Diritto ecclesiastico

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Enrico Tartaglia Compendio di Diritto ecclesiastico Aggiornato alle leggi 31 dicembre 2012, n. 245 e 246 (Ratifica delle intese con l Unione Buddhista italiana e l Unione Induista italiana) Riferimenti dottrinali e giurisprudenziali

Copyright 2013 by Maggioli S.p.A. Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino, 8 Tel. 0541/628111 Fax 0541/622595 www.maggioli.it/servizioclienti e-mail: clienti.editore@maggioli.it Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. Sul sito sono disponibili aggiornamenti normativi e giurisprudenziali nonché materiali didattici integrativi Finito di stampare nel mese di maggio 2013 dalla Litografia Titanlito s.p.a. Dogana (Repubblica di San Marino)

Indice generale ParTE Prima Profili generali del diritto ecclesiastico Capitolo 1 Il diritto ecclesiastico: nozione ed evoluzione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa 1.1 Definizione del diritto ecclesiastico... pag. 15 1.2 I rapporti tra Stato e Chiesa...» 16 1.2.1 Nozioni introduttive...» 16 1.2.2 Il sistema unionista...» 17 1.2.3 Il sistema separatista...» 18 1.2.4 I Concordati...» 19 1.3 Le radici storiche del diritto ecclesiastico italiano...» 19 Capitolo 2 Le fonti del diritto ecclesiastico 2.1 Specificità delle fonti del diritto ecclesiastico...» 21 2.2 La Costituzione...» 22 2.3 I Patti Lateranensi...» 22 2.4 Gli accordi successivi: l Accordo di Villa Madama e il Protocollo addizionale...» 23 2.5 Gli accordi tra Stato e Chiesa cattolica nelle ulteriori materie di competenza bilaterale...» 25 2.6 Le Intese con le confessioni diverse dalla cattolica...» 26 2.7 Le leggi unilaterali dello Stato...» 27 2.8 Le norme di origine confessionale...» 27 2.9 Diritto ecclesiastico e ordinamento regionale: le leggi regionali che regolano il fenomeno religioso alla luce della riforma del Titolo V...» 28 2.10 Il diritto ecclesiastico e l Unione europea...» 29

4 Indice generale Capitolo 3 Profili pubblicistici: il diritto ecclesiastico nell ordinamento costituzionale 3.1 Il diritto ecclesiastico e la Costituzione... pag. 31 3.1.1 Gli articoli costituzionali di riferimento...» 31 3.1.2 Il favor religionis nel testo costituzionale...» 32 3.2 Il principio personalista e pluralista (artt. 2 e 3, ult. co., Cost.)...» 33 3.3 Il principio di uguaglianza formale (art. 3, co. 1, Cost.).» 33 3.4 Il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.).» 34 3.5 Il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa nel disegno costituzionale: il problema dell uguaglianza nelle relazioni ecclesiastiche...» 35 3.6 La disciplina dei rapporti con la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.)...» 36 3.6.1 Il principio della distinzione degli ordini (art. 7, co 1, Cost.)...» 36 3.6.2 I rapporti bilaterali tra Stato e Chiesa nella dottrina e nella giurisprudenza (art. 7, co. 2, Cost.)...» 37 3.7 La disciplina dei rapporti con le altre confessioni religiose (art. 8 Cost.)...» 39 3.7.1 L uguale libertà di tutte le confessioni dinanzi alla legge (art. 8, co. 1, Cost.)...» 39 3.7.2 Il secondo comma dell art. 8 Cost.: il concetto di confessione religiosa diversa dalla cattolica...» 40 3.7.3 L autonomia delle confessioni diverse dalla cattolica (art. 8, co. 2, Cost.)...» 41 3.7.4 Il limite della non contrarietà all «ordinamento giuridico italiano» (art. 8, co. 2, Cost.)...» 42 3.7.5 Il problema della «democraticità» degli ordinamenti confessionali...» 43 3.7.6 Il sistema delle Intese (art. 8, co. 3, Cost.)...» 44 3.7.6.1 Definizione e funzione...» 44 3.7.6.2 Natura giuridica delle Intese...» 45 3.7.6.3 Procedura di approvazione e atipicità della legge di approvazione...» 46 3.7.6.4 Meccanismi di verifica e riforma...» 47 3.8 Il «principio pattizio»...» 48 3.9 Il principio di libertà religiosa (art. 19 Cost.)...» 49 3.9.1 Introduzione...» 49

Indice generale 5 3.9.2 La facoltà di professare liberamente la fede, con particolare riferimento alla disciplina dell ateismo... pag. 50 3.9.3 L esercizio del culto...» 53 3.9.4 Il limite della contrarietà dei riti al buon costume...» 54 3.9.5 La libertà di propaganda...» 56 3.9.6 Il cosiddetto «ius poenitendi» e la tutela della «privacy»...» 57 3.10 L obiezione di coscienza...» 59 3.10.1 Aspetti generali...» 59 3.10.2 L obiezione di coscienza al servizio militare...» 60 3.10.3 L obiezione di coscienza all interruzione della gravidanza ed alla procreazione assistita...» 61 3.10.4 L obiezione di coscienza alla vendita della «pillola del giorno dopo»...» 62 3.10.5 L obiezione di coscienza ed il giuramento...» 62 3.11 L obiezione di coscienza nei casi enucleati dalla giurisprudenza...» 64 3.11.1 L obiezione del giudice tutelare...» 64 3.11.2 Obiezione di coscienza e trattamenti sanitari...» 65 3.11.3 Obiezione di coscienza e rifiuto della terapia medica...» 73 3.11.3.1 L autodeterminazione: il caso Welby...» 73 3.11.3.2 L incapacità di autodeterminazione: il caso Englaro...» 74 3.11.3.3 Il testamento biologico e le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)...» 76 3.11.4 Il rifiuto della terapia medica del minore...» 78 3.11.5 L obiezione fiscale alle spese militari...» 79 3.12 Festività religiose e riposi settimanali...» 79 3.13 I simboli religiosi...» 81 3.14 Brevi cenni sulla risarcibilità del danno per lesione del diritto alla libertà religiosa...» 86 3.15 Il principio di non discriminazione (art. 20 Cost.)...» 88 3.15.1 Nozioni introduttive e finalità della norma...» 88 3.15.2 La distinzione tra il «carattere ecclesiastico» ed il «fine di religione o di culto» di un ente...» 89 3.15.3 Le garanzie costituzionali in tema di capacità contributiva...» 90 3.16 La laicità dello Stato...» 91 3.16.1 Nozioni introduttive...» 91 3.16.2 La laicità funzionale alla qualificazione di Stato di diritto.» 92 3.16.3 La laicità come concetto ricavabile da un rilettura del testo costituzionale...» 92

6 Indice generale 3.16.4 Lo Stato laico sociale... pag. 93 3.16.5 La laicità nelle statuizioni della Corte costituzionale...» 94 Capitolo 4 Profili internazionalistici del diritto ecclesiastico 4.1 La Santa Sede nell ordinamento canonico, internazionale e italiano...» 97 4.1.1 La Santa Sede nell ordinamento canonico...» 97 4.1.2 La Santa Sede nell ordinamento internazionale...» 98 4.1.3 La Santa Sede nell ordinamento italiano...» 99 4.2 Le garanzie a favore della Santa Sede...» 100 4.3 Gli enti centrali della Chiesa...» 104 4.4 I rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede e degli enti centrali...» 105 4.5 Lo Stato della Città del Vaticano: caratteri generali...» 106 4.5.1 Gli elementi costitutivi...» 106 4.5.2 La posizione nell ambito dell ordinamento internazionale...» 107 4.6 Lo Stato della Città del Vaticano: fonti del diritto e organizzazione interna...» 108 4.6.1 Le fonti del diritto...» 108 4.6.2 La forma di governo...» 110 4.7 Rapporti giuridici tra Stato italiano e Stato della Città del Vaticano...» 112 4.8 Il regime di Piazza San Pietro...» 114 4.9 Il carattere «sacro» di Roma...» 114 4.10 La libertà religiosa nella disciplina internazionalistica...» 115 4.10.1 La libertà religiosa negli atti dell ONU...» 115 4.10.2 La libertà religiosa nel sistema della CEDU...» 117 4.10.3 La libertà religiosa in altri atti internazionali...» 118 ParTE Seconda I soggetti del diritto ecclesiastico: PErsone fisiche e giuridiche Capitolo 1 Le persone fisiche: i ministri di culto 1.1 La qualifica di ministro di culto nell ordinamento civile.» 121 1.2 I religiosi...» 124

Indice generale 7 1.2.1 Nozioni introduttive... pag. 124 1.2.2 La rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari a carico degli ecclesiastici e dei religiosi...» 125 1.2.3 Il lavoro dei religiosi...» 126 1.3 Il segreto dei ministri di culto...» 127 1.4 Esenzione dal servizio militare per i ministri di culto...» 129 1.5 Trattamento degli stipendi e previdenza sociale degli ecclesiastici e dei ministri di culto...» 131 1.6 Le incompatibilità per i ministri di culto...» 133 1.7 I ministri di culto nel diritto penale...» 134 Capitolo 2 Le persone giuridiche: gli enti delle confessioni religiose 2.1 Definizione e quadro normativo di riferimento...» 137 2.1.1 Definizione generale del concetto di ente ecclesiastico.» 137 2.1.2 Quadro normativo...» 138 2.2 Le forme di riconoscimento...» 138 2.2.1 Riconoscimento per antico possesso di stato...» 138 2.2.2 Riconoscimento per legge...» 139 2.2.3 Riconoscimento per decreto ministeriale...» 139 2.3 Il riconoscimento della personalità giuridica: gli elementi essenziali...» 141 2.3.1 Requisiti per ottenere il riconoscimento...» 141 2.3.2 Il divieto di richiedere ulteriori requisiti...» 144 2.3.3 Riconoscimento degli enti e attività della pubblica amministrazione...» 145 2.4 I controlli canonici e confessionali...» 146 2.5 L obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche...» 148 2.6 Modificazioni ed estinzione degli enti ecclesiastici...» 149 2.7 Il regime tributario...» 150 2.8 Gli enti ecclesiastici e il terzo settore...» 152 2.8.1 Introduzione...» 152 2.8.2 Enti ecclesiastici e assistenza sanitaria...» 153 2.8.3 Enti ecclesiastici ed esercizio della funzione educativa.» 153 2.8.4 Enti ecclesiastici e disciplina delle ONLUS...» 153 2.8.5 Enti ecclesiastici e impresa sociale...» 155 2.9 Forme particolari di enti ecclesiastici facenti capo alla Chiesa cattolica...» 155 2.9.1 La Conferenza Episcopale Italiana (CEI)...» 155

8 Indice generale 2.9.2 Le diocesi e le parrocchie... pag. 156 2.9.3 I capitoli...» 156 2.9.4 Le fondazioni di culto...» 157 2.9.5 Le chiese...» 157 2.9.6 I santuari...» 158 2.9.7 Le fabbricerie...» 158 2.9.8 Le associazioni religiose...» 158 2.9.9 Le confraternite...» 159 2.9.10 Gli istituti religiosi per il sostentamento del clero...» 160 Parte Terza I rapporti personali e patrimoniali Capitolo 1 I rapporti personali: l assistenza spirituale 1.1 Nozioni introduttive...» 163 1.2 L assistenza spirituale presso le forze armate...» 165 1.3 L assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato...» 167 1.4 L assistenza spirituale nelle istituzioni penitenziarie...» 169 1.5 L assistenza spirituale nelle strutture sanitarie...» 171 Capitolo 2 I rapporti personali: l istruzione religiosa 2.1 L insegnamento della religione nelle scuole pubbliche.» 173 2.2 L insegnamento della religione cattolica nell Accordo del 1984...» 174 2.3 La «facoltatività» dell istruzione religiosa cattolica e le «attività alternative»...» 175 2.3.1 Le prospettive della giurisprudenza amministrativa e costituzionale...» 175 2.3.2 La soluzione della Consulta...» 178 2.4 Status giuridico degli insegnanti...» 179 2.4.1 Attribuzione dell idoneità...» 179 2.4.2 La revoca dell idoneità...» 181 2.4.3 L accesso all incarico...» 181 2.5 L insegnamento della religione nelle scuole delle Regioni di confine...» 182

Indice generale 9 2.6 L insegnamento della religione nelle scuole ai sensi delle Intese ex art. 8 Cost... pag. 183 2.7 Le scuole confessionali...» 185 2.7.1 Diritto allo studio ed istituzione di scuole confessionali.» 185 2.7.2 Le scuole paritarie...» 186 2.7.3 Stato giuridico degli insegnanti nelle scuole confessionali...» 187 2.7.4 I docenti dell Università Cattolica del Sacro Cuore...» 187 2.7.5 Il riconoscimento delle lauree in teologia e degli altri titoli accademici in discipline ecclesiastiche...» 188 Capitolo 3 I rapporti personali: la tutela penale del fenomeno religioso 3.1 La tutela penale del fenomeno religioso nel codice Rocco...» 189 3.2 L evoluzione nella giurisprudenza costituzionale...» 190 3.3 La depenalizzazione dei reati minori e la riforma dei reati di vilipendio...» 191 3.4 La libertà religiosa, cause di giustificazione, circostanze aggravanti ed attenuanti...» 193 3.5 La responsabilità amministrativa degli enti ecclesiastici» 196 3.6 La discriminazione per motivi religiosi...» 198 3.7 Alcuni specifici aspetti penalistici connessi al fenomeno religioso...» 199 3.7.1 Il suono delle campane...» 199 3.7.2 Il reato delle pratiche di mutilazione e lesione degli organi genitali femminili...» 200 Capitolo 4 I rapporti personali: il matrimonio 4.1 Il matrimonio «concordatario»: genesi, evoluzione e crisi dell istituto...» 201 4.2 Il matrimonio concordatario nell Accordo del 1984...» 203 4.2.1 Autonomia della volontà degli effetti civili...» 203 4.2.2 Le pubblicazioni...» 204 4.2.3 La celebrazione e gli altri adempimenti di competenza del ministro di culto...» 206 4.3 La trascrizione dell atto di matrimonio...» 208 4.3.1 Il procedimento di trascrizione: i requisiti degli sposi...» 208

10 Indice generale 4.3.2 Trascrizione tempestiva... pag. 210 4.3.3 Trascrizione tardiva...» 210 4.3.4 Trascrizione ritardata...» 212 4.4 Il matrimonio canonico celebrato all estero...» 213 4.5 I limiti di trascrivibilità delle forme speciali di matrimonio...» 214 4.6 La giurisdizione sulle cause di nullità matrimoniale...» 215 4.6.1 Nozioni introduttive...» 215 4.6.2 La tesi della fine della riserva di giurisdizione...» 216 4.6.3 La tesi della sopravvivenza della riserva di giurisdizione» 221 4.6.4 La tesi del riparto di giurisdizione...» 223 4.7 Non delibabilità dei provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato...» 224 4.8 Il procedimento di delibazione...» 224 4.9 Gli accertamenti della Corte d Appello...» 226 4.9.1 L attività svolta dalla Corte d Appello...» 226 4.9.2 La non contrarietà della sentenza ecclesiastica all ordine pubblico italiano...» 228 4.10 La provvisionale di competenza della Corte di Appello.» 231 4.11 La cessazione degli effetti civili e la delibazione della sentenza ecclesiastica...» 232 4.12 Matrimonio davanti ai ministri delle confessioni diverse dalla cattolica: celebrazione ed effetti civili...» 233 4.12.1 Nozioni introduttive...» 233 4.12.2 Il sistema dettato dalla legge sui culti ammessi...» 234 4.12.3 Il sistema dettato dalle Intese...» 235 Capitolo 5 I rapporti patrimoniali: il finanziamento delle attività di religione e di culto 5.1 I mezzi per l attività di religione e di culto...» 237 5.1.1 Le entrate di diritto privato...» 237 5.1.2 Le entrate di diritto pubblico: il sistema dei rapporti finanziari dello Stato in favore della Chiesa cattolica...» 240 5.1.3 Il finanziamento delle confessioni diverse dalla cattolica..» 241 5.1.4 Altre forme di finanziamento pubblico...» 242 5.1.5 La destinazione agli enti ecclesiastici del cinque per mille del gettito IRPEF per finalità di volontariato e di ricerca...» 243 5.2 Il sostentamento del clero...» 244

Indice generale 11 5.2.1 L abbandono del sistema beneficiale... pag. 244 5.2.2 Gli Istituti per il sostentamento del clero...» 244 5.2.3 La remunerazione del clero cattolico...» 246 5.2.4 Le controversie in materia di remunerazione dei sacerdoti...» 247 5.2.5 Gli aspetti previdenziali nel sostentamento del clero...» 249 Capitolo 6 I rapporti patrimoniali: le cose destinate all esercizio della libertà religiosa 6.1 Gli edifici di culto...» 251 6.2 Gli edifici di culto nel codice civile...» 253 6.3 Alcuni aspetti peculiari della disciplina civilistica in materia di destinazione al culto degli edifici...» 254 6.4 L art. 831, co. 2, c.c. e le confessioni di minoranza...» 255 6.5 Gli edifici del culto ebraico...» 256 6.6 Il Fondo edifici di culto...» 256 6.7 Costruzione e manutenzione degli edifici di culto...» 257 6.8 Gli edifici di culto delle confessioni di minoranza...» 259 6.9 I sepolcri e le cappelle funerarie...» 260 6.10 Le sepolture ebraiche...» 260 6.11 Le cose mobili destinate al culto...» 261 6.12 La tutela del patrimonio storico ed artistico...» 262 6.12.1 Le fonti normative di riferimento...» 262 6.12.2 L intesa tra il Ministero e la CEI del 26 gennaio 2005...» 263 6.12.3 L Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica...» 264 6.12.4 Gli archivi e le biblioteche degli enti ecclesiastici...» 264

Parte Prima Profili generali del diritto ecclesiastico

Capitolo 1 Il diritto ecclesiastico: nozione ed evoluzione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Percorso di lettura Il diritto ecclesiastico è quella branca del diritto pubblico che studia la disciplina del fenomeno religioso nell ordinamento statale; capire, pertanto, quali rapporti si sono storicamente instaurati tra lo Stato e le confessioni religiose presenti sul suo territorio rappresenta un elemento di fondamentale importanza per lo studio della materia. A tale scopo saranno esaminati i diversi sistemi sui quali si sono fondati tali rapporti: quello unionista, che contempla una stretta unione del potere politico con quello religioso (a titolo esemplificativo si ricordano il cesaro-papismo, i regimi teocratici e quelli giurisdizionalisti), quello separatista, in base al quale lo Stato si disinteressa totalmente della religione, la quale rientrerà nella libera disponibilità del singolo cittadino, e quello dei Concordati, che prevede la predisposizione di uno strumento negoziale che disciplini i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. La trattazione del capitolo si concluderà con un breve excursus storico che traccerà l evoluzione legislativa e dottrinale del moderno diritto ecclesiastico italiano. 1.1 Definizione del diritto ecclesiastico Il diritto ecclesiastico rappresenta quella branca della scienza giuridica, e più in particolare del diritto pubblico, rivolta a studiare, nella sua globalità, la disciplina del fenomeno religioso all interno dell ordinamento statale. Esso è diritto statuale e si distingue nettamente dal diritto canonico, che riguarda l ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, come da ogni altro ordinamento confessionale. Le norme confessionali sono giuridicamente rilevanti unicamente se esplicitamente richiamate dal nostro ordinamento attraverso le tradizionali figure, tipiche del diritto internazionale privato, del rinvio materiale o recettizio e della presupposizione.

16 Parte Prima Profili generali del diritto ecclesiastico Le norme di diritto ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, ma si rinvengono in diverse fonti del nostro ordinamento giuridico: dalla Costituzione al codice civile, dal codice penale ai codici di procedura civile e penale, fino alle varie leggi amministrative o finanziarie o in quelle concernenti il diritto del lavoro o commerciale. Accanto a norme statali di questo tipo, tendenzialmente di natura unilaterale, esistono numerose norme di origine bilaterale la cui valenza risulta estranea all ordinamento fintantoché non assumono vigore al suo interno attraverso leggi di esecuzione, come avviene per i concordati, o con leggi di approvazione, nelle quali si sostanzia l impegno che lo Stato ha assunto con le singole confessioni. Il diritto ecclesiastico tende ad interessarsi sia della disciplina concernente le confessioni religiose, quali che esse siano, sia della disciplina inerente ai singoli individui in quanto appartenenti ad una di tali confessioni ovvero, anche in quanto non professino alcuna religione. L attenzione del moderno diritto ecclesiastico si viene quindi a porre lungo due principali direttrici: l una incentrata sulla dimensione organizzativa e sociale del fenomeno religioso, l altra focalizzata sulla dimensione della libertà individuale del singolo all interno e al di fuori di una confessione religiosa. La qualifica come ecclesiastica di una norma non deriva dalla fonte da cui essa promana, ma dal suo oggetto e dai suoi contenuti materiali. 1.2 I rapporti tra Stato e Chiesa 1.2.1 Nozioni introduttive Nel corso della sua evoluzione storica il diritto ecclesiastico è risultato fortemente condizionato dalle dominanti circostanze ideologiche, storiche e politiche del momento, proprio come esso è risultato costantemente esposto al loro continuo mutare. Nella storia occidentale i rapporti tra Stato e Chiesa, principale oggetto del diritto ecclesiastico, sono stati regolati da due antitetici principi cardine, quello di unione o quello di separazione, i quali hanno però assunto una diversa natura nel corso del tempo e dello spazio.

Capitolo 1 Il diritto ecclesiastico: nozione ed evoluzione dei rapporti Stato-Chiesa 17 1.2.2 Il sistema unionista Il sistema unionista, che contempla una stretta unione del potere politico con quello religioso, ha assunto diverse forme nel corso dei secoli, ma tra le più rilevanti possiamo ricordare quelle consistenti nel: cesaro-papismo. È uno dei più risalenti sistemi di rapporti di natura unionista tra Stato e Chiesa conosciuti nella cultura occidentale. Esso consiste nella totale identificazione tra potere spirituale e potere politico secondo un sistema di subordinazione della Chiesa allo Stato. Esempi storici di cesaro-papismo sono dati all interno del Corpus juris civilis giustinianeo o nell ancor più recente regime zarista; teocrazia. È un sistema che prevede la totale soggezione dello Stato alla Chiesa; non si è mai realizzato pienamente all interno dei moderni sistemi politici europei, sebbene quello della potestas directa in temporalibus sia stata una costante aspirazione dei pontefici del passato. Evoluzione più moderna del sistema teocratico è stata la dottrina della potestas indirecta in temporalibus elaborata dal Cardinale Bellarmino nella sua opera De Summo Pontifice del 1581 e ripresa più volte in tempi recenti dalla dottrina (basti pensare ai documenti degli ultimi pontefici ed a quelli del Concilio Vaticano II). La configurazione della potestas indirecta è, ovviamente, mutata nel passaggio dall età della Stato assoluto a quello dello Stato liberale. Nel primo caso la potestas poteva essere esercitata nei confronti del sovrano cattolico in quanto suscettibile di peccare; nel secondo caso, in cui la sovranità appartiene al popolo, la potestas può essere esercitata influendo sui fedeli elettori affinché orientino le loro scelte nel senso indicato dall autorità ecclesiastica (tanto che una dottrina ancor più recente parla di potestas directiva o mediata). Concreti esempi storici di regime teocratici sono stati quello istituito da Calvino a Ginevra nel 1535, la repubblica fondata in Nord America dai padri pellegrini sbarcati dal Mayflower, ovvero il regime istituito in Iran successivamente alla Rivoluzione del 1979; giurisdizionalismo. Il sistema giurisdizionalista si è diffuso principalmente con il sorgere del moderno Stato Nazionale e con l affermarsi del principio «Princeps in regno suo est imperator», in base al quale il monarca deteneva la suprema potestà sul proprio territorio e, quindi, era svincolato da ogni influenza esterna, fosse stata finanche quella dell Imperatore o del Papa. In base ad un tale assunto, il Principe era portato a dominare su qualsiasi altra potestà o ceto esistente sul territorio, anche se preesistenti. In questa prospettiva l organizzazione della Chiesa (cattolica o riformata) non poteva, di certo, rappresentare un eccezione.

18 Parte Prima Profili generali del diritto ecclesiastico Tale sistema ha assunto nel tempo e nelle diverse realtà nazionali varie denominazioni. Si è così avuto il «territorialismo» in Germania, il «Gallicanesimo» in Francia, il «Giuseppinismo» o «Febbronianesimo» (dai nomi, rispettivamente dell imperatore Giuseppe II e del teologo e vescovo Giustino Febronio nei territori dell impero austriaco), «Leopoldismo» in Toscana (dal nome del Granduca Leopoldo I) o «Tanuccismo» a Napoli (dal nome del ministro Tanucci). In sintesi, la vasta gamma dei poteri propri dello Stato nei sistemi giurisdizionalisti sono tradizionalmente classificati secondo due filoni: poteri rivolti a proteggere la Chiesa e poteri rivolti a proteggere la sovranità statale dalle ingerenze ecclesiastiche. Entrambi questi poteri andavano a formare quella tradizionale ed essenziale prerogativa regia definita come jura maiestatica circa sacra, e persino in sacris negli Stati protestanti. 1.2.3 Il sistema separatista Il separatismo rappresenta quel sistema di rapporti tra Stato e Chiesa in base al quale lo Stato si disinteressa totalmente della religione, la quale rientrerà nella libera disponibilità del singolo cittadino, rappresentando unicamente un mero fatto privato. In base ad una tale concezione anche il sistema di rapporti tra lo Stato e la Chiesa non rappresenta più un problema di diritto pubblico, quanto piuttosto un problema inerente a quella branca del diritto civile che regola le libertà di religione ed i diritti delle confessioni religiose. Tale sistema è il frutto di una lunga e variegata storia di idee e realizzazioni e ciò ha comportato una evidente differenziazione tra le varie forme di separatismo volta per volta affermatesi nel tempo e nello spazio. In estrema sintesi si può dire che, storicamente, i più emblematici modelli di separatismo possono essere ricondotti: alla tradizione anglosassone e nordeuropea, di forte ispirazione protestante, che prende avvio da un atteggiamento di grande favore nei confronti del fenomeno religioso e delle Chiese in particolare, di cui vuole solo eliminare quegli aspetti di più marcato fanatismo ed intolleranza. Una tale impostazione trova una evidente realizzazione nel modello di separatismo nato negli Stati Uniti d America in seguito alla Rivoluzione Americana, lì dove il nuovo Stato si proclama, ed è, amico di tutte le religioni, nella consapevolezza che il senso religioso ed il pluralismo confessionale rappresentino uno strumento di forza e sostegno, anziché di divisione e conflitto per la collettività; alla tradizione culturale formatasi in area cattolica ed identificabile principalmente nell illuminismo francese, nella quale prevale un più

Capitolo 1 Il diritto ecclesiastico: nozione ed evoluzione dei rapporti Stato-Chiesa 19 marcato atteggiamento di ostilità nei confronti della religione, vista nella sua connotazione di «superstitio», da combattere attraverso il lume della ragione. Una tale concezione comporta la nascita, in molti Stati europei ed in particolare nella Francia rivoluzionaria, di una forma di separatismo animato da una forte connotazione antireligiosa. 1.2.4 I Concordati Parallelamente al sistema unionista ed a quello separatista occorre menzionare, soprattutto per la sua rilevanza storico-giuridica e per la frequenza con cui è stato adottato (anche in tempi assai recenti), il sistema dei concordati. Tale sistema di rapporti tra Stato e Chiesa (principalmente con la Chiesa cattolica, ed ancora più specificamente con la Santa Sede, in quanto soggetto di diritto internazionale) si realizza attraverso la predisposizione di uno strumento negoziale, generalmente ritenuto di natura internazionalistica o comunque di diritto esterno, destinato a disciplinare le materie di comune interesse (le cosiddette res mixtae). Il Concordato rappresenta, di regola, un accordo a carattere transattivo, attraverso il quale le parti contraenti si impegnano reciprocamente a tenere un dato comportamento nell ambito della sovranità territoriale dello Stato stipulante. Storicamente il concordato ecclesiastico, il cui primo evidente esempio è dato dal Concordato di Worms del 1122, è convissuto con il sistema giurisdizionalista, divenendo, anzi, spesso uno strumento di legittimazione, nei confronti della Santa Sede, di quegli strumenti giurisdizionalisti introdotti in precedenza, unilateralmente, dallo Stato. Esempi storici di concordato sono quelli della Santa Sede con lo Stato italiano del 1929, con l Austria e la Germania del 1933, con il Portogallo nel 1940 o con la Spagna nel 1953. 1.3 Le radici storiche del diritto ecclesiastico italiano L evoluzione legislativa e dottrinale del moderno diritto ecclesiastico italiano può essere sinteticamente ricondotta a tre fasi: il primo periodo è quello liberale (dal 1848 al 1929), caratterizzato da una legislazione unilaterale di stampo giurisdizionalista. Esempio tipico ne sono le leggi eversive del 1848, 1855, 1866, 1867 in base alle quali lo Stato si riteneva competente a giudicare quali enti ecclesiastici fossero utili alla società e quali no, proprio come si riteneva proprietario degli stessi beni ecclesiastici; esempio ne è la legge delle guarentigie del 13 maggio 1871, n. 214 la quale, oltre che assicurare tutta una seria di li-

20 Parte Prima Profili generali del diritto ecclesiastico bertà in materia religiosa, si preoccupò di disciplinare unilateralmente la situazione della Santa Sede. Parte autorevole della dottrina (Ruffini) ha parlato, per questo periodo, di giurisdizionalismo liberale; il secondo periodo (dal 1929 al 1948) si incentra sui Patti Lateranensi del 1929 e sulla ripresa delle trattative bilaterali. In questa fase la dottrina ecclesiasticistica, informata ai principi istituzionalisti del Santi Romano, pone le relazioni tra Stato e Chiesa sul piano del diritto internazionale, in quanto rapporti tra ordinamenti giuridici primari. I Patti si vengono a caratterizzare per il fatto che tali rapporti non si fondano più sulla base di una disciplina unilaterale dettata dallo Stato e subita dalla Chiesa, ma su un accordo condiviso, fondato sull equilibrio delle rispettive esigenze e sull incontro delle volontà delle parti contraenti; la terza fase (dal 1948 ai giorni nostri) è quella intervenuta in seguito all entrata in vigore della Costituzione repubblicana e, se da un lato risulta confermare la logica della contrattazione bilaterale tra Stato e confessioni religiose, dall altro è arricchita da una serie di nuovi valori e principi, secondo una impostazione generale che tenda a leggere anche una tale materia sulla base di uno schema costituzionalmente orientato.