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A. Assegni familiari ai salariati non agricoli e alle persone senza attività lucrativa (LAFam e Laf) 1. Prestazioni 1.1. Assegno per figli Fr. 200.00 al mese, fino ai 16 anni del figlio, rispettivamente fino ai 20 anni se il figlio presenta un'incapacità al guadagno. 1.2. Assegno di formazione Fr. 250.00 al mese, fino al termine della formazione, ma al massimo fino ai 25 anni del figlio. Il diritto all'assegno di formazione non sussiste se il reddito da attività lucrativa del figlio è superiore a Fr. 27'840.00 all'anno, rispettivamente a Fr. 2'320.00 al mese; è considerato soltanto il reddito del lavoro. 1.3. Versamento dell'assegno Ai salariati di professioni non agricole l'assegno è anticipato dal datore di lavoro; ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo di pagare i contributi e alle persone senza attività lucrativa l'assegno è versato direttamente dalla cassa di compensazione per gli assegni familiari competente. I disoccupati beneficiano del supplemento per figli unitamente alle relative indennità, tramite la cassa di disoccupazione competente. 2. Campo di applicazione personale 2.1. Lavoratori salariati di professioni non agricole Lavoratori salariati di professioni non agricole alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge e lavoratori salariati di professioni non agricole il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL), se il salario annuo è di almeno Fr. 6'960.00, rispettivamente se il salario mensile è di almeno Fr. 580.00. 2.2. Persone senza attività lucrativa (PSAL) Persone senza attività lucrativa che non rientrano nelle eccezioni di cui all'art. 16 OAFami, se non beneficiano di Prestazioni complementari all'avs/ai e se il reddito imponibile federale è inferiore a Fr. 41'760.00 annui, rispettivamente a Fr. 3'480.00 mensili. 3. Diritto 3.1. Principio un figlio un assegno Ogni figlio/persona da diritto a un solo assegno. Sono versati soltanto assegni interi, indipendentemente dal grado d'occupazione dell'avente diritto (in caso di costituzione o disdetta del rapporto di lavoro nel corso del mese, l'assegno è calcolato in proporzione). Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 1

3.2. Persone che danno diritto agli assegni Danno diritto agli assegni familiari: il figlio con il quale vi è un rapporto di filiazione ai sensi del Codice Civile Svizzero, il figliastro, se vive prevalentemente nell'economia domestica del patrigno rispettivamente della matrigna, l'affiliato, se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di cura, il fratello, la sorella e l'abbiatico dell'avente diritto, se questi provvede prevalentemente al suo mantenimento. 3.3. Concorso di diritti Qualora più persone possano rivendicare il diritto agli assegni per lo stesso figlio o per la stessa persona, il diritto spetta nell'ordine a: a) la persona che esercita un'attività lucrativa, b) la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio, c) la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età, d) la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio, e) la persona con il reddito più elevato sottoposto all'avs. 3.4. Impossibilità al lavoro, congedo maternità o congedo giovanile Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi di cui all'art. 324a cpv. 1 e 3 CO, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi (per il periodo successivo, il salariato può richiedere le prestazioni familiari ai salariati in malattia; vedi punto B). Il diritto continua altresì a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio, durante un congedo maternità per un massimo di 16 settimane e, durante un congedo giovanile secondo l'art. 329e cpv. 1 CO. Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 2

3.5. Esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam Se il figlio vive all estero, gli assegni sono esportati nei seguenti termini: Gruppo Cittadinanza dell'avente Stato di residenza del figlio diritto CH Svizzera Esportazione se il figlio vive in uno Stato UE/AELS, in Bosnia-Erzegovina, in Montenegro e in Serbia Stati dell'ue/aels UE/AELS Esportazione se il figlio vive in uno Stato UE/AELS Eccezione per Stati Slovenia Esportazione se il figlio vive in qualsiasi Stato dell UE/AELS Altri Stati contraenti Croazia Nessuna esportazione Macedonia Nessuna esportazione San Marino Nessuna esportazione Turchia Nessuna esportazione Bosnia-Erzegovina Esportazione se il figlio vive in qualsiasi Stato Montenegro Esportazione se il figlio vive in qualsiasi Stato Serbia Esportazione se il figlio vive in qualsiasi Stato Tutti gli altri Stati Tutti gli altri Stati Nessuna esportazione 3.6. Assegno in caso di disoccupazione In caso di disoccupazione totale, l'assegno è versato dalla cassa di disoccupazione competente. In caso di guadagno intermedio, l'assegno è interamente anticipato dal datore di lavoro se il salario annuo, rispettivamente il salario mensile, raggiunge il salario minimo previsto dalla LAFam (Fr. 6'960.00/Fr. 580.00) e a condizione che il salariato sia sottoposto a contratto per un mese intero; caso contrario, l assegno è versato pro rata temporis. 4. Affiliazione I datori di lavoro devono affiliarsi presso una cassa di compensazione per gli assegni familiari autorizzata a esercitare nel Cantone dove hanno la loro sede legale, rispettivamente dove sono domiciliati; le succursali devono affiliarsi presso una cassa di compensazione per gli assegni familiari dove sono situate. Le persone il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL) devono affiliarsi presso una cassa di compensazione per gli assegni familiari autorizzata a esercitare nel Cantone dove sono registrati ai fini AVS. Le persone senza attività lucrativa (PSAL) devono affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari nel Cantone dove sono domiciliate. 5. Aspetti procedurali 5.1. Richiesta per assegni L'avente diritto deve inoltrare, alla cassa di compensazione per gli assegni familiari competente, la richiesta per beneficiare dell'assegno per figli o dell'assegno di formazione, compilando l'apposito formulario (salariato, salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo o persona senza attività lucrativa). Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 3

5.2. Obbligo di informare L'avente diritto, il beneficiario dell'assegno, il datore di lavoro dell'avente diritto o terze persone coinvolte devono informare, al massimo entro 10 giorni, la cassa di compensazione per gli assegni familiari competente di ogni circostanza che possa modificare il diritto all'assegno, segnatamente di qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto alla situazione esposta al momento della richiesta. 5.3. Restituzione Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. 6. Finanziamento Gli assegni per figli e gli assegni di formazione sono finanziati mediante la riscossione di un contributo. Le aliquote esposte sono riferite ai contributi riscossi dalla cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari nel 2012 (per i datori di lavoro, affiliati ad altre casse professionali, possono esservi aliquote diverse; per informazioni a questo riguardo, occorre rivolgersi alla cassa competente): datori di lavoro: 2.1% della massa salariale, salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL): 2.1% del reddito sottoposto all'avs, persone senza attività lucrativa (PSAL): 10% del contributo pagato all'avs, ritenuto che le PSAL che pagano all'avs il contributo minimo sono esonerate dal pagare il contributo per il finanziamento degli assegni familiari. B. Prestazioni familiari ai salariati in malattia 1. Base legale Legge sugli assegni di famiglia (Laf) e Regolamento della Legge sugli assegni di famiglia (Reg. Laf). In vigore dal 1 gennaio 2011. 2. Prestazioni Le prestazioni familiari ai salariati in malattia sono prestazioni cantonali facoltative per i salariati in malattia che hanno esaurito il diritto agli assegni familiari secondo quanto disposto dall art. 10 cpv. 1 dell Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami: per la quale il diritto all assegno per figlio o all assegno di formazione per il periodo successivo all estinzione del diritto allo stipendio, in caso di malattia, è limitato al mese dell evento ed ai tre mesi successivi). Lo scopo di queste prestazioni è di sopperire al mancato versamento degli assegni familiari nelle evenienze di cui all art. 10 OAFami, fino al massimo al dodicesimo mese dall evento. Trattandosi di prestazioni cantonali facoltative, esse sono sussidiarie rispetto agli assegni familiari secondo la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) e rispetto ad altre prestazioni per i figli riconosciute da altre leggi speciali (cantonali o federali). Le prestazioni familiari ai salariati in malattia sono sottoposte alle medesime condizioni di diritto previste dalla LAFam e sono coordinate con gli assegni familiari. Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 4

3. Organo di esecuzione Il compito di gestire l ordinamento delle prestazioni familiari ai salariati in malattia è attribuito esclusivamente alla cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (CCCAF). La cassa cantonale si determina sul diritto, rilascia le formali decisioni impugnabili e provvede al pagamento delle prestazioni direttamente al salariato in malattia. 4. Finanziamento Il finanziamento delle prestazioni familiari ai salariati in malattia è interamente a carico del Cantone. 5. Chi ha diritto Il diritto spetta ai salariati che, all insorgere della malattia, erano titolari del diritto agli assegni familiari secondo la LAFam e che ne hanno esaurito il diritto per quanto disposto dall art. 10 cpv. 1 OAFami. Il diritto a queste prestazioni può essere riconosciuto soltanto se non vi sono altre persone che possono avere diritto agli assegni familiari secondo la LAFam oppure ad altre prestazioni prioritarie (principio di sussidiarietà). 6. Procedura di richiesta Le prestazioni familiari ai salariati in malattia devono essere richieste alla cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tramite l apposito formulario, compilato in tutti i suoi punti e corredato dalla documentazione aggiuntiva necessaria. In particolare, la richiesta deve essere corredata dalla formale decisione che accorda il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam, rilasciata dalla cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il datore di lavoro del salariato in malattia. 7. Obbligo di informare L'avente diritto, il beneficiario o terze persone coinvolte, devono informare entro 10 giorni la cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari di ogni circostanza che possa modificare il diritto a queste prestazioni, segnatamente di qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto alla situazione esposta al momento della richiesta. 8. Restituzione Le prestazioni indebitamente percepite devono essere restituite. 9. Mezzi di diritto Contro le decisioni della cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è data facoltà di inoltrare opposizione, entro 30 giorni; l opposizione va inoltrata alla cassa stessa. Contro le decisioni su opposizione della cassa è data facoltà di inoltrare ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano. Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 5

C. Assegni familiari nell'agricoltura (LAF) 1. Prestazioni 1.1. Assegno per figli Fr. 200.00 al mese, fino ai 16 anni del figlio, rispettivamente fino ai 20 anni se il figlio presenta un'incapacità al guadagno. Nelle regioni di montagna, ai lavoratori agricoli (salariati e indipendenti) è accordato un supplemento di Fr. 20.00 al mese. Ai salariati agricoli può inoltre essere accordato un assegno per l'economia domestica di Fr. 100.00 al mese. 1.2. Assegno di formazione Fr. 250.00 al mese, fino al termine della formazione, ma al massimo fino ai 25 anni del figlio. Il diritto all'assegno di formazione non sussiste se il reddito da attività lucrativa del figlio è superiore a Fr. 27'840.00 all'anno, rispettivamente a Fr. 2'320.00 al mese; è considerato soltanto il reddito del lavoro. Nelle regioni di montagna, ai lavoratori agricoli (salariati e indipendenti) è accordato un supplemento di Fr. 20.00 al mese. Ai salariati agricoli può inoltre essere accordato un assegno per l'economia domestica di Fr. 100.00 al mese. 1.3. Versamento dell'assegno Gli assegni familiari sono versati: ogni trimestre ai contadini che esercitano la loro attività a titolo principale ed ai pescatori professionisti, annualmente ai contadini occupati accessoriamente nell'agricoltura ed agli alpigiani, ogni mese, tramite il datore di lavoro, ai lavoratori agricoli. 2. Campo di applicazione personale 2.1. Contadini indipendenti occupati principalmente nell'agricoltura Contadini che nel corso dell'anno dedicano la maggior parte del loro tempo all'esercizio di un'attività agricola e provvedono in misura preponderante al sostentamento della famiglia con quest attività. 2.2. Contadini indipendenti occupati accessoriamente nell'agricoltura Contadini che ricavano dall'azienda agricola un reddito annuo minimo di Fr. 2'000.00 oppure svolgono un'attività agricola corrispondente all'allevamento di un'unità di bestiame grosso. 2.3. Alpigiani Persone che esercitano un alpeggio a titolo indipendente per almeno due mesi ininterrotti (il diritto agli assegni è limitato al periodo corrispondente di attività). Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 6

2.4. Pescatori professionisti che esercitano la pesca come attività principale Persone che esercitano la pesca come attività principale. 2.5. Lavoratori agricoli (salariati) Hanno diritto all'assegno per l'economia domestica se, alternativamente: vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli, vivono nell'economia domestica del datore di lavoro ed i loro coniugi o figli conducono un'economia domestica propria alla quale devono provvedere, vivono con il coniuge o i figli nell'economia domestica del datore di lavoro. 3. Diritto 3.1. Principio un figlio un assegno Ogni figlio/persona da diritto ad un solo assegno. Sono versati soltanto assegni interi, indipendentemente dal grado d'occupazione dell'avente diritto (in caso di costituzione o disdetta del rapporto di lavoro nel corso del mese, l'assegno è calcolato in proporzione). 3.2. Persone che danno diritto agli assegni Danno diritto agli assegni familiari: il figlio con il quale vi è un rapporto di filiazione ai sensi del Codice Civile Svizzero, il figliastro, se vive prevalentemente nell'economia domestica del patrigno rispettivamente della matrigna, l'affiliato, se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e cura, il fratello, la sorella e l'abbiatico dell'avente diritto, se questi provvede prevalentemente al suo mantenimento. 3.3. Concorso di diritti Qualora più persone possano rivendicare il diritto agli assegni per lo stesso figlio o per la stessa persona, il diritto spetta nell'ordine a: a) la persona che esercita un'attività lucrativa, b) la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio, c) la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età, d) la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio, e) la persona con il reddito più elevato sottoposto all'avs. Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 7

3.4. Impossibilità al lavoro, congedo maternità o congedo giovanile Se l'avente diritto è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi di cui all'art. 324a cpvv. 1 e 3 CO, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi. Il diritto continua altresì a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio, durante un congedo maternità di al massimo 16 settimane e durante un congedo giovanile secondo l'art. 329e cpv. 1 CO. 3.5. Esportazione degli assegni familiari secondo la LAF Se il figlio vive all estero, gli assegni familiari sono versati nei seguenti termini: Gruppo Cittadinanza dell'avente Stato di residenza del figlio diritto CH Svizzera Esportazione di ogni genere di assegno (anche l assegno per economia domestica) se il figlio vive in uno Stato dell'ue/aels se il figlio vive in Bosnia-Erzegovina, in Montenegro, in Serbia, in Croazia, nella Macedonia, a San Marino e in Turchia Stati dell'ue/aels UE/AELS Esportazione di tutti gli assegni se il figlio vive in uno Stato dell'ue/aels Eccezione per Stati dell UE/AELS Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna se figlio vive in tutto il mondo Altri Stati contraenti Croazia Macedonia San Marino Turchia Bosnia-Erzegovina Montenegro Serbia Tutti gli altri Stati Tutti gli altri Stati Nessuna esportazione Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 8

3.6. Assegno in caso di disoccupazione In caso di disoccupazione totale, l'assegno è versato dalla cassa di disoccupazione competente. In caso di guadagno intermedio, l'assegno è interamente anticipato dal datore di lavoro se il salario annuo rispettivamente il salario mensile raggiungono il salario minimo (Fr. 6'960.00 / Fr. 580.00). 4. Affiliazione I datori di lavoro e gli indipendenti devono affiliarsi presso la cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. 5. Aspetti procedurali 5.1. Richiesta per assegni L'avente diritto deve inoltrare la richiesta per beneficiare degli assegni alla cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, compilando l'apposito formulario. 5.2. Obbligo di informare L'avente diritto, il beneficiario dell'assegno, il datore di lavoro dell'avente diritto o terze persone coinvolte, devono informare immediatamente la cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di ogni circostanza che possa modificare il diritto all'assegno, segnatamente qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto alla situazione esposta al momento della richiesta. 5.3. Restituzione Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. 6. Finanziamento Gli assegni per i lavoratori agricoli sono in parte finanziati mediante la riscossione di un contributo del 2% sulla massa salariale (salari in contanti e in natura) presso i datori di lavoro; gli assegni per gli indipendenti sono finanziati dalla Confederazione (2/3) e dal Cantone (1/3). D. Assegno integrativo, assegno di prima infanzia e rimborso della spesa di collocamento del figlio secondo Laf e Laps 1. Assegni familiari 1.1. Assegno integrativo (AFI) Assegno riconosciuto per figli fino ai 15 anni. Unitamente all'eventuale assegno per figli previsto dalla LAFam, esso copre il fabbisogno del figlio. Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 9

1.2. Assegno di prima infanzia (API) Assegno riconosciuto fino alla fine del mese di agosto dell anno in cui l ultimo figlio compie i tre anni, se egli li compie fra il mese di gennaio e il mese di agosto, diversamente fino alla fine del mese di compimento dei tre anni. Copre il fabbisogno di tutta la famiglia. 2. Diritto e importo degli assegni 2.1. Assegno integrativo Il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se cumulativamente: è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta, coabita anche soltanto in forma parziale con il figlio, ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni, soddisfa i requisiti della Laps. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre. L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie d'intervento per i figli stabilite dalla Laps. Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli previsti dalla LAFam. 2.2. Assegno di prima infanzia Il genitore (famiglia monoparentale) ha diritto all'assegno, se cumulativamente: è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta, coabita costantemente con il figlio, ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni, soddisfa i requisiti della Laps. In caso di famiglia bi-parentale, i genitori hanno diritto all'assegno se cumulativamente: sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta, coabitano costantemente con il figlio, il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni, soddisfano i requisiti della Laps. Al genitore o al partner convivente che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una soltanto a tempo parziale senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico. L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie d'intervento definite dalla Laps per il genitore o per i genitori e per i figli. 3. Norme comuni 3.1. Accertamento e calcolo Per l'accertamento e il calcolo sono applicabili le disposizioni della Laps. Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 10

3.2. Inizio e fine del diritto Il diritto nasce il primo giorno del mese successivo al mese in cui è stata presentata la richiesta e sono assolte tutte le premesse legali per l'assegnazione e si estingue quando le condizioni non sono più assolte, ma al massimo ad un anno dalla decorrenza del diritto o dalla data dell'ultima revisione ordinaria. 3.3. Richiesta La domanda deve essere presentata tramite lo Sportello regionale Laps competente, previo appuntamento fissato dal Comune di domicilio. 3.4. Obbligo di informare Il titolare del diritto, i membri della sua unità di riferimento, il rappresentante legale oppure terze persone oppure Enti, ai quali è pagato l'assegno, devono comunicare immediatamente alla cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari qualsiasi cambiamento delle condizioni personali e/o economiche dei membri dell'unità di riferimento rispetto alla situazione esposta al momento della domanda, come ad esempio (elenco non esaustivo): il cambiamento di domicilio o della residenza delle persone che compongono l unità di riferimento, ogni variazione della composizione dell unità di riferimento, la variazione dello stato civile quale può essere un nuovo matrimonio od un unione domestica registrata od una separazione od un divorzio, l inizio o la fine di una convivenza, il decesso del coniuge o del partner registrato o del convivente, la nascita od il decesso di un figlio, l inizio o l interruzione o la fine dell apprendistato o della formazione scolastica dei figli, ecc., ogni variazione rilevante della situazione economica dell unità di riferimento quale può essere l inizio o la cessazione di una attività lucrativa, l aumento o la diminuzione del reddito (per esempio: il riconoscimento di una prestazione da parte di un assicurazione sociale o privata) o della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, vendita di beni immobiliari o mobiliari, ecc. 3.5. Restituzione Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. 4. Finanziamento L'assegno integrativo è finanziato mediante la riscossione dei seguenti contributi: datori di lavoro: 0,15% della somma annua dei salari sottoposta all'avs, salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL): 0,15% del reddito sottoposto all'avs, persone senza attività lucrativa (PSAL): 0,15% del contributo pagato all'avs, indipendenti: 0,15% del reddito sottoposto all'avs. L'assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone. Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 11

5. Rimborso della spesa di collocamento del figlio (RiSC) 5.1. In generale La spesa di collocamento del figlio è una delle misure d'appoggio, previste dalla legge sugli assegni di famiglia, per permettere ai genitori di conciliare vita professionale e vita familiare. E' considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi, durante l'esercizio di un'attività lucrativa, segnatamente presso un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla legge per le famiglie oppure presso una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie. 5.2. Definizione di attività lucrativa E' considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della LAVS. Sono equiparate a un'attività lucrativa professionale: la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della LADI, la partecipazione a provvedimenti di ordine professionale ai sensi della LAI, la partecipazione a programmi di inserimento professionale ai sensi della LAS. 5.3. Importo massimo rimborsabile La spesa di collocamento rimborsata è definita dalla legge per le famiglie fino ai seguenti importi massimi: importo orario Fr. 7.00 importo mensile Fr. 770.00 importo annuale Fr. 7'800.00 Nella spesa di collocamento rimborsata non sono comprese le spese per il vitto (già considerate nella soglia d'intervento Laps). 5.4. Beneficiari e determinazione del diritto Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia oppure i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile. Le condizioni alle quali il richiedente deve adempiere, possono essere suddivise in due categorie: 1. requisiti legali = condizioni generali per poter richiedere l'assegno di prima infanzia (domicilio, coabitazione con il figlio e, con deroga, età massima del figlio), 2. requisiti finanziari = reddito disponibile residuale ai sensi Laps. Per il calcolo è determinante la situazione economica del/i genitore/i riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa. Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 12

L'Unità di riferimento (UR), il Reddito disponibile residuale (RDR) e la Lacuna di reddito (LDR), considerati per la determinazione del diritto al rimborso della spesa di collocamento, sono definiti dalla Laps. 5.5. Limite di età del figlio La spesa di collocamento può essere riconosciuta fino all'accesso del figlio alla scuola d'infanzia, ma al massimo fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola d'infanzia in precedenza. 5.6. Richiesta La richiesta di rimborso della spesa di collocamento deve essere presentata alla cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, entro tre mesi dalla data d'emissione della fattura per il collocamento, compilando l'apposito formulario che dovrà essere corredato dalla necessaria documentazione che permetta l'accertamento: dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale, del diritto alla spesa di collocamento. Il richiedente deve dimostrare di aver esercitato un'attività lucrativa mediante l'apposito formulario, che deve essere inoltrato debitamente compilato per ogni mese per il quale inoltra la richiesta di rimborso. Il richiedente deve altresì allegare alla richiesta l'apposito formulario che comprova il collocamento del figlio per ogni mese. 5.7. Obbligo di informare Il richiedente è tenuto a comunicare ogni cambiamento della situazione personale o economica di ogni membro della sua unità di riferimento, per ogni mese per il quale richiede il rimborso della spesa di collocamento, rispetto all'ultimo mese per il quale ha ricevuto il rimborso. 6. Competenza e procedura L'accertamento del diritto all'assegno integrativo, all'assegno di prima infanzia ed al rimborso della spesa di collocamento del figlio compete alla cassa cantonale per gli assegni famigliari. 7. Informazioni Le informazioni possono essere richieste all'agenzia AVS del proprio Comune di domicilio e all'istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle prestazioni (tel. 091 821 91 11). Informazioni valide dal 1 gennaio 2012 13