Roma, 11 aprile 2013 C NOTA



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Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer) per conto di istituti di pagamento comunitari. Chiarimenti 1. Premessa La direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (c.d. Payment Service Directive) consente agli istituti di pagamento di prestare in regime di libera prestazione, cioè senza succursali, i servizi di pagamento mediante un agente, sia nello Stato in cui ha ottenuto l autorizzazione, sia in un altro Stato membro. Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento in Italia della suddetta direttiva, modificando il Titolo V-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in seguito, Testo Unico Bancario), disciplina gli istituti di pagamento, ossia la figura di operatore finanziario deputata a svolgere l attività di servizi di pagamento, ivi comprese le rimesse di denaro da/verso l estero Sul piano interno, in particolare, il citato Testo Unico Bancario, all articolo 114-septies dispone che gli istituti di pagamento autorizzati in Italia sono iscritti in un apposito Albo, con l indicazione della tipologia di servizi che possono prestare; sono altresì iscritti i relativi agenti e succursali, nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti in Italia. Il successivo articolo 114-decies del Testo Unico Bancario, comma 4, dispone inoltre che gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di

pagamento in Italia senza stabilirvi succursali, anche mediante l impiego di agenti, dopo che la Banca d Italia sia stata informata dall autorità competente dello Stato di appartenenza. In tale cornice normativa di riferimento, gli Istituti di pagamento comunitari possono quindi operare in Italia anche avvalendosi di: 1. istituti di pagamento italiani; 2. agenti in attività finanziaria residenti; 3. agenti esteri, cioè iscritti esclusivamente negli elenchi tenuti del paese di origine dell istituto di pagamento comunitario. Per quanto precede, occorre pertanto chiarire se gli istituti di pagamento comunitari siano tenuti a: effettuare le comunicazioni all Archivio dei rapporti finanziari; predisporre le procedure e rispondere alle richieste di indagini finanziarie. 2. Servizi di pagamento svolti per conto di Istituti comunitari tramite Istituti di pagamento italiani Come anticipato, gli istituti di pagamento comunitari possono avvalersi di istituti di pagamento italiani per assolvere in Italia ogni servizio, obbligo, comunicazione riguardante anche la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. Ai fini che qui interessano, si rammenta che l istituto di pagamento italiano è un impresa autorizzata a prestare i servizi di pagamento di cui all articolo 1, comma 2, lettera f), n. 4 del Testo Unico Bancario, iscritta all Albo istituito a seguito dell entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 11 del 2010. In particolare, detti istituti sono autorizzati alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all articolo 1, comma 1, lettera b, punto 6, del decreto legislativo n. 11 del 2010, vale a dire del servizio di rimessa di denaro. Si tratta del tipico servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore, senza che siano

aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o ad altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o presso cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest ultimo. Nei confronti degli istituti di pagamento comunitari, gli istituti di pagamento italiani si pongono, a tutti gli effetti, come agenti in attività finanziaria. 3. Servizi di pagamento svolti per conto di Istituti comunitari tramite agenti in attività finanziaria residenti E utile premettere che, in Italia, la prestazione dei servizi di pagamento mediante un agente è regolamentata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che ha recepito la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo. Tale decreto legislativo all articolo 11, come modificato dall articolo 8 del decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e dall articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo19 settembre 2012, n. 169, inserendo nel Testo Unico Bancario il Titolo VI-bis, ha, infatti, rivisitato la disciplina dell esercizio professionale nei confronti del pubblico dell attività di agente in attività finanziaria. Il nuovo articolo 128-quater del Testo Unico Bancario definisce agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari. I successivi commi 2 e 6 del ripetuto articolo 128-quater dispongono inoltre che l esercizio professionale nei confronti del pubblico dell attività di agente è riservato ai soggetti iscritti in un elenco speciale tenuto dall Organismo previsto dall articolo 128-undecies dello stesso Testo Unico Bancario. In tale elenco devono essere iscritti anche gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento. Tuttavia, in ragione del comma 7 del citato articolo 128-quater del Testo Unico Bancario, l anzidetta riserva di attività non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento comunitari.

Quest ultima disposizione stabilisce altresì che, al fine di consentire l esercizio dei controlli e l adozione delle misure previste dal Testo Unico Bancario, l agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento comunitari comunica all Organismo previsto all articolo 128-undecies del Testo Unico Bancario l avvio dell operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la chiusura della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Inoltre, quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le predette comunicazioni sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. Considerato il complessivo quadro normativo di riferimento, è evidente che, al pari degli Istituti di pagamento italiani, anche gli agenti in attività finanziaria, in quanto svolgono in Italia l attività autorizzata di servizio di rimessa di denaro, iscritti nell elenco di cui all articolo 128-quater del Testo Unico Bancario, sono a tutti gli effetti operatori finanziari. I predetti agenti in attività finanziaria, relativamente alla prestazione di servizi di pagamento svolta in Italia per conto di istituti comunitari in regime di libera prestazione di servizi, sono pertanto vincolati ad osservare sia le disposizioni di cui all articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui l articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ciò, in considerazione del fatto che, per il principio di territorialità, le informazioni relative ai predetti servizi di pagamento sono conservate in Italia (criterio della lex rei sitae) ovvero gli atti relativi ai rapporti e alle operazioni di natura finanziaria ascrivibili all Istituto di pagamento comunitario sono di fatto predisposti o conservati nel territorio italiano (criterio della lex chartae sitae). Tale assunto è in linea con quanto già precisato dall Agenzia delle entrate in merito ad un analoga fattispecie, riguardante le modalità di comunicazione dei

rapporti finanziari all Anagrafe tributaria da parte delle società di gestione del risparmio (Sgr) e delle società di investimento a capitale variabile (Sicav). Infatti, la circolare n. 18 del 4 aprile 2007, al punto 4.1, ha precisato che le descritte modalità di comunicazione valgono per le Sgr e le Sicav residenti in Italia, comprese quelle che gestiscono fondi riservati a soggetti non residenti (cosiddetti fondi dedicati ). Le stesse modalità valgono per gli emittenti di quote o azioni di Oicr non residenti che operino nel territorio dello Stato avvalendosi di una stabile organizzazione (quale, ad esempio, una succursale), mentre nel caso in cui manchi la detta stabile organizzazione, l obbligo di comunicazione del rapporto è posto in capo agli intermediari residenti che hanno curato il collocamento in Italia con riguardo ai soggetti sottoscrittori.. 4. Servizi di pagamento svolti per conto di Istituti comunitari tramite agenti esteri Com è noto, gli agenti esteri money transfer che svolgono la propria attività per conto di istituti di pagamento comunitari sono sottoposti alla disciplina di settore del paese in cui l intermediario preponente ha ottenuto l autorizzazione. Ne deriva che, per il combinato disposto degli articoli 114-decies e 128- quater, comma 7, del Testo Unico Bancario, gli agenti esteri money transfer, pur operanti fisicamente sul territorio italiano, non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell albo degli agenti in attività finanziaria. Essi, invece, devono essere iscritti nel registro pubblico tenuto dalle Autorità del paese di origine, in cui viene data evidenza degli istituti di pagamento autorizzati, delle succursali e dei relativi agenti. Tuttavia, per il principio di territorialità richiamato nel precedente paragrafo 3, sono assoggettati agli obblighi comunicativi di natura tributaria anche i servizi di pagamento svolti in Italia da parte di agenti esteri di istituti di pagamento comunitari in regime di libera prestazione dei servizi. A tal fine assume significato assorbente il fatto che detti agenti, ai sensi del comma 7 dell articolo 128-quater del Testo Unico Bancario, devono in ogni caso

comunicare all Organismo, previsto dal successivo articolo 128-undecies, l avvio dell operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la chiusura della propria attività, utilizzando la PEC. Qualora l istituto di pagamento comunitario operi in Italia con più agenti e, quindi, sia obbligato ad istituire il punto di contatto centrale ai sensi dell articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le suddette comunicazioni sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. Inoltre, la prestazione di servizi di pagamento svolta in Italia da parte di agenti esteri di Istituti di pagamento comunitari, come chiarito dalla circolare del Dipartimento del Tesoro Direzione V del 15 novembre 2011, è soggetta alle disposizioni contenute nel Titolo II (Diritti e Obblighi delle parti) e nel Titolo V (Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi) del decreto legislativo n. 11 del 2010, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio. 5. Conclusioni Alla luce delle disposizioni soprarichiamate, si ritiene che, in ordine all attività di prestazione di servizi di pagamento svolta per conto degli Istituti di pagamento comunitari autorizzati a prestare in Italia senza succursali servizi di pagamento in regime di libera prestazioni di servizi, - gli istituti di pagamento italiani, - gli agenti in attività finanziaria italiani, - gli agenti esteri, siano tenuti, relativamente alle informazioni da essi detenute, a: comunicare mensilmente all Archivio dei rapporti finanziari l'esistenza e la natura di qualsiasi rapporto od operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,

con l'indicazione dei dati anagrafici, nonché annualmente le informazioni integrative di cui all articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201; predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall Amministrazione finanziaria. IL DIRETTORE Salvatore Lampone