Si parla di sconto commerciale quando le somme anticipate al cliente sono rappresentate da effetti emessi da terzi.

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INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO PORTAFOGLIO SCONTO Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica Società Cooperativa Codice fiscale e p.iva 04074830169 Iscritta all Albo delle Banche al numero 8041 Iscritta all Albo delle Cooperative al n C109670 - Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n 04074830169 R.E.A. BG - 432991 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale ed al Fondo Nazionale di Garanzia. Sede legale: Piazza Agliardi 1-24055 Cologno al Serio (BG) Tel. 035/4871300 - Fax 035/898625 Sede amministrativa: Via Aldo Moro 2 24050 Zanica (BG) Tel. 035/679111 Fax 035/6668222 Indirizzo PEC bcc.08940@actaliscertymail.it indirizzo mail info@bccbergamascaeorobica.it Sito internet www.bccbergamascaeorobica.it Cod. ABI 08940-9 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell interesse, di spese e di commissioni, anticipa al cliente l importo di un credito rappresentato da titoli cambiari a fronte di operazioni finanziarie/commerciali/agricole. Si parla di sconto finanziario, quando le somme anticipate al cliente sono rappresentate da effetti emessi direttamente dal cliente cedente a favore della banca. La Banca può richiedere ulteriori garanzie quali l avallo degli effetti presentati. Si parla di sconto commerciale quando le somme anticipate al cliente sono rappresentate da effetti emessi da terzi. Si parla di finanziamenti agrari a tasso ordinario o agevolato quando sono destinati a finanziare le esigenze di spesa di una azienda agricola quali spese di conduzione, investimenti per acquisto di macchine agricole, attrezzature e bestiame, opere di piccolo miglioramento. In caso di operazioni a tasso agevolato l erogazione è effettuata a seguito di emissione di nulla osta da parte delle Regioni competenti, ai sensi della Legge n. 185/92, art. 3, comma 2, lett. C. Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale (sulla base delle disposizioni del D.L. 4 gennaio 1994, n. 1 convertito nella Legge 17 febbraio 1994 n. 135), possono essere inoltre assistite da privilegio speciale, da avallo e/o da altre garanzie. Beneficiari sono soggetti operanti nei settori dell agricoltura, della zootecnica e delle attività connesse e collaterali. Il credito viene ceduto alla banca salvo buon fine: il cliente resta quindi obbligato nei confronti della banca fino a quando questa non riscuote il credito trasferitole (cessione del credito alla banca pro-solvendo). Tra i principali rischi vanno considerati: - l obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento del debitore ceduto; - la banca potrà esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall art. 1186 del Codice Civile e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la parte finanziata o i garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali ed in generale, atti pregiudizievoli per la loro situazione reddituale e/o patrimoniale; - in caso di mancato pagamento, la banca può elevare protesto ed agire esecutivamente nei confronti dei firmatari (emittente, avallante) dell effetto; - impossibilità di beneficiare dell eventuale diminuzione dei tassi, stante la previsione del tasso fisso; - per i prestiti agrari a tasso agevolato, il rischio di restituzione delle agevolazioni in caso di mancata o parziale concessione o di revoca del contributo interessi. CONDIZIONI ECONOMICHE Pagina 1 di 8

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un cliente titolare di castelletto di portafoglio. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo rapporto sia all operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI VOCI DI COSTO Tasso debitore annuo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso fino a 5.000,00 da 5.000,00 a 100.000,00 oltre 100.000,00 per utilizzi oltre i limiti del fido concesso Nominale 10,00% 9,00% 7,00% 12,00% Effettivo 10,38% 9,31% 7,19% 12,55% INTERESSI Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite del fido concesso sono calcolati sull ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l utilizzo entro il limite del fido. Modalità di calcolo degli interessi Spesa richiesta documentazione Gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile Da quantificare all atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo. Imposta sostitutiva Di legge ALTRI ONERI Bolli Spese per rilascio garanzie di terzi una tantum Spese rilascio garanzie di terzi annuali Di legge Si rinvia al foglio informativo relativo ai crediti di firma Pagina 2 di 8

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) Nell esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 10.000 euro e di durata 3 mesi Si suppone che l importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi. Il contratto prevede l applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi TAEG = 11,46% Accordato: 10.000,00 euro Utilizzato: 10.000,00 Euro Durata dell anticipazione: 3 mesi Tasso debitore nominale annuo: 9,00% Commissione di messa a disposizione fondi: 2,00% dell accordato, su base annua Spese collegate all erogazione del credito: NON APPLICATA Interessi, su base trimestrale: 225,00 Euro Commissione di messa a disposizione fondi, su base trimestrale: 50,00 euro Spese, su base trimestrale: 0,00 Euro Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. SPESE GENERICHE INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE 0,00 INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA 0,00 INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. 0,00 STAMPA ELENCO CONDIZIONI 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. EFFETTI ACCETTAZIONE DISTINTA BREVITA' F/P BREVITA' S/P RICH. ESITO F/P 10,00 2,58 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Pagina 3 di 8

RICH. ESITO S/P INCASSO F/P INCASSO S/P 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 3,62 3,62 0,00 0,00 0,00 TRATTABILI CON SPESE / MANUALE: 2,58 TRATTABILI NO SPESE / MANUALE: 2,58 NON TRATT. CON SPESE MARC. / MANUALE: 4,00 NON TRATT. NO SPESE MARC. / MANUALE: 2,58 NON TRATT. CON SPESE NO MARC. / MANUALE: 4,00 INSOLUTO F/P 7,75 7,75 10,00 7,75 10,00 INSOLUTO S/P PROROGA F/P PROROGA S/P INSOLUTO PROTESTATO F/P INSOLUTO PROTESTATO S/P RICHIAMO F/P RICHIAMO S/P 7,75 7,75 10,00 7,75 10,00 10,33 10,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5% Minimo: 7,75 Massimo: 23,24 0,00 1,5% Minimo: 10,00 Massimo: 50,00 0,00 1,5% Minimo: 10,00 Massimo: 50,00 1,5% Minimo: 7,75 Massimo: 23,24 0,00 1,5% Minimo: 10,00 Massimo: 50,00 0,00 1,5% Minimo: 10,00 Massimo: 50,00 10,33 10,33 20,00 7,75 20,00 5,16 5,16 10,00 7,75 10,00 GIORNI EFFETTI Pagina 4 di 8

ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA ACCREDITO F/P DISP. A VISTA ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA ACCREDITO S/P DISP. A VISTA BREVITA' EFFETTI F/P BREVITA' EFFETTI S/P 20 giorni calendario 20 giorni calendario 20 giorni calendario 20 giorni calendario 25 giorni calendario 25 giorni calendario 10 giorni calendario 16 giorni calendario 16 giorni calendario 16 giorni calendario 16 giorni calendario 8 giorni calendario 8 giorni calendario 8 giorni calendario 8 giorni calendario Pagina 5 di 8

ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA ADDEBITO INSOLUTI A VISTA RECESSO E RECLAMI Pagina 6 di 8

Recesso dal contratto Entrambe le parti possono recedere in qualunque momento dal presente contratto senza preavviso e senza spese. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R. Il recesso non pregiudica la validità e l esecuzione delle singole operazioni di sconto già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l obbligo per il cliente di precostituire i fondi motivatamente richiesti dalla banca per chiudere partite eventualmente ancora sospese. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della Banca (Piazza Agliardi 1 24055 Cologno al Serio - BG - reclami@bccbergamascaeorobica.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 11/2010 il predetto termine è ridotto a 10 giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla Banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Pagina 7 di 8

Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse debitore effettivo Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi. Tasso di interesse di mora Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull ammontare del prestito concesso. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Microimpresa Commissione sul fido accordato (Commissione onnicomprensiva) Sconfinamento Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali. L impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Compenso per l impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all ammontare dell affidamento concesso. E onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all importo e alla durata dell affidamento. Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all ammontare dell affidamento concesso (utilizzo extrafido). Avallante Cambiale agraria Soggetto diverso dall emittente, che sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo. Titolo di credito all ordine in cui il sottoscrittore si impegna a pagare una determinata somma a una prefissata scadenza. E assistita da privilegio legale. Protesto Atto redatto da un pubblico ufficiale che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Pagina 8 di 8