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N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 670 del 2016, proposto da: Annarita G., Andrea C., rappresentati e difesi dagli avv. Marco C., Ida Di C., con domicilio eletto presso l Ufficio di Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, --- in assenza di domicilio eletto in Roma; contro Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Cherubina C., Elisabetta L., Massimo Boccia N., con domicilio eletto presso l Ufficio Legale dell Inps in Roma Via Cesare B. n. ---; per l'annullamento dell Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l espletamento

degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali, nella parte in cui all art. 1 si prevede che sono incompatibili con l assunzione dell incarico i medici che al momento della sottoscrizione del contratto svolgano o abbiano svolto qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati negli ultimi tre anni, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto che il ricorso appare inammissibile per difetto di giurisdizione; Considerato che con esso i ricorrenti impugnano l avviso di selezione pubblica con il quale l INPS ha inteso individuare i medici specialisti da inserire nel contingente di 900 posti a contratto a tempo determinato nella branca di medicina legale e/o nella altre branche di interesse istituzionale per assicurare l espletamento degli adempimenti medico istituzionali; Considerato che avverso tale bando gli interessati deducono: 1) violazione degli articoli 2, 3 18 Cost., violazione del principio di proporzionalità di cui all art. 97 Cost. e dell art. 1 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per violazione dei principi del favor partecipationis e della par condicio fra concorrenti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione dell art.

20 del D.L. n. 78/2009; violazione degli articoli 35, 36 e 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, irrazionalità ed incongruità manifesta; Rilevato che ancorché qualificato come avviso di selezione pubblica il bando indica espressamente l oggetto della selezione quale incarico per la stipulazione di un contratto a tempo determinato, sicchè non è possibile configurare alcuna instaurazione di un rapporto di impiego pubblico per i vincitori della selezione in questione, con conseguente esclusione di qualsiasi possibile richiamo all art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001, stante il quale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto pure al riguardo sostenuto dalla sezione con la sentenza 29 gennaio 2015, n. 1709 e dalla giurisprudenza nella stessa citata ((T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 19 febbraio 2013 n. 401; T.A.R. Calabria Catanzaro sez. II, 5 luglio 2007 n. 934, riguardante, quest ultima, l analoga ipotesi di una bando definito avviso pubblico di selezione); Rilevato che per di più stante la regola di giurisdizione enucleata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8522 del 29 maggio 2012 per aversi procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, mentre quella in esame non ha ad oggetto una procedura di assunzione di pubblici dipendenti finalizzata al loro inserimento in organico o alla loro progressione da un area professionale ad un altra nell ambito del preesistente rapporto di lavoro pubblico, ma ha per oggetto la formazione di elenchi preordinati alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione

professionale a medici esterni all amministrazione con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; Ritenuto che pertanto ai sensi dell art. 11 del Codice del Processo Amministrativo il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e vada ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda; Considerato che, quanto alle spese di lite, possono essere compensate; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenti pronunce in motivazione indicate. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente FF Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore Alfredo Storto, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/02/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)