REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

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REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE EROGATI DAL COMUNE DI PIOSSASCO 1

INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Destinatari Art. 3 Ambito di applicazione Art. 4 Comunicazione ai cittadini procedure applicative Art. 5 Isee Provvisorio Art. 6 Periodo di validità della situazione economica dichiarata Art. 7 Acquisizione e trattamento dei dati personali Art. 8 Controlli e sanzioni Art. 9 Trattamento dati Art. 10 Norme transitorie e finali 2

Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento recepisce le nuove modalità attuative e di calcolo dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a seguito dell entrata in vigore del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e stabilisce le modalità di applicazione ai fini dell accesso alle agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di Piossasco. Art. 2 - Destinatari Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all Anagrafe della Popolazione Residente del Comune, che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali. Possono altresì richiedere prestazioni agevolate coloro i quali, pur non essendo iscritti all Anagrafe della popolazione residente, rientrano in altra situazione specificamente prevista da norme di legge o disposizioni comunali in relazione a particolari condizioni dei richiedenti. Art. 3 Ambito di applicazione L Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Il DPCM 159/2013 e s.m.i. ha introdotto le nuove modalità attuative e di calcolo per la determinazione dell ISEE del nucleo familiare, come definiti successivamente. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e pari opportunità di accesso alle medesime prestazioni nell ottemperanza della legge che prevede l applicazione ISEE ai servizi non destinati alla generalità dei soggetti (come definito successivamente) o, comunque, legati nella misura o nel costo alle situazioni economiche dell utente. Rientrano tra le situazioni considerate: refezione scolastica; asilo nido; tutte le altre agevolazioni tariffarie sui servizi a retta diversificata in base alle capacità economiche dell utenza; altre prestazioni economiche-assistenziali, o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune. Alle prestazioni sociali agevolate sopra indicate si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali il Comune assuma, ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa nazionale o regionale. L elenco delle prestazioni sociali agevolate elencate ha carattere indicativo e non esaustivo, poiché l applicazione del Regolamento è estesa a tutte le prestazioni sociali, socio-sanitarie ed educative agevolate, derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, convenzioni o provvedimenti amministrativi, inerenti alle funzioni, svolte in materia, dagli uffici comunali, per le quali la misura dell agevolazione dipenda dalla condizione economica del richiedente. Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente atto verranno attivate compatibilmente con le risorse disponibili. 3

Sono escluse dall applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella del Comune, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali il Comune non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed altresì escluse agevolazioni tariffarie/contributi non collegati alle situazioni economiche. L Amministrazione Comunale ai sensi dell art. 172 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, determina annualmente le fasce di compartecipazione a carico degli utenti, le tariffe applicate e i criteri per ciascun servizio. I servizi, caratterizzati da un apposito sistema tariffario che prevede prestazioni sociali agevolate, dovranno essere normati secondo i principi ed i criteri attuativi del presente Regolamento nel rispetto anche dei principi contenuti negli accordi siglati in merito tra Anci Piemonte, LEGA delle Autonomie Locali Piemonte e CGIL CISL UIL Piemonte, tesi a stabilire, in rapporto al costo delle prestazioni, le quote a carico dell utenza, le soglie di valore ISEE per le quali vengono concesse le agevolazioni e le modalità operative per la concessione di benefici. La Giunta nel determinare le tariffe dovrà considerare eventuali ulteriori riduzioni /esenzioni sulle tariffe del servizio richiesto in presenza di particolari condizioni come per esempio motivata segnalazione dell ente gestore dei servizi sociali. Per il riconoscimento di eventuali agevolazioni anche di tipo fiscale l Amministrazione comunale negli atti necessari dovrà attenersi ai principi e criteri contenuti nel presente regolamento. E fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare attestazione ISEE per la richiesta di servizi con tariffazione all utenza. In tal caso l accesso alle prestazioni avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria nell accesso alle prestazioni dipendenti dalla situazione economica. Art. 4 - Comunicazione ai cittadini procedure applicative L applicazione dell ISEE nei vari servizi, in particolare sui criteri e sulle modalità di accesso alle agevolazioni, dovrà essere adeguatamente supportata da azioni di informazioni al pubblico da parte del Comune tramite : - sito istituzionale della Città di Piossasco; - informative specifiche riferite a ciascun servizio consegnate direttamente alle famiglie utenti; - sportelli al pubblico; - e ogni altro strumento utile. L istanza del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando l apposita modulistica. Art. 5 Isee Provvisorio In caso di imminente scadenza dei termini per l accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti, qualora ancora non dispongano della attestazione ISEE, possono ugualmente presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU. La mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta è irricevibile; eventuali deroghe potranno essere definite negli atti che regolano le singole prestazioni. L erogazione della prestazione resta subordinata all acquisizione, da parte dei Servizi, dell ISEE tramite il servizio informativo INPS o l esibizione a cura del dichiarante. 4

Qualora l INPS e l Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell art. 11, comma 3, del DPCM 159/2013, può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivino le difformità. I Servizi, in tali casi, richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti un attestazione provvisoria dell ISEE, ai sensi dell art. 11, comma 8, del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l effettiva erogazione della prestazione agevolata è tuttavia subordinata al controllo della documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati indicati nell attestazione provvisoria (autodichiarazione del cittadino). Art. 6 Periodo di validità della situazione economica dichiarata Ai fini del presente regolamento si ritengono validi gli ISEE (art. 10 DPCM 159 del 5/12/2013 e s.m.i.) rilasciati dagli enti preposti. Di norma la dichiarazione ha validità sino al 15 gennaio dell anno successivo. Decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, fermo restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste. Le prestazioni connesse ai Servizi scolastici potranno proseguire con lo stesso regime tariffario sino al termine dell anno scolastico, fatti salvi nuovi interventi normativi in materia. Ogni cittadino, ai sensi di legge, può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione (Isee corrente), qualora intenda far rilevare i mutamenti della condizione familiare e/o economica del proprio nucleo familiare. L ISEE corrente potrà essere applicato per un massimo di 4 mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo; se, entro la fine mese, del quarto mese, non verrà presentato un nuovo Isee corrente, a partire dal quinto mese verrà applicato l Isee ordinario. L Amministrazione, per proprie iniziative/misure/ contribuzioni, con accesso o ammissione in base al valore ISEE, potrà prevedere, nel rispetto della normativa vigente, un differente periodo di applicazione dell ISEE corrente e/o ulteriori criteri di ammissione a verifica del reddito e del patrimonio del nucleo del richiedente. Art. 7 Acquisizione e trattamento dei dati personali L acquisizione e la gestione dei dati e dei documenti inerenti le domande di prestazione sociale agevolata e le attestazioni I.S.E.E., avvengono nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i. Art. 8 Controlli e sanzioni Il nuovo Isee, come previsto dall articolo 11 del DPCM 159/2013 prevede un aumento e rafforzamento dei controlli dell Inps e dell Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell art.11 comma 6 del DPCM n.159/2013, il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall INPS e dall Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati 5

Come indicato negli accordi siglati tra Anci Piemonte, LEGA delle Autonomie Locali Piemonte e CGIL CISL UIL Piemonte sulle linee di indirizzo per l applicazione del nuovo Isee il comune di Piossasco può prevedere criteri aggiuntivi per l accesso ai servizi quali indicatori del livello dei consumi e della capacità reale di spesa. Il Comune attiva altresì un controllo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato che consisterà in un controllo di congruità dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultanti dall Anagrafe dell Ente. Il Comune effettua inoltre, oltre a controlli derivanti da ragionevole dubbio, periodicamente controlli a campione, su una percentuale di autodichiarazioni non inferiore al 5 % nei confronti dei beneficiari di prestazioni agevolate, al fine di verificare la veridicità della situazione familiare ed economica dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione. Il responsabile del servizio può richiedere, al beneficiario della prestazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. In caso di omessa o infedele dichiarazione al fine di ottenere un indebito beneficio, il Comune di Piossasco, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni indebitamente rese. Art. 9 Trattamento dati Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. Ai fini del controllo formale, il Comune può effettuare l interconnessione ed i collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate. Il Comune può compiere elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima. Art. 10 Norme transitorie e finali Il presente regolamento entra in vigore ai sensi del 5 comma dell art. 82 dello Statuto Comunale e contestualmente verrà abrogato il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 77 del 20 dicembre 2004. Per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento ai fini dell ISEE, si fa riferimento alla normativa vigente, nonché alle eventuali modifiche legislative che si intendono fin d ora integralmente recepite. 6