I controlli di qualità previsti dalla normativa ambientale sugli aggregati riciclati avv. Andrea Martelli Convegno sul tema: Controlli di qualità e mercato degli aggregati naturali, riciclati e artificiali Ferrara, 24 Settembre 2015
Riferimenti normativi D.M. 5 febbraio 1998 (D.M. 186/2006) + Circolare ministeriale n. 5205/2005 D. lgs. 152/2006 Direttiva 2008/98/CE
Art. 6, direttiva 2008/98/CE (Cessazione della qualifica di rifiuto) «taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e d) l utilizzo della sostanza o dell oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute umana. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull ambiente della sostanza o dell oggetto».
[ ] «criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili»; [ ] «se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile», imponendo però in questi casi agli Stati membri di notificare tali decisioni alla Commissione «in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell informazione, ove quest ultima lo imponga».
Art. 184-ter, d. lgs. 152/2006 «1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 2. [ ] I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto».
Art. 184-ter, d. lgs. 152/2006 I decreti previsti dal comma 3, tuttavia, non sono ancora stati adottati per tutte le tipologie di rifiuti e nemmeno per tutte quelle espressamente richiamate dalla direttiva del 2008, compresi gli aggregati. «3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».
Relativamente agli aggregati riciclati, occorre fare ancora riferimento al punto 7.1 del Suballegato 1 dell Allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 (DM 186/2006), il quale: 1) ai fini dell individuazione delle «caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti» (punto 7.1.4), indica le «materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205». Tale riferimento appare, oggi, obsoleto, essendo stato superato dall approvazione di nuove norme tecniche (nello specifico, la UNI EN 13242:2008 e la UNI 11531-1:2014).
2) contempla esclusivamente le seguenti «attività di recupero» (punto 7.1.3): a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]»; b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]».
Dubbi interpretativi e applicativi
Primo interrogativo: Ai fini della qualifica come end of waste, fra i controlli di qualità da eseguire sui materiali derivanti da un ciclo di recupero, deve esservi anche la verifica del rispetto delle CSC di cui al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006?
Risposta: no 1) il punto 7.1, Suballegato 1, Allegato 1, DM 5 febbraio 1998 non lo prevede, ma si limita a individuare quali parametri di qualità che i materiali scaturenti dalle operazioni di recupero devono possedere la conformità all allegato C della Circolare n. 5205/2005 e il superamento del test di cessione 2) una conferma indiretta proviene dalle metodiche di campionamento e analisi, difficilmente «adattabili» ai materiali in questione (es. diversa granulometria). La conclusione non cambia nemmeno pensando ai materiali di riporto, connotati dalla necessaria presenza di terreno NB: E se viene prescritto da un autorizzazione in regime ordinario?
Secondo interrogativo: I requisiti merceologici e gli obiettivi di qualità, che qualificano il materiale come end of waste possono essere individuati caso per caso, in sede di rilascio della autorizzazione ordinaria (ex art. 208, d. lgs. 152/2006 o AIA)?
Risposta: sì Cfr. il richiamo contenuto nell art. 184-ter, comma 3, d. lgs. 152/2006, all art. 9-bis, lett. a), D.L. n. 172/2008 (conv. con mod. dalla L. 210/2008), secondo cui : «fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181- bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» NB: Alcuni commentatori escludono che tale disposizione possa valere anche per le future autorizzazioni, in quanto richiama l abrogato art. 181-bis, anziché l art. 184-ter, d. lgs. 152/2006 e si riferisce espressamente alle autorizzazioni «rilasciate» = interpretazione formalistica e inaccettabile
Un esempio di autorizzazione ordinaria (ex art. 208, d. lgs. 152/2006) rilasciata dalla Provincia di Brescia:
Terzo interrogativo: In quale esatto momento un rifiuto «cessa di essere tale» (EoW)?
Risposta: all esito dell operazione di recupero (trattamento o verifica) Vi è una vera e propria resistenza a riconoscere che le operazioni di recupero possano di per sé sole generare dei prodotti a tutti gli effetti Sentenza 22 dicembre 2008, in causa C-283/07: «un operazione di recupero può dirsi completa soltanto se ha l effetto di conferire al materiale in questione le medesime proprietà e caratteristiche di una materia prima e di renderlo utilizzabile nelle stesse condizioni di precauzione rispetto all ambiente» [ ] «il recupero avviene soltanto nel momento stesso in cui la sostanza de qua svolge effettivamente una funzione utile, segnatamente all atto della produzione di energia attraverso la combustione o il deposito in una miniera in disuso».
Un interpretazione più estensiva, sembra, però, più in linea con la disposizione di cui al comma 2 dell art. 184-ter, d. lgs. 152/2006, secondo la quale «l operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni», da cui sembra ricavabile il principio in forza del quale, all esito della predetta verifica (e, a maggior ragione, all esito di un ciclo di trattamento), l operazione di recupero può considerarsi a tutti gli effetti conclusa, con la conseguenza che il rifiuto cessa di essere tale già prima del suo successivo utilizzo.
Un esempio paradigmatico: Art. 13, D.L. 91/2014 (L. 116/2014) Art. 13, comma 4-ter: «( ) in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
Questa disposizione si propone di superare i dubbi interpretativi suscitati dalla formulazione letterale del punto 7.1.4 (e segnatamente dal richiamo al concetto di «edilizia»), dell Allegato 1, Suballegato 1, DM 5 febbraio 1998, prevedendo espressamente che le MPS ivi indicate (vale a dire, le «materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205»), ottenute mediante le operazioni di recupero di rifiuti di cui al precedente punto 7.1.3, possano essere destinate alle opere che riguardano (da intendersi consistenti in o aventi ad oggetto la realizzazione di ) recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali.
L intera disposizione ha natura dichiaratamente transitoria, stante la precisazione che essa si applica «in attesa dell attuazione dell articolo 184- ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», ossia fino a che non verranno adottate specifiche norme in materia di End of Waste.
Perché certi obiettivi non rimangano solo «buoni propositi»: cfr. Comunicazione Commissione UE 1 luglio 2014 «Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia» COM(2014) 445 final Obiettivi principali: promuovere un uso più efficiente delle risorse usate dall'edilizia ridurre gli impatti ambientali complessivi nell'intero ciclo di vita degli edifici promuovendo la fabbricazione di prodotti da costruzione più efficienti sotto il profilo delle risorse, grazie, per esempio, al ricorso a materiali riciclati, al riutilizzo di materiali esistenti e all'uso dei rifiuti come combustibile promuovendo una costruzione e una ristrutturazione più efficienti sotto il profilo delle risorse, in cui si riducono i rifiuti edili e si riciclano/riutilizzano i materiali e i prodotti in modo da smaltire in discarica meno rifiuti
(segue) Comunicazione della Commissione UE 1 luglio 2014 In collaborazione con le parti interessate, la Commissione svilupperà un quadro di riferimento con indicatori chiave, inclusi i relativi metodi, da utilizzare per valutare la prestazione ambientale degli edifici durante tutto il ciclo di vita. In base alle politiche, alla normativa e ai dati esistenti a livello unionale e nazionale e senza pregiudicare i risultati dei futuri lavori, questo processo dovrebbe esaminare almeno i seguenti ambiti: uso dei materiali e relativi impatti ambientali sostenibilità dei prodotti da costruzione progettazione in vista della demolizione selettiva gestione dei rifiuti di costruzione e di demolizione contenuto riciclato dei materiali di costruzione possibilità di riciclaggio e riutilizzo dei materiali e dei prodotti di costruzione
(segue) Comunicazione della Commissione UE 1 luglio 2014 «La Commissione intende inoltre: esplorare le possibili misure atte a garantire che i materiali riciclati soddisfino i necessari requisiti di qualità e sicurezza, mediante la standardizzazione e la certificazione esplorare come i parametri di riferimento per il contenuto di materiali riciclati nei prodotti da costruzione e negli edifici possano stimolare la domanda di materiali riciclati studiare i flussi specifici di rifiuti di costruzione e di demolizione per identificarne le possibilità di valorizzazione sviluppare strumenti e orientamenti specifici per valutare gli edifici prima della demolizione e della ristrutturazione al fine di ottimizzare l'uso dei rifiuti di costruzione e di demolizione
MILANO ROMA VERONA BOLOGNA Via Enrico Besana, 9 20122 Milano T +39 02 65560496 F +39 02 62912004 E-mail andrea.martelli@chilosimartelli.com info@chilosimartelli.com chilosimartelli.com