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TESTO COORDINATO DELLE NORME IN MATERIA DISCIPLINARE RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI APPARTENENTE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Sommario 1. Obblighi del dipendente 2. Sanzioni disciplinari 3. Codice disciplinare 4. Procedure disciplinari 5. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l amministrazione e limitazione della responsabilità per l esercizio dell azione disciplinare 6. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 7. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 8. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 9. Impugnazione delle sanzioni disciplinari Premessa Il presente documento raccoglie in un unico testo le vigenti disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare riguardanti il personale delle aree funzionali appartenente all Agenzia delle Entrate. Il documento non ha valore normativo e ha il solo scopo di facilitare la consultazione delle predette disposizioni, attualmente sparse in più atti normativi e, in particolare: 1) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2) nel CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 e rinnovato il 10 aprile 2008 (di seguito citato come CCNL ); 3) nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni emanato con DPCM del 28 novembre 2000. 1. Obblighi del dipendente (art. 65 CCNL, art. 55-novies d.lgs. 165/01, artt. 3, 4 e 5 D.P.R. 18/2002) 1. Il dipendente conforma la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell attività amministrativa, anteponendo l osservanza della legge e l interesse pubblico agli interessi privati propri o altrui. Il dipendente adegua altresì la propria condotta ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Pagina 1 di 23

2. Il comportamento del dipendente deve essere tale da favorire l instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l Agenzia e i cittadini. 3. In tale specifico contesto e nell obiettivo di migliorare la qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo di comparto e le disposizioni impartite dall Agenzia, per l esecuzione e la disciplina del lavoro, anche in relazione alle vigenti norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d ufficio nei casi e modi previsti dalle norme regolamentari ai sensi dell art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'agenzia nonché attuare le disposizioni del d.lgs. n. 443 del 28 dicembre 2000 e del D.P.R del 28 dicembre 2000 n. 445, in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente responsabile; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psico-fisico, in periodo di malattia o infortunio; h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; l) non valersi di quanto è di proprietà dell'agenzia per ragioni che non siano di servizio; m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'agenzia da parte del personale e non introdurre, salvo che Pagina 2 di 23

non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'agenzia stessa in locali non aperti al pubblico; o) comunicare all'agenzia la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea nonché ogni successivo mutamento delle stesse; p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; r) utilizzare il cartellino identificativo o targhe da apporre presso la postazione di lavoro al fine di rendere conoscibili il proprio nominativo nelle attività a contatto con il pubblico e nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dall Agenzia (art. 55-novies d.lgs n.165/01). 4. Ai sensi del regolamento recante le norme in tema di indipendenza ed autonomia tecnica del personale delle Agenzie Fiscali (D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18): a) il personale delle Agenzie fiscali, nell adempimento del servizio, ispira la sua condotta all osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria; b) il personale esercita i propri compiti e funzioni nell ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all agenzia di appartenenza; c) il dipendente non e' tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale; d) il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell attività di servizio; e) il dipendente si astiene dall intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro; f) il dipendente evita le attività che possono condurre a conflitti di interesse con l'agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacità di adottare decisioni imparziali; Pagina 3 di 23

g) fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali; h) al personale delle agenzie è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all Agenzia fiscale. i) fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio, i dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività, si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi. 2. Sanzioni disciplinari (art. 66 CCNL, artt. 55-bis e 55-novies d.lgs. 165/01) 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi previsti dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo 1 del presente documento danno luogo, secondo la gravità dell infrazione, all applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. Pagina 4 di 23

2. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 3. I provvedimenti elencati nelle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 3. Codice disciplinare (art. 67 CCNL, art. 55-quater d.lgs. 165/01) 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall art. 55 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: a) il tipo e l entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell evento; all eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell ambito del biennio previsto dalla legge; al comportamento verso gli utenti; b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo; c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per : Pagina 5 di 23

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell orario di lavoro e degli obblighi connessi alla rilevazione delle presenze: timbratura del cartellino orologio, utilizzo del badge magnetico ed ogni altra forma di rilevazione dell orario; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali o dei beni mobili o strumentali a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell Agenzia o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall art.6 della legge n. 300/1970; f) insufficiente rendimento. L importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell Agenzia e destinato ad attività sociali. 3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per : a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo presentino carattere particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono del servizio, salvo le più gravi ipotesi previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 5, lett. h); c) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall Agenzia; d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell Agenzia, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell art.1 della legge n. 300/1970; g) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; Pagina 6 di 23

h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste dal punto precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 3) presentino carattere di particolare gravità; b) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell Agenzia o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; c) insufficiente, persistente, scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; d) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; e) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona; f) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all Agenzia, o a terzi. Nella sospensione dal servizio, prevista dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall undicesimo, viene corrisposta allo stesso l indennità di cui alle disposizioni normative richiamate nel paragrafo 8 (punto 7) del presente documento, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell anzianità di servizio. 5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica nelle seguenti fattispecie: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell anno, di una delle mancanze previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punti 3 e 4), anche se di diversa natura o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l applicazione della sanzione massima di 6 mesi dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo Pagina 7 di 23

quanto previsto dalle medesime disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 6, lett. a); b) recidiva nelle infrazioni previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 4, lettera b); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall Agenzia per motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata; d) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori e forme di violenza morale o di persecuzione psicologica verso un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; g) condanna passata in giudicato, per un delitto che commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; h) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a 3 nell arco di un biennio o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata entro il termine fissato dall Agenzia (art. 55-quater, comma 1, lett. b) d.lgs. n.165/01); i) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l Agenzia formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell Agenzia o dal Codice di comportamento di cui all art. 54 (art. 55-quater, comma 2, d.lgs. n.165/01). 6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica nelle seguenti fattispecie: a) reiterazione, nell ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell onore e della dignità personale altrui (art. 55-quater, comma 1, lett. e) d.lgs. n.165/01); b) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente Pagina 8 di 23

ovvero giustificazione dell assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia (art. 55- quater, comma 1, lett. a) d.lgs. n.165/01); c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori dal servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consente neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera (art. 55-quater, comma 1, lett. d) d.lgs. n.165/01) o accertamento che l impiego fu conseguito con mezzi fraudolenti; e) commissione, in genere - anche nei confronti di terzi- di fatti o atti, anche dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; f) ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari; g) condanna passata in giudicato: 1) per i delitti indicati dall art. 15, commi 1 e 4-septies lettere a) e b) limitatamente all art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 2) quando dalla condanna consegua comunque l interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro (art. 55-quater, comma 1, lett. f) d.lgs. n.165/01); 3) per i delitti indicati dall art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001. 7. Le mancanze non espressamente previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punti da 2 a 6) sono comunque sanzionate secondo i criteri di legge, facendosi riferimento, quanto all individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi del dipendente previsti dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo 1 del presente documento e quanto al tipo ed alla natura delle sanzioni, ai principi desumibili dalle disposizioni normative richiamate nei precedenti punti del presente paragrafo. 4. Procedimento disciplinare (art. 55-bis d.lgs. n.165/01) 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il Pagina 9 di 23

procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 2). Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 4). Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. La predetta sanzione deve essere comminata dal dirigente l ufficio entro il termine di 20 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto. 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui all art. 55-bis del d.lgs. n.165/01 contesta, senza indugio e comunque non oltre 20 giorni, per iscritto l addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 10 giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l esercizio della sua difesa. Dopo l espletamento dell eventuale ulteriore attività istruttoria, l autorità disciplinare procedente conclude il procedimento, con l atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 giorni dalla contestazione dell addebito. In caso di differimento superiore a 10 giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente punto comporta, per l Agenzia, la decadenza dall azione disciplinare, ovvero, per il dipendente, dall esercizio del diritto di difesa. 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 1), trasmette gli atti, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all interessato. 4. L Ufficio competente per i procedimenti disciplinari contesta l addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 1), con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi Pagina 10 di 23

stabiliti e salva l eventuale sospensione ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo 6 del presente documento. Il termine per la contestazione dell addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 3) ovvero dalla data nella quale l ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente punto comporta, per l Agenzia, la decadenza dall azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall esercizio del diritto di difesa. 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente o, su sua espressa delega, il suo difensore ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento a suo carico. È esclusa l applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo. 6. Nel corso dell istruttoria, l autorità disciplinare procedente può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. 7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell incolpato o ad una diversa che - essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso - rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all applicazione, da parte dell Agenzia, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di 15 giorni. 8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell addebito o per la conclusione del Pagina 11 di 23

procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 5. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l Amministrazione e limitazione della responsabilità per l esercizio dell azione disciplinare. False attestazioni o certificazioni (artt. 55-quinquies e 55-sexies d.lgs. 165/01) 1. La condanna dell Agenzia al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell Agenzia o dai codici di comportamento di cui all articolo 54 del d.lgs. n.165/01, comporta l applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l applicazione di un altra sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all entità del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel precedente punto 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall Agenzia ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all articolo 33, comma 8, e all articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell azione disciplinare dovuti all omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull insussistenza dell illecito disciplinare irragionevoli o manifestatamene infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta per i Pagina 12 di 23

soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. 5. Il dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione nonché il danno all immagine subito dall Agenzia (art.55- sexies, comma 1, d.lgs. 165/01). 6. Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter d.lgs. 165/01) 1. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l Autorità giudiziaria, continua a svolgersi e viene concluso anche in pendenza di procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, previste dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo 4 del presente documento (punto 1, primo periodo), non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità previste dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo 4 del presente documento (punto 1, secondo periodo), l autorità disciplinare competente, nei casi di particolare complessità dell accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando, all esito dell istruttoria, non si disponga di elementi sufficienti a motivare l irrogazione della sanzione può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine del procedimento penale, salva la possibilità di sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito Pagina 13 di 23

con un sentenza irrevocabile di assoluzione, la quale stabilisce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso, l autorità disciplinare competente su istanza del lavoratore, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l atto conclusivo in relazione all esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l archiviazione, mentre quello penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l autorità disciplinare competente riapre il procedimento disciplinare per adeguarne le determinazioni conclusive all esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi previsti dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punti 2 e 3) il procedimento disciplinare è rispettivamente ripreso o riaperto entro 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza all amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell istanza di riapertura ed è concluso entro 180 giorni dalla ripresa o riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell addebito da parte dell autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo 4 del presente documento. Ai fini delle determinazioni conclusive, l autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica la disposizione dell art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. 7. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare (art. 69 CCNL) 1. L Agenzia, laddove riscontri la necessita di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazioni disciplinari punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre nel corso del procedimento disciplinare l allontanamento dal servizio per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione il periodo di allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione erogati. Pagina 14 di 23

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell anzianità di servizio. 8. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale (art.70 CCNL) 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. L Agenzia, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente sino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 3). 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali da comportare se accertati, l applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo 3 del presente documento (punti 5 e 6). 4. Resta fermo l obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a) e b) limitatamente all art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, in alternativa alla sospensione di cui alle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 della predetta legge. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l art. 4, comma, 1 della citata legge n. 97/2001. 6. Nei casi indicati dall art. 97 del CCNL si applica quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo 6 del presente documento, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dipendente sospeso ai sensi dei punti da 1 a 5, sono corrisposti una indennità pari al 50% della retribuzione indicata nell art. 78 del CCNL, Pagina 15 di 23

comma 2, primo alinea (retribuzione e sue definizioni - retribuzione base mensile), nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o l imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, per altre infrazioni, il conguaglio dovrà tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 1) e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito di condanna penale. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio, salvi i casi in cui, per i reati che comportano l applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo 3 del presente documento (punti 5 e 6), l Agenzia ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operative dell Agenzia stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare, comunque, se sospeso, rimane tale sino all esito del procedimento penale. 9. Impugnazione delle sanzioni disciplinari (artt. 55 e 63 d.lgs. 165/01) 1. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell art. 63 del d. lgs. n. 165/2001. Pagina 16 di 23

2. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a 30 giorni dalla contestazione dell addebito e comunque prima dell irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo, per l infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l inizio e la conclusione. 3. Fermo quanto previsto nell articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55- sexies, comma 3, del d.lgs. 165/01 si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell articolo 19, comma 3, del d.lgs. 165/01. APPENDICE Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.C.M. 28 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001) IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997; Visto, in particolare, l'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998; Pagina 17 di 23

Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993; Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993; Sentite le confederazioni sindacali rappresentative; Decreta: Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. 2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti. 3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Art. 2. P r i n c i p i 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato. 2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che Pagina 18 di 23

contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti. 4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. Art. 3. Regali e altre utilità 1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio. 2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. Pagina 19 di 23

Art. 4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati. 2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. Art. 5. Trasparenza negli interessi finanziari 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria. Art. 6. Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro Pagina 20 di 23