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La rotazione degli incarichi: da (sgradito) adempimento normativo a straordinario valore organizzativo Intervento di Umberto Benezzoli Vincenzo Lo Iacono all evento organizzato da ARPA Friuli V.G. Trieste, 21/01/2015

MODELLO ORGANIZZATIVO GENERALE Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Operazioni Direttore TecnicoScientifico Monitoraggi Ambientali Attività Produttive e Controlli Tutela dai Rischi Naturali Laboratori Dipartimento BG Dipartimento BS Dipartimento CO Dipartimento LC Dipartimento LO Dipartimento MI Dipartimento CR Dipartimento MN Dipartimento VA Dipartimento SO Dipartimento PV Dipartimento MB 2 Direzioni Centrali Settori Dipartimenti

SETTORI Settore Attività Produttive e Controlli Attività produttive Agenti Fisici i i e Bonifiche di Radioprotezione SIS (2) e AdR (3) Bonifiche e Attività estrattive programmazione e regolamentazione Discariche CRSMEA (1) CRR (*) UOC - FST UOC UOS (1) = Centro regionale Sistemi di Monitoraggio Emissioni in Atmosfera (2) = Siti di Interesse Significativo (3) = Analisi di Rischio 3

SETTORI Settore Monitoraggi Ambientali Qualità dell aria Acque Strutture di indirizzo Centro Regionale Qualità delle Strutture operative CRMQA (1) Risorse idriche: Monitoraggio Monitoraggio programmazione e Acque Acque Modellistica coordinamento Macroarea 1 Macroarea 2 Qualità dell aria e Inventari Monitoraggio e valutazione acustica delle infrastrutture di trasporto Centro Reg.Laghi e Monitoraggio biologico acque superficiali Monitoraggio Acque Macroarea 3 Monitoraggio Acque Macroarea 4 Risorse naturali e Biodiversità (2) UOC - FST UOC UOS (1) = Centro Regionale Monitoraggio Qualità dell Aria (2) = fino al 31/12/2015 4

SETTORI Settore Tutela dal Rischio Naturale Servizio Meteorologico e Rete Idro-Meteo regionale Centro Monitoraggio Geologico Centro Nivo Meteo Usi sostenibili delle Acque UOC - FST UOC UOS 5

SETTORI Settore Laboratori Accreditamento e Sviluppo Tecnico-Scientifico Programmazione, Acquisizioni e Logistica Servizi di supporto Laboratorio Macro Area Est (Brescia) Laboratorio Macro Area Ovest (Milano) Sede di Como (*) Sede di Pavia (*) Sede di Bergamo (*) Sede Milano(*) Sede di Sondrio (*) Sede Monza (*) Sede Parabiago (*) UOC - FST UOC UOS (*) = fino al completamento dei nuovi laboratori di Macro Area Est e Ovest 6

DIPARTIMENTI Dipartimenti di Bergamo e Cremona VIA VAS (1) APC Bergamo (2) APC Cremona (2) Agenti fisici Bonifiche e Attività Estrattive (1) = funzione di integrazione e coordinamento del Direttore dei Dipartimenti che la esercita anche tramite un dirigente (2) = le attività di ciascuna UO APC potranno svilupparsi in ottica di progressiva integrazione/specializzazione su base bidipartimentale, a seguito di proposta del Direttore dei Dipartimenti alla Direzione Generale ai fini anche delle necessarie valutazioni di impatto sulle relative Risorse Umane e Finanziarie UOC - FST UOC UOS 7

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI NORMATIVA DI RIFERIMENTO La Legge 190/2012 stabilisce che il personale operante nelle aree a rischio corruzione deve ruotare. L art. 1, comma 60 della Legge 190/2012 stabilisce che la Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali determinerà con Intesa «gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali... volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo» L Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013 adottata ai sensi dell art. 1 comma 60, della Legge 190/2012 stabilisce che: «Gli Enti assicurano la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio corruzione...a tal fine, ciascun ente, previa informativa sindacale, adotta dei criteri generali oggettivi.» 8

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016 DI ARPA LOMBARDIA Rotazione personale I procedimenti a rischio corruzione (o singole fasi degli stessi) sono assegnati ai funzionari dell'ente secondo un sistema di rotazione previsto dal Piano, in modo da assicurare la presenza di funzionari diversi in procedimenti riguardanti lo stesso interlocutore. Rotazione di incarichi dirigenziali ARPA sulla base di quanto stabilito nell atto d Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013 determinerà i criteri di rotazione degli incarichi del personale addetto alle aree a maggior rischio corruzione. 9

CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI Decreto DG 335 del 9 luglio 2014 Decreto DG 559 dell 11 novembre 2014 Nell arco del quinquennio almeno il 20% dei dirigenti di struttura deve ruotare secondo i seguenti criteri di priorità: - Dirigentii preposti astrutture tt ad alto rischio corruzione; - Dirigenti che ricoprano l incarico da almeno un quinquiennio. 10

I NUOVI INCARICHI 2015-2019 Nell anno 2014 sono stati assegnati 66 incarichi di dirigente responsabile di struttura. Dei 66 incarichi assegnati 47 sono relativi a strutture ad alto rischio corruzione. Per 23 strutture sono stati individuati responsabili diversi da quelli che ricoprivano precedentemente l incarico (pari al 35% del totale). Delle 23 rotazioni 19 riguardano strutture rischio corruzione e pertanto il totale delle rotazioni sulle strutture a rischio corruzione è pari al 40%. 11

ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli ambientali ed esposizione a fenomeni corruttivi : i le strategie t (anche formative) di riduzione del rischio Incontro dei Responsabili della prevenzione della corruzione Trieste, 20 gennaio 2015 Avv. Giovanni Fantini 1

LA CORRUZIONE IN ITALIA Il tema della trasparenza e dell integrità della pubblica amministrazione è da sempre un elemento di forte criticità nel nostro sistema paese. Infatti, in base alle rilevazioni della ONG Transparency International con riferimento all anno 2014, l Italia risulta ancora al 69 posto nella classifica mondiale dei livelli percepiti di corruzione. 2

L IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE L ampia diffusione dei fenomeni corruttivi costituisce un dato allarmante in quanto la corruzione comporta uno svantaggio competitivo per gli imprenditori che, operando secondo le regole, si trovano a subire la concorrenza sleale di chi, tramite accordi illeciti con la P.A., è in grado di ridurre i costi di gestione producendo effetti distorsivi del mercato. I dati acquisiti da Transparency International dimostrano, tra l altro, l che traisettoripiù intaccati vi è quello della green economy (Corruzione e frode nella Green Economy, dicembre 2013 www.transparency.org-greencleanmarket.org) 3

IL PTPC DI ARPA EMILIA-ROMAGNA Anche il PTPC di Arpa Emilia-Romagna contiene anzitutto una mappatura delle aree di attività considerate a maggiore rischio di corruzione (aree previste ex lege ed aree ulteriori individuate dal gruppo dilavorocostituitoper la predisposizione p del Piano) e, per ciascuna area, la definizione dei processi potenzialmente più soggetti al verificarsi di eventi corruttivi. i Sulla base di tale valutazione, sono state stabilite le misure di prevenzione specifiche per ciascun processo a rischio da attuarsi nel corso del triennio di validità del Piano stesso. 4

INDICI DI ELEVATO POTENZIALE RISCHIO CORRUTTIVO Per realizzare la mappatura sono stati individuati alcuni fattori in presenza dei quali si ritiene presente un maggiore rischio corruttivo : comparazione di posizioni soggettive; esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa; effettuazione di accertamenti prodromici a provvedimenti sanzionatori; i effettuazione di istruttorie preliminari al rilascio di autorizzazioni; attività contraddistinta da elevata autonomia operativa; svolgimento di attività a pagamento a potenziale conflitto di interessi. 5

IL «FOCUS» SULL ATTIVITA VIGILANZA E CONTROLLO DI Dall istruttoria condotta dal gruppo di lavoro è emerso che nell attività di vigilanza e controllo svolta dai Servizi i Territoriali i dell Agenzia è ravvisabile la quasi totalità dei fattori di rischio sopra indicati Pertanto a tale attività iiàè stata riservata particolare attenzione mediante la previsione di misure di prevenzione specifiche.

IL «FOCUS» SULL ATTIVITA VIGILANZA E CONTROLLO (Segue) DI Infatti: si tratta di un attività che ha ad oggetto processi caratterizzati da un elevato livello di discrezionalità tecnica, autonomia operativa e diretta incidenza sulle attività produttive ecometalipotenzialmente soggetti a maggior rischio corruttivo; si tratta di processi sottoposti ad una regolamentazione normativa di interpretazione meno univoca rispetto all attività amministrativa; la maggior parte delle (peraltro poche) vicende penali

L APPLICAZIONE DELLE MISURE L applicazione i delle misure previste it per l attività ità di vigilanza e controllo avviene attraverso: Recupero delle Programmazione di verifiche in LINEE GUIDA loco dell applicazione delle Linee COMPORTAMENTALI Guida e delle altre misure del predisposte dalla DT per le PTPC mediante AUDIT PRESSO attività di sopralluogo I DISTRETTI TERRITORIALI (precedenti la legge n. concordati con i Direttori 190/2012) e svolti a cura del RPC

LE LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI Già prima dell entrata entrata in vigore della legge n. 190/2012, Arpa ER aveva predisposto una circolare con la quale si individuavano specifiche norme comportamentali destinate t al personale incaricatoi dell attività ità di vigilanza ambientale (es. composizione delle squadre ispettive, gestione dei rapporti con i rappresentanti delle imprese controllate, redazione dei verbali di ispezione). Tale documento, che potrà essere implementato,, p p, costituisce uno strumento di prevenzione dei possibili fenomeni corruttivi e le relative previsioni sono state

LE VERIFICHE IN LOCO Al fine di monitorare l effettivo rispetto delle misure di prevenzione previste per l attività di vigilanza e controllo, a partire dall anno 2015 si intende svolgere verifiche in loco presso i Distretti Territoriali delle Sezioni Provinciali. Tale verifica sarà svolta da un gruppo di lavoro coordinato dal RPC e costituito da varie professionalità titolari delle specifiche competenze sui singoli aspetti da verificare. Le operazioni di controllo saranno svolte in collaborazione con il personale del Nodo coinvolto in quanto non hanno finalità sanzionatoria ma sono finalizzate a perseguire il miglioramento organizzativo e

IL RISCHIO PENALE Le caratteristiche ti dell attività ità di vigilanza il e controllo determinano la potenziale esposizione degli operatori ad un rischio anche sul piano penale e, ad esempio, per i reati di: CONCUSSIONE, CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA ABUSO D UFFICIO

LE MODIFICHE AL BINOMIO CONCUSSIONE--CORRUZIONE CONCUSSIONE La legge n. 190/2012 ha introdotto una nuova fattispecie accanto al tradizionale binomio concussione-corruzione: CONCUSSIONE INDUZIONE INDEBITA Punisce il p.u. che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, i Punisce il p.u. che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, t i COSTRINGE INDUCE il privato a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. utilità il privato a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. CORRUZIONE Punisce L ACCORDO tra p.u. e privato avente ad oggetto la dazione o la promessa indebita di denaro o altra utilità per il compimento di atti d ufficio o contrari

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento Il Consiglio VISTO l articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l integrità o dei Codici di comportamento; RILEVATA la necessità, dopo l entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, di disciplinare l attuazione delle disposizioni di legge sullo svolgimento dei compiti demandati all Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 19, comma 5; VISTO l articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione; VISTO il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; VISTO l articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l integrità, da aggiornare annualmente; VISTA la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l integrità e sono fornite indicazioni per l aggiornamento del Programma 2014-2016; VISTO l articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica; il seguente Regolamento. Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: Delibera

a) «Autorità», l Autorità Nazionale Anticorruzione b) «Consiglio», il Consiglio dell Autorità; c) «Responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell ufficio competente all istruttoria in materia di sanzioni o altro funzionario dello stesso ufficio, cui è assegnata la responsabilità dello svolgimento del procedimento; d) «Provvedimenti», i provvedimenti di prevenzione della corruzione che la legislazione vigente prevede come obbligatori, segnatamente il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) di cui all articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Programma triennale per la trasparenza e l integrità (PTTI) di cui all articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Codice di comportamento di amministrazione di cui all articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e) «Soggetto obbligato», l organo che la legge o l amministrazione interessata ha individuato come competente a predisporre, ad adottare e/o approvare i Provvedimenti, tra i quali, ad esempio, il responsabile della prevenzione della corruzione, il responsabile della trasparenza, i componenti degli organi, monocratici o collegiali, di indirizzo; f) «Amministrazioni interessate», tutte le amministrazioni, ivi compresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tenute all adozione dei provvedimenti, ai sensi della disciplina vigente e del Piano nazionale anticorruzione vigente; g) «Omessa adozione», la mancata adozione della deliberazione dell organo competente che approva i Provvedimenti. Equivale a omessa adozione: a) l approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell amministrazione interessata; c) l approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina da parte dell Autorità l esercizio del potere sanzionatorio previsto dall articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Articolo 3 Responsabile del procedimento 1. Il Responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell ufficio competente all istruttoria per le sanzioni di cui al presente Regolamento. Esso può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione al Soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento. 2. Il Responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell istruttoria, garantendo il contraddittorio e l effettività del diritto di difesa del Soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento. Articolo 4 Avvio del procedimento 1. L Autorità avvia il procedimento per l irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento d ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute.

2. Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente infondate il Responsabile del procedimento dispone il mancato avvio del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale. Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta, l Autorità dà comunicazione del mancato avvio del procedimento. 3. Il Responsabile, nel caso in cui disponga l avvio del procedimento, comunque entro 30 giorni dall avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento, ne dà comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all Autorità che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso. 4. Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l Autorità provvede a rendere noti gli elementi essenziali del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla medesima, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell Autorità. 5. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati: a) la contestazione della violazione; b) il termine per l invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni; c) la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l Ufficio competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta; d) l ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento; e) il nome del responsabile del procedimento, l ufficio nel quale opera e i modi per entrare in contatto; f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. Articolo 5 Avvio del procedimento in caso di accertata violazione da parte di organi di polizia amministrativa o di organi con funzioni ispettive 1. Qualora l omessa mancata adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento sia accertata da organi di polizia amministrativa o da organi con funzioni ispettive, gli stessi sono tenuti a contestare la violazione ai soggetti obbligati. La contestazione costituisce avvio del procedimento e deve contenere tutti gli elementi previsti dall articolo 4, comma 5, del presente Regolamento. 2. Il procedimento è svolto dall Autorità ai sensi dell articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento. Articolo 6 Istruttoria 1. Il Responsabile del procedimento procede all accertamento dell eventuale omessa adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento. 2. A tal fine il Responsabile può: a) disporre ispezioni e accertamenti anche avvalendosi della Guardia di Finanza, ai sensi dell articolo 34-bis, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

All accertamento della violazione possono procedere, su richiesta dell Autorità, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. b) richiedere alle amministrazioni interessate, al loro responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero ai soggetti obbligati, documenti, informazioni o chiarimenti volti ad accertare l effettiva omessa adozione dei provvedimenti e il grado di partecipazione dei diversi soggetti obbligati ai comportamenti omissivi; c) disporre l audizione dei soggetti obbligati, su loro richiesta. 3. Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio, i partecipanti al procedimento istruttorio, oltre a rispondere alle richieste di informazioni inviate dal Responsabile del procedimento, possono, in ogni momento della fase di acquisizione degli elementi probatori, produrre ulteriore documentazione, memorie e controdeduzioni sulle informazioni inviate da altri partecipanti al procedimento. Tutta la documentazione prodotta nel corso del procedimento dovrà essere inviata anche agli altri partecipanti allo stesso. 4. Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio, i partecipanti al procedimento istruttorio possono, in ogni momento della fase di acquisizione degli elementi probatori, richiedere di essere sentiti in audizione dall unità organizzativa competente. 5. I partecipanti al procedimento istruttorio possono fare richiesta di accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalità previste nel Regolamento di accesso agli atti adottato dall Autorità. 6. La convocazione in audizione deve essere formulata per iscritto e riportare: a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti; b) lo scopo; c) la data prevista per l audizione; d) il termine entro il quale dovrà pervenire la conferma di partecipazione; e) l indicazione di un referente, con i relativi contatti, per eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive. 7. Al termine dell audizione viene predisposto un apposito verbale, nel quale sono indicati sinteticamente i principali elementi emersi nel corso della stessa. Il verbale viene sottoscritto dal funzionario verbalizzante e da un rappresentante delle parti intervenute in audizione. Copia del verbale, o stralcio dello stesso, è consegnata ai soggetti intervenuti all audizione. Articolo 7 Conclusione del procedimento 1. L istruttoria si conclude con la proposta del dirigente dell ufficio competente, che può consistere: a) nell archiviazione, qualora non si riscontri l omessa adozione dei provvedimenti; b) nella diffida ad adottare i provvedimenti omessi, entro un termine breve, non superiore ai 60 giorni; c) nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati, di una sanzione pecuniaria di cui si definisce la quantità, in relazione alle responsabilità accertate nella omessa adozione del provvedimento.

2. Il Consiglio, sulla base della proposta, può disporre ulteriori accertamenti ovvero, qualora ne sia fatta richiesta ed essa sia ritenuta utile al pieno accertamento dei fatti, disporre l audizione anche solo di alcuni dei destinatari del provvedimento. 3. In caso di supplemento di istruttoria, il Responsabile del procedimento instaura un nuovo contraddittorio con le parti, con la riapertura dei termini. 4. In caso di audizione, da esperirsi secondo le modalità di convocazione di cui all articolo 5, comma 6, i rappresentanti delle parti illustrano al Consiglio la propria posizione in merito al procedimento. 5. Il Consiglio, qualora deliberi l irrogazione della sanzione, può disporre anche l immediata notifica della medesima al soggetto responsabile, assegnando un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. 6. Sulla base delle osservazioni eventualmente pervenute e comunque decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera, dandone adeguata motivazione, il provvedimento di definitiva irrogazione della sanzione determinandone l importo. Articolo 8 Quantificazione della sanzione 1. L importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall articolo 19, comma 5, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. A tal fine l importo è definito in rapporto a: a) la gravità dell infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell interessato al comportamento omissivo; b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell amministrazione e al grado di esposizione dell amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al presente Regolamento; d) l eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; e) l opera svolta dall agente per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze dell infrazione contestata. Articolo 9 Termine di conclusione del procedimento 3. Il procedimento deve concludersi entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione del suo avvio. 4. Il termine può essere sospeso in caso di accertamenti particolarmente complessi, ovvero nel caso di convocazione in audizione, presso il Responsabile del procedimento o presso il Consiglio. Articolo 10 Pagamento della sanzione 1. L atto di irrogazione della sanzione prevede anche il termine per il relativo pagamento. 2. Il Responsabile del procedimento, in applicazione di criteri generali predeterminati dal Consiglio, può accogliere, in tutto in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.

Articolo 11 Comunicazioni con l Autorità, segreto d ufficio e pubblicità 1. Nell ambito del procedimento per l applicazione di sanzioni, le richieste, le trasmissioni di documenti e le convocazioni ai destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi: a) posta elettronica certificata; b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; c) consegna a mano contro ricevuta. 2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all istruttoria da parte degli interessati o di terzi all Autorità. 3. Nei limiti necessari all accertamento dei fatti e all applicazione dell eventuale sanzione, tutte le notizie, le informazioni o i dati acquisiti nello svolgimento dell attività istruttoria da parte dell Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all articolo 331 del codice penale. 4. Concluso il procedimento, il provvedimento finale è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell Autorità. Gli atti del procedimento diversi dal provvedimento finale non sono pubblicati. Essi sono accessibili ai sensi del capo VI della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Articolo 12 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell Autorità ed entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvato nella seduta del 9 settembre 2014 Raffaele Cantone

REGOLAMENTO ARPA UMBRIA SULLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA (WHISTLEBLOWING POLICY) Ai sensi dell art. 54-bis D. Lgs 165/2001 introdotto dall art.1, comma 51 L. n. 190/2012 1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL ISTITUTO L art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Con l espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui colui che denuncia (whistleblower) contribuisce all emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il dipendente denunciante. Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente. Colui che denuncia è obbligato a dichiarare le proprie generalità, nei modi e termini di cui al successivo art. 4, così come specificato all Allegato 1 e fatte salve le ipotesi di cui all ultimo capoverso dell art. 4. L amministrazione ha l obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l identità del segnalante. 2. SCOPO E FINALITA DELLA PROCEDURA Scopo del presente regolamento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla denuncia di comportamenti illeciti, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE Non esiste una lista tassativa di illeciti/irregolarità che possono costituire l oggetto della denuncia. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate: - penalmente rilevanti; - poste in essere in violazione del Codice di comportamento agenziale o di altre disposizioni agenziali sanzionabili in via disciplinare; - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all amministrazione di appartenenza; - suscettibili di arrecare un pregiudizio all immagine dell Ente; - suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all ambiente; - suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l Agenzia. Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità. 4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi: a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell ambito dell azienda; b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati; e) l indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione; f) l indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti; g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 5. MODALITA E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE L Agenzia mette a disposizione dei propri dipendenti un apposito modello il cui utilizzo rende la segnalazione più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura (All. 1). La segnalazione dovrà essere effettuata unicamente mediante invio all indirizzo di posta elettronica, a tal fine appositamente attivato, whistleblowing@arpa.umbria.it. La segnalazione verrà automaticamente inoltrata al Direttore Generale, al Responsabile dell Ufficio Procedimenti Disciplinari e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

6. ATTIVITA DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture agenziali e, laddove necessario e/o opportuno, di organi di controllo esterni all ente (quali ad esempio le Procure della Repubblica, Guardia di Finanza, Direzioni Provinciali del Lavoro, ecc ). Qualora, all esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà: a) a presentare denuncia all Autorità Giudiziaria competente; b) a comunicare l esito dell accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell autore della violazione accertata, affinchè provveda all adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l esercizio dell azione disciplinare; c) alla Direzione e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell Agenzia. 7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione) A) Obblighi di riservatezza sull identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante può essere rivelata all autorità disciplinare e all incolpato solo nei casi in cui : - vi sia il consenso espresso del segnalante; - la contestazione dell addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell ambito delle ipotesi di esclusione di cui all art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i. B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell Agenzia. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- deve dare notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l ipotesi di discriminazione: a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; b) all U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità che provvederà, laddove lo riterrà opportuno, a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 8. RESPONSABILITA DEL WHISTLEBLOWER La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell istituto oggetto della presente procedura. Perugia, 31 Dicembre 2014 Il Direttore Generale Dott. Walter Ganapini

All. 1 MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell amministrazione, debbono utilizzare questo modello. Si rammenta che l ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: Il segnalante ha l obbligo di dichiarare le proprie generalità l amministrazione ha l obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l identità del segnalante; l identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato; la denuncia è sottratta all accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241; il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare i fatti ad oggetto della presunta discriminazione.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE (1*) SEDE DI SERVIZIO TEL/CELL E MAIL DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: gg/mm/aaaa LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: - UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) - ALL ESTERNO DELL UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo) RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO (2*): - penalmente rilevanti; - poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; - suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell amministrazione; - altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) AUTORE/I DEL FATTO (3*) 1.. 2.. 3.. ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO (4*) 1.. 2.. 3.. EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE 1.. 2.. 3.. LUOGO, DATA E FIRMA La segnalazione deve essere presentata mediante invio all indirizzo di posta elettronica, appositamente creato dall amministrazione, whistleblowing@arpa.umbria.it ;

1* Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l invio della presente segnalazione non lo esonera dall obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 2* La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al C.U.G. 3* Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all identificazione 4* Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all identificazione

P.T.P.C. Arpa Umbria 2013-2015 Allegato 1 - Mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione - Catalogo dei coefficienti di rischio PROCESSO Probabilità Media punteggi da D.1 a D.5 Impatto Media punteggi da D.6 a D.10 Coefficiente di rischio del processo (media punteggio probabilità X Media punteggio impatto) Reclutamento 15/6=2.5 8/4=2 5 Progressioni di carriera 18/6=3 8/4=2 6 Conferimento di incarichi di collaborazione 18/6=3 8/4=2 6 Definizione dell oggetto dell affidamento 17/6=2.83 8/4=2 5.66 Individuazione dello strumento/istituto per l affidamento 15/6=2.5 8/4=2 5 Requisiti di qualificazione 18/6=3 15/4=3.75 11.25

P.T.P.C. Arpa Umbria 2013-2015 Allegato 1 - Mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione - Catalogo dei coefficienti di rischio PROCESSO Probabilità Media punteggi da D.1 a D.5 Impatto Media punteggi da D.6 a D.10 Coefficiente di rischio del processo (media punteggio probabilità X Media punteggio impatto) Requisiti di aggiudicazione 18/6=3 15/4=3.75 11.25 Valutazione delle offerte 15/6=2.5 8/4=2 5 Verifica dell eventuale anomalia delle offerte 15/6=2.5 8/4=2 5 Procedure negoziate 18/6=3 15/4=3.75 11.25 Affidamenti diretti 18/6=3 15/4=3.75 11.25 Revoca del bando 15/6=2.5 8/4=2 5

P.T.P.C. Arpa Umbria 2013-2015 Allegato 1 - Mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione - Catalogo dei coefficienti di rischio PROCESSO Probabilità Media punteggi da D.1 a D.5 Impatto Media punteggi da D.6 a D.10 Coefficiente di rischio del processo (media punteggio probabilità X Media punteggio impatto) Redazione del cronoprogramma 15/6=2.5 8/4=2 5 Varianti in corso di esecuzione del contratto 15/6=2.5 8/4=2 5 Subappalto 15/6=2.5 8/4=2 5 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Incarichi di docenza/formazione per il fabbisogno formativo dell Agenzia Implementazione del sistema Gestione Qualità, Ambiente - adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008 15/6=2.5 8/4=2 5 11/6=1.83 8/4=2 3.66 14/6=2.3 9/4=2.25 5.17

P.T.P.C. Arpa Umbria 2013-2015 Allegato 1 - Mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione - Catalogo dei coefficienti di rischio PROCESSO Probabilità Media punteggi da D.1 a D.5 Impatto Media punteggi da D.6 a D.10 Coefficiente di rischio del processo (media punteggio probabilità X Media punteggio impatto) Attribuzione di borse di studio e/o stage presso le strutture dell Agenzia 13/6=2.1 5/4=1.25 2.62 Adempimenti in materia di aziende a rischio di incidente rilevante e attività connesse al regolamento REACH 18/6=3 13/4=3.25 9.75 Adempimenti in materia di valutazioni ambientali (V.I.A., V.A.S., A.I.A.) 22/6=3.6 13/4=3.25 11.7 Attività di ispezione, vigilanza e controllo del territorio 18/6=3 14/4=3.5 10.5 Attività di denuncia: proposta di irrogazione di sanzione amministrativa, proposta di diffida, notizia di reato all Autorità Giudiziaria 18/6=3 14/4=3.5 10.5

P.T.P.C. Arpa Umbria 2013-2015 Allegato 1 Mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione 1

Nel disegno normativo della L. n. 190/2012 l adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un approfondita analisi del contesto in cui opera l amministrazione e dalla analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti. In primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, quell insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell ambito di un amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni; il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo. Occorre inoltre segnalare che una fase fondamentale del processo di risk management è l individuazione (in genere sotto forma di check list) del catalogo dei rischi. Il Catalogo dei Rischi si suddivide in 3 livelli: a. Area di rischio, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati. Le aree di rischio, già individuate dal legislatore, sono: a. Acquisizione e progressione del Personale; b. Affidamento di lavori, servizi e forniture; c. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; d. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. b. Processo, che rappresenta una macro classificazione delle possibili attività di trasformazione di input in output dell amministrazione c. Rischio specifico, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato Processo. Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA sono stati individuati quattro blocchi, che corrispondono a: A) Mappatura dei Processi: 1. Analisi dell applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi agenziali; 2. Identificazione delle Strutture deputate allo svolgimento del Processo; B) Analisi e valutazione dei Processi: 3. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità); 2

C) Identificazione e valutazione dei rischi: 4. Analisi dell applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi; 5. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità); D) Identificazione delle misure: 6. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio. 3

PRIMA PARTE: LA MAPPATURA DEI PROCESSI 1. Analisi dell applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per l amministrazione di appartenenza. La Tabella n. 1, contiene: le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni; i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni, per ciascuna area di rischio assegnata è stato indicato, nell apposito spazio, se il Processo è applicabile alle peculiarità dell Agenzia. In caso di non applicabilità, sono state evidenziate le motivazioni. 2. Identificazione degli Uffici deputati allo svolgimento del Processo. Per ciascun Processo vengono segnalati, nell apposito spazio, gli uffici (Unità/Sezioni/Servizi) interessati allo svolgimento dello stesso. 4