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CITTA DI CONEGLIANO PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO SULL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) (D.L.vo 31.03.1998, n. 109, modificato da D.L.vo 03.05.2000, n. 130) - Approvato con del. C.C. n. 13-86 del 28.11.2002, pubblicata in data 9.01.2003; - Data entrata in vigore: 9.01.2003. 1

REGOLAMENTO SULL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) (D.L.vo 31.03.1998, n. 109, modificato da D.L.vo 03.05.2000, n. 130) ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento individua i criteri per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali erogati dal Comune di Conegliano, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, in conformità al D. L.vo n. 109 del 31 marzo 1998, come modificato dal D. L.vo n. 130 del 3 maggio 2000, al D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 e al D.P.C.M 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 2 PRESTAZIONI AGEVOLATE Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le seguenti prestazioni richieste da cittadini residenti nel Comune di Conegliano e dai non residenti aventi diritto ad usufruire del servizio: º assistenza domiciliare, lavanderia e stireria; consegna pasti caldi a domicilio; centri socio-educativi annuali e centri ricreativi estivi; trasporto scolastico; mensa scolastica; erogazione contributi economici; asilo nido; ogni altra prestazione o servizio sociale o assistenziale non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Secondo quanto previsto dall art. 1 del D. L.vo 31.03.1998 n. 109 il presente regolamento non si applica all integrazione al minimo, alla maggiorazione sociale delle pensioni, all'assegno e alla pensione sociale e ad ogni altra prestazione previdenziale, nonchè alla pensione e assegno di invalidità civile e alle indennità di accompagnamento e assimilate. 2

Per ogni singolo servizio, il costo a carico dell utenza viene determinato in base alla tabella di cui al successivo art. 7, come risultato dei criteri differenziati in base alle condizioni economiche ed alla composizione del nucleo familiare di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento. ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 1. L indicatore della situazione economica (ISE) è la somma dell indicatore della situazione reddituale, come definita dall art. 5, e del venti per cento dell indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell art. 6. 2. L indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l indicatore della situazione economica (ISE), di cui al comma 1, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare determinato ai sensi dell art. 4, secondo la seguente formula: ISR + 20% ISP ISEE = ------------------------- Parametro Dove: ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISR: Indicatore della Situazione Reddituale ISP: Indicatore della Situazione Patrimoniale Parametri: Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare 3. La valutazione della situazione economica equivalente per l accesso a prestazioni agevolate è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all art. 7 del presente regolamento. ART. 4 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 1. Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare è composto dai componenti la famiglia anagrafica determinata ai sensi dell art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, 3

salvo quanto stabilito dai commi seguenti, in base alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242. 2. I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico anche se componenti di altra famiglia anagrafica. Se un soggetto risulta a carico ai fini Irpef di più persone si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte. Se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, si considera componente della famiglia anagrafica della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell art. 433 e seguenti del Codice Civile secondo l ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell art. 441 del Codice Civile. 3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri non operano nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 4. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con 4

provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante. 5. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 6. Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito nei commi precedenti, è determinato dalla scala di equivalenza riportata in appresso: Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 - Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. Tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 5

del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore, che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 1. L indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare: a) il reddito complessivo risultante dall ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare secondo quanto indicato al successivo articolo 6. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non e' possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito 6

alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'i.n.p.s. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva. 2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di 5.164,56. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone effettivamente pagato, documentato da apposite quietanze. Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal presente comma, si specifica quanto segue: a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti; b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota. ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 1. Il patrimonio del nucleo familiare si ottiene sommando il patrimonio immobiliare con quello mobiliare. - Patrimonio immobiliare: è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI (imposta comunale sugli immobili) al 31.12 dell anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente per i mutui contratti per l acquisto dell immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è possibile detrarre, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, sino al limite di Euro 51.645,69 (Lire 100.000.000). Tale detrazione è alternativa a quella relativa al canone di locazione. 7

- Patrimonio mobiliare: è costituito da depositi bancari, postali, BOT, titoli di stato, denaro affidato a società di investimento o di risparmio, quote di partecipazioni azionarie e tutte le altre componenti indicate dall art. 3 comma 2 del DPCM n. 221/1999 come modificato dall art. 3. Comma 3, del DPCM 242/2001. Il patrimonio da considerare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell anno precedente rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e va arrotondato per difetto ai 500 Euro o ai suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad Euro 15.493,71 (Lire 30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 5, lettera d). 2. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore sopra determinato. ART. 7 MODALITA ATTUATIVE 1. Il richiedente la prestazione o il servizio deve presentare, unitamente alla domanda di erogazione del servizio o della prestazione, una dichiarazione sostitutiva, a norma dell art. 4 del D. Lgs.vo n. 109 del 31.03.1998 come modificato dal D. Lgs.vo n. 130 del 3 maggio 2000, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente. La dichiarazione, munita dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l accesso alle prestazioni agevolate. 2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite oltre che verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. 8

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 4. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata in luogo della dichiarazione di cui al comma 1. 5. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello fornito per lo scopo dal Comune di Conegliano. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale. 6. Per ogni singolo servizio o prestazione, il costo a carico dell utenza viene determinato in base alle seguenti tabelle: Servizio di assistenza domiciliare, lavanderia, stireria: Fascia Indicatore ISEE Quota partecipazione I fino a 4.550 gratuito II da 4.551 a 6.500 30% III da 6.501 a 8.000 50% IV da 8.001 a 9.000 70% V da 9.001 a 10.000 90% VI Oltre 10.000 100% Consegna pasti caldi a domicilio: Fascia Indicatore ISEE Quota di partecipazione I Fino a 3.360 gratuito II Da 3.361 a 4.200 80% della tariffa III Oltre 4.200 100% della tariffa 9

Servizio Centri Socio Educativi annuali e Centri Ricreativi Estivi: Fascia Indicatore ISEE Quota di partecipazione I fino a 5.190 95 % II Oltre 5.190 100 % Servizio di Trasporto Scolastico: Fascia Indicatore ISEE Quota di partecipazione I fino a 5.190 90 % II Oltre 5.190 100 % Servizio Mensa Scol. (Acquisto bollini mensa per scuole materne ed elementari statali): Fascia Indicatore ISEE Quota di partecipazione I fino a 5.190 90 % II Oltre 5.190 100 % Servizio di Asilo Nido Per la disciplina del servizio Asilo Nido si rinvia alla deliberazione C.C. n. 76-327 del 20.07.2000, e successive integrazioni, che approva i criteri per il calcolo delle rette a carico degli utenti, avviando in via sperimentale l applicazione dell ISEE. Contributi economici Per la disciplina dell erogazione dei contributi economici si rimanda a successivo provvedimento che stabilirà ulteriori criteri i quali, fatta salva l unicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 del presente articolo, terranno conto di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima. Nelle more dell approvazione del suddetto provvedimento restano valide le norme contenute nel regolamento approvato con delibera C.C. n. 28-143 del 16 luglio 1996. 7. Fino al 31.12.2003 non si provvederà alla revisione degli importi degli scaglioni dei valori ISEE dei servizi di cui sopra. Per gli anni successivi gli indicatori ISEE di riferimento per ogni servizio, saranno aggiornati, con determinazione dirigenziale, alla variazione percentuale verificatasi nel mese di 10

dicembre rispetto allo stesso mese dell anno precedente, dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale variazione verrà applicata a partire dal successivo mese di gennaio. ART. 8 COMPETENZE 1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Dirigente responsabile del servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. 2. Spetta altresì al responsabile dell ufficio cui è affidato il servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere all utente la documentazione necessaria. ART. 9 NORME DI RINVIO Per quanto concerne la gestione e le modalità attuative dei servizi di cui all art. 2 del presente regolamento, si rimanda ai rispettivi atti e/o regolamenti. ART. 10 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Copia del presente regolamento, ai sensi dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. ART. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali in materia. 11

CITTA DI CONEGLIANO... PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO SULL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) ART. 1 - OGGETTO...2 ART. 2 - PRESTAZIONI AGEVOLATE...2 ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE...3 ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE...3 ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE...6 ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE...7 ART. 7 - MODALITA ATTUATIVE...8 ART. 8 - COMPETENZE...11 ART. 9 - NORME DI RINVIO...11 ART. 10 - PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO...11 ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI...11 W:\Segreteria\documenti\regolamenti\66 - Indicatore situazione economica equiv..doc 12