erogazione dell'eventuale rimborso chilometrico e dell'indennità di missione, si calcola la distanza e il tempo necessario dalla località più vicina a quella di trasferta. Articolo 14 Congedo per malattia del figlio L'assenza dal lavoro per la malattia del figlio di età inferiore a otto anni deve essere giustificata presentando in certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Contestualmente, il dipendente dovrà attestare che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Articolo 15 Ritiro competenze e cambio assegno Per il ritiro delle competenze ovvero per il cambio assegno, ciascun dipendente ha diritto a un permesso mensile pari a 1 ora. Il permesso non è soggetto a recupero. Articolo 16 Gestione de/ personale I titolari di posizione organizzativa restano responsabili della gestione del personale loro assegnato sotto l'aspetto disciplinare, penale e contabile, anche ai fini dell'osservanza delle presenti disposizioni. Nella prima settimana di ogni mese l'ufficio coordinamento e controllo rilevazione presenze del settore del personale provvede a fornire loro un tabulato contenente, per tutti i dipendenti assegnati, il saldo della flessibilità individuale, il riepilogo delle ore concesse in permesso breve, il conto dei giorni di ferie rimanenti, ossia tutte quelle informazioni che consentono al responsabile la gestione delle autorizzazioni. Tutte le anomalie che si produrranno nel mese - vale a dire le assenze che non trovano un corrispondente documento giustificativo - verranno segnalate all 'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Articolo 17 Report per il trattamento economico del personale L'Ufficio coordinamento e controllo rilevazione presenze del settore del personale provvede a stampare i report con tutte le informazioni che consentono il trattamento economico del personale, fondamentale e accessorio. I tabulati sono documenti ufficiali che fanno fede fino a quando non vengano segnalate e giustificate eventuali difformità con quanto presente agli atti dei vari settori. La segnalazione deve comunque essere effettuata in tempo utile (prima dell'elaborazione degli stipendi); diversamente la difformità verrà sanata nell'elaborazione del mese successivo. Articolo 18 Decorrenza Il presente regolamento, dopo l'approvazione e la pubblicazione, entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2004.