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Allegato parte integrante ALLEGATO A) AZIONI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE (articolo 12 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, all articolo 12, prevede che la Provincia favorisca la formazione di associazioni professionali degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative quale luogo di confronto sulle materie e sugli argomenti pedagogico-didattici della scuola. A tal fine la Provincia sostiene azioni positive a supporto: a) di attività promozionali per l associazionismo; b) della realizzazione di eventi formativi o seminariali nonché di convegni o scambi; c) dell effettuazione di studi e ricerche, pubblicazione di libri o riviste e realizzazione di strumenti multimediali. 2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO L articolo 12 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5, prevede che i soggetti destinatari del sostegno provinciale siano costituiti in forma di associazione. Si rinvia pertanto alle disposizioni dettate dalla legislazione civilistica, che, come è noto, distingue tra associazioni riconosciute e non riconosciute. Possono accedere al sostegno le associazioni con sede in provincia di Trento. In tale contesto rientrano, anche le articolazioni provinciali di associazioni nazionali purché dotate di autonomia operativa e gestionale. Le associazioni non devono avere fini di lucro e devono essere rette da organi istituzionali che assicurino le funzioni di partecipazione, governo e controllo, dispongano di sede stabile, adeguata e pubblicamente accessibile. Le associazioni devono essere formate, attraverso il tesseramento annuale, unicamente da operatori della scuola e della formazione. Non sono considerate le associazioni con meno di 30 iscritti nell esercizio sociale di riferimento. Per operatori si devono intendere le persone che a titolo esclusivo o almeno prevalente prestino la propria attività professionale nell ambito della scuola e della formazione e rientrino nelle tipologie previste dall articolo 10 della legge provinciale n. 5 del 2006. Non possono essere considerate, ai fini in questione, le associazioni che abbiano finalità prevalente di tutela sindacale degli operatori della scuola e della formazione professionale. Sotto il profilo finalistico le associazioni professionali devono promuovere la qualificazione dei propri aderenti. Tale requisito è desunto dalle previsioni dell atto costitutivo ovvero dello statuto. Pag. 1 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S167-00083

3. OGGETTO DEL SOSTEGNO Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa sopra richiamata, la Provincia eroga contributi sia per la gestione dell associazione sia per la realizzazione delle singole attività previste dalla normativa, tali contributi possono essere erogati anche congiuntamente. Oggetto del sostegno sono la gestione e le attività realizzate o da realizzare nell esercizio sociale dell associazione. Per esercizio sociale si intende il periodo di gestione della associazione, che può coincidere con l anno scolastico o con l anno solare. Il contributo per l attività è concesso unicamente per le attività che si esauriscono nell ambito dell esercizio sociale di riferimento; eventuali attività che si esplicano su base pluriennale dovranno essere oggetto di distinta richiesta di contributo avuto riguardo ai distinti esercizi sociali e con separata evidenza della relativa spesa. A) Contributo per la gestione. Il contributo per la gestione è determinato in base al numero degli iscritti all associazione e si fonda sull applicazione dei seguenti criteri: - contributo pro-capite fino ad un massimo di 10,00 euro per ogni operatore aderente all associazione; - il contributo pro-capite non potrà comunque essere superiore al 70% della quota associativa versata nell esercizio sociale di riferimento. Nel caso di associazioni che siano articolazioni provinciali di associazioni nazionali la percentuale è calcolata sulla quota associativa versata per la gestione della sede situata in provincia di Trento; - il contributo per la gestione, concesso ad ogni associazione, non potrà essere superiore ad euro 500,00 per esercizio sociale. B) Contributo per l attività. Il contributo per l attività è volto a sostenere la realizzazione delle attività di seguito indicate e previste dall articolo 12 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, in particolare: - eventi formativi e seminariali - convegni - scambi culturali con altre associazioni professionali di operatori del mondo della scuola e della formazione - studi e ricerche - pubblicazioni di libri e riviste - strumenti multimediali (che non siano l esito delle attività sopra elencate e per le quali si è richiesto il contributo) Tali attività devono avere la finalità principale di qualificare gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative. Sono ammissibili al contributo per l attività le seguenti spese: - pagamento di esperti esterni e collaboratori - noleggio di attrezzature - locazione di spazi e locali - servizi residenziali Pag. 2 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S167-00083

- spese per servizi (in particolare spese di stampa dei materiali e spese per l utilizzo di applicativi informatici necessari per la realizzazione dell attività). Non sono ammesse spese di rappresentanza. Non sono ammesse le spese non direttamente riconducibili al progetto (quali ad esempio spese generali che andrebbero imputate pro-quota, spese fiscali, oneri finanziari). Il contributo per l attività è concesso nel rispetto dei seguenti criteri: - il contributo può essere richiesto per un massimo di 4 attività; - ogni attività può avere un contributo massimo di 500,00 euro e quindi l importo del contributo complessivo non potrà essere superiore ad euro 2.000,00 per ciascun esercizio sociale; - l importo massimo del contributo non può comunque superare il 70% della spesa ammissibile per ogni singola attività; Il contributo non può essere richiesto qualora l associazione abbia chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici per lo svolgimento di tali attività. 4. MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO La domanda è presentata dalle associazioni interessate alla struttura provinciale competente in materia di istruzione, avvalendosi di apposito modulo predisposto dalla medesima struttura e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti richiesti e alla medesima deve essere allegata copia dell atto costitutivo e dello statuto; se tali documenti sono già in possesso dell amministrazione provinciale o depositati presso altra pubblica amministrazione, nella domanda è indicata l autorità presso la quale tale documentazione può essere acquisita d ufficio. Con un unica domanda può essere chiesto il contributo sia per la gestione che per l attività. Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità: - direttamente presso il Servizio Istruzione Ufficio Istruzione Scolastica Via Gilli, n. 3, 38121 Trento; - tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno; - a mezzo fax o per via telematica (in tal caso la domanda va trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata dell associazione alla casella serv.istruzione@pec.provincia.tn.it) Le domande devono essere presentate nei termini fissati annualmente dalla Giunta provinciale. Pag. 3 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S167-00083

5. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI La struttura competente in materia di istruzione verifica la regolarità delle domande presentate e quantifica, per ogni associazione professionale, entrambe le tipologie di contributo. L importo del contributo per la gestione è determinato applicando i criteri individuati al punto 3A al numero degli iscritti dichiarati nella domanda. L importo del contributo per l attività è fissato nel limite massimo di euro 2.000,00 ottenuto moltiplicando il numero delle attività per le quali è richiesto il contributo (massimo 4 attività) per l importo unitario massimo del contributo (massimo euro 500,00). I contributi sono concessi nel limite delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto delle seguenti disposizioni: - qualora l ammontare complessivo dei contributi ammissibili sia superiore alle risorse finanziarie disponibili, si procederà alla concessione in via prioritaria dei contributi per la gestione; - qualora l ammontare complessivo dei contributi per la gestione sia superiore alle risorse finanziarie disponibili si procederà ad una riduzione proporzionale di tutti i contributi unitari per la gestione fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili; - qualora le risorse finanziarie disponibili siano sufficienti a finanziare tutti i contributi per la gestione ammissibili ma insufficienti per finanziare l ammontare complessivo dei contributi per le attività, si procederà ad una riduzione proporzionale di tutti i contributi per l attività fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Quantificati entrambi i contributi, il dirigente della struttura competente in materia di istruzione provvede ad adottare il provvedimento di concessione dei contributi entro 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda. 6. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI Il contributo per la gestione è liquidato in un unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo. Il contributo per l attività, assegnato con il provvedimento dirigenziale di concessione dei contributi, è liquidato a seguito della presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/leg. e successive modifiche, ed in particolare: rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all attività oggetto di agevolazione; Pag. 4 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S167-00083

relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante contenente: o la descrizione dell attività agevolata dalla Provincia con indicazione della data di conclusione della medesima o l imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all esercizio finanziario nel corso del quale è stata concessa l agevolazione ovvero all attività oggetto di agevolazione o la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell agevolazione o dichiarazione che non sono stati imputate spese generali all attività agevolata; dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dichiara, relativamente all attività oggetto di agevolazione provinciale, le entrate conseguite e le spese sostenute e dichiara che per tale attività non ha fruito di altra agevolazione da parte di altri enti pubblici. La documentazione prevista per la rendicontazione deve essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente e disponibile sul sito Internet della Provincia www.modulistica.provincia.tn.it. Il rendiconto della spesa sostenuta, formulato nel rispetto di quanto rappresentato in sede di domanda, deve essere presentato al completamento di tutte le attività previste in sede di domanda e comunque entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo. Qualora entro tale termine non sia pervenuta tutta la documentazione di rendicontazione, il dirigente della struttura competente in materia di istruzione dispone la decadenza del contributo. La struttura competente in materia di istruzione procede alla verifica della documentazione prevista per la rendicontazione delle attività e ridetermina l effettivo ammontare del contributo per l attività sulla base della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi previsti nella domanda e rendicontati, e sulla base dei criteri stabiliti al precedente punto 3B. Successivamente a tali operazioni di verifica è disposta la liquidazione dell effettivo contributo in un unica soluzione. Pag. 5 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S167-00083