CODICE GARA:

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Allegato A REGIONE VENETO AZIENDA ULSS N.15 ALTA PADOVANA PROCEDURA APERTA O PER LA FORNITURA DI FILI DI SUTURA PER L AZIENDA ULSS N. 15 ALTA PADOVANA. CAPITOLATO D ONERI CODICE GARA: 4645850

Indice PREMESSA Art. 1 Oggetto, quantità e caratteristiche della fornitura Art. 2 Durata del contratto Art. 3 Deposito cauzionale definitivo Art. 4 Revisione prezzi Art. 5 Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici Art. 6 Aggiornamento tecnologico Art. 7 Forniture supplementari Art. 8 Esecuzione del contratto consegne Art. 9 Verifiche di qualità nell esecuzione del contratto Art. 10 Garanzia/scadenza Art. 11 Salute e sicurezza sul lavoro Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Art. 12 Pagamenti del corrispettivo fatturazione Art. 13 Contestazioni e controversie penali Art. 14 Clausola risolutiva espressa Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 16 Contratto Art. 17 Foro competente Art. 18 Clausola finale Procedura Criterio di aggiudicazione Durata Importo totale a base d asta Euro Responsabile del procedimento Referente dell Istruttoria Procedura aperta Offerta economicamente più vantaggiosa 3 anni 805.719,00= IVA esclusa Dott. Nunzio Ianiri Rag. Giulietta Vanin

Art. 1 Oggetto, quantità e caratteristiche della fornitura Il presente Capitolato d Oneri ha per oggetto la fornitura, per il periodo di 36 (trentasei) mesi, di Fili di Sutura. Le caratteristiche dei prodotti da fornire, per ciascun lotto, sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico, Allegato A/1, al presente Capitolato d Oneri. Nello stesso Capitolato Tecnico sono, altresì, fissati ed indicati, per ciascun lotto, il prezzo a base d asta (IVA esclusa), che non dovrà essere superato, pena l esclusione dalla gara, e i quantitativi da fornire. I quantitativi indicati per ciascun lotto nell Allegato A/1 sono puramente indicativi e potranno variare in base alle effettive esigenze dell Azienda Ulss entro il limite del 20%, senza che per questo l aggiudicatario possa rivendicare diritti o pretese di sorta. Art. 2 Durata del contratto Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione dell efficacia dell aggiudicazione definitiva. Le imprese aggiudicatarie, in caso di scadenza del contratto avranno l obbligo di continuare la fornitura, per un ulteriore periodo di 180 giorni nel caso in cui non si sia potuto procedere in tempo utile all espletamento della successiva procedura di aggiudicazione. L Azienda Ulss, in ogni caso, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura centralizzata regionale o di area vasta. A tal fine la ditta è tenuta a sottoscrivere espressamente la seguente dichiarazione: DICHIARO DI ACCETTARE LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO, CON PREAVVISO DI ALMENO 30 GIORNI, NEL CASO IN CUI VENGA ATTIVATA ANALOGA FORNITURA TRAMITE FORNITURA CENTRALIZZATA REGIONALE O DI AREA VASTA. Timbro e firma Art. 3 Deposito cauzionale definitivo Le Ditte aggiudicatarie, a garanzia dell esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l Azienda Ulss abbia eventualmente pagato in più durante l esecuzione della fornitura, dovranno costituire un deposito cauzionale definitivo, con riferimento all intero valore del singolo lotto. Le ditte saranno tenute alla costituzione dello stesso entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell Azienda Ulss 15. L ammontare della cauzione è pari al 10% dell importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell Impresa obbligata in base all art. 1944 del c.c. e la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Si precisa che, come previsto dalla Determinazione n. 7 dell 11.09.07 dell Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l importo della cauzione può essere ridotto del 50% qualora la Ditta sia in possesso di certificazione del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/2006. In tal caso, la Ditta aggiudicataria deve specificare il possesso di tale requisito e allegare al deposito costituito la relativa documentazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto, secondo quanto previsto dall art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., nei confronti dell Azienda ULSS e va reintegrato qualora l Azienda ULSS medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell Azienda ULSS, sorge in quest ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 15 (Clausola risolutiva espressa art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Fermo restando quanto precisato nell ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006. Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre il termine contrattuale, la garanzia dovrà essere anch essa prorogata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, con validità di almeno 120 giorni oltre la nuova scadenza contrattuale. Art. 4 Revisione prezzi Per il primo anno di fornitura i prezzi rimarranno fissi ed invariabili, salvo diverse disposizioni normative che dovessero intervenire. Successivamente i prezzi contrattuali saranno soggetti a revisione ai sensi di quanto previsto dall art. 115 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all art. 7, comma 4, lettera c), e comma 5, del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, o, in mancanza, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad altro ogni altro mese ed anno precedente. Ai sensi dell art. 115 del D. Lgs 163/2006, la revisione del prezzo viene concordata dal Responsabile del Procedimento e deliberata dal Direttore Generale dell Azienda Ulss sulla base di un istruttoria cui, a richiesta, può partecipare anche il richiedente e dall esito della quale viene definito il nuovo prezzo. Art. 5 Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici

I dispositivi offerti dovranno essere in possesso del Marchio CE e la Ditta in relazione a quanto proposto deve aver ottemperato agli obblighi di comunicazione e informazione previsti dall art. 13 del D. Lgs 46/97 (iscrizione in Banca Dati presso il Ministero della Salute). Prima dell inizio della fornitura, l Azienda Ulss provvederà a verificare, ai sensi dell art. 5 del Decreto Ministeriale 21-12-2009, l ottemperanza agli obblighi di comunicazione ed informazione previsti dall art. 13 del Decreto Legislativo 24-02-1997, n. 46 e dalle corrispondenti previsioni del Decreto Legislativo 14-12-1992, n. 507, così come modificati con D. Lgs 25-10-2010, n. 37. Art. 6 Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui le ditte aggiudicatarie immettano nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione o in affiancamento a quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite in sede di gara. Spetta all Azienda Ulss la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Qualora con proprio giudizio insindacabile l Azienda Ulss li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo la ditta è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione. In caso contrario verrà considerata inadempiente, con le conseguenze di cui ai successivi articoli 14 e 15 del presente Capitolato d Oneri. Art. 7 Forniture supplementari L Azienda ULSS si riserva la facoltà di acquistare, per tutta la durata del contratto, suture non ricomprese nei singoli lotti della presente richiesta di offerta ma appartenenti alla stessa tipologia applicando lo sconto sul listino proposto in sede di gara. La ditta dovrà, pertanto, inserire, nella sola Busta dell Offerta Economica il Listino Prezzi relativo sul quale, in caso di acquisto di suture diverse da quelle presentate in offerta economica, dovrà applicare almeno la stessa percentuale di sconto concessa sui prodotti presenti in offerta economica. Qualora la percentuale di sconto applicata sui prodotti presenti in offerta economica sia diversa da articolo ad articolo, la ditta dovrà indicare una percentuale unica di sconto da utilizzare, in caso di acquisto, sui rimanenti fili presenti a Listino. Art. 8 Esecuzione del contratto consegne Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei dispositivi richiesti secondo quanto disposto nel presente Capitolato d Oneri. La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura emesso dall Azienda Ulss e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate. I quantitativi indicati nei singoli ordini saranno relativi al numero di fili o di bobine e NON alle confezioni e terranno conto dei confezionamenti indicati in offerta; i prezzi unitari indicati nei singoli ordini saranno pertanto riferiti al singolo filo o alla singola bobina e non alle confezioni. I dispositivi consegnati dovranno essere esattamente conformi a quelli offerti, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente richiesta e presentata, che sarà conservata dall Azienda Ulss ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.

Il giudizio sull accettabilità o meno dei dispositivi è riservato al personale competente; la firma di ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all atto di utilizzo del dispositivo. L accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Il fornitore deve effettuare le consegne dei dispositivi entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine emesso dall U.O. Approvvigionamenti. Il fornitore deve, inoltre, eseguire le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura (porto franco). Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell ambito delle singole consegne. I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell ordine dell Azienda Ulss e l esatta indicazione delle quantità e della tipologia del prodotto. In situazioni di particolare necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della richiesta. Art. 9 Verifiche di qualità nell esecuzione del contratto La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista. L accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell accettazione e accertati successivamente al momento dell effettivo utilizzo presso le Unità Operative. L Azienda Ulss si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Eventuali spese per verifiche qualitative saranno a carico dell Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. L Azienda Ulss si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare presso altre Imprese il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l eventuale risarcimento dei danni subiti. I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni.

In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, l Azienda Ulss potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell Azienda Ulss, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. Art. 10 Garanzia/scadenza Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista. Art. 11 Salute e sicurezza sul lavoro Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Trattandosi di fornitura che prevede la consegna di dispositivi medici rientranti nella fattispecie prevista all art. 26, comma 3 bis, del Dlg. 81/2008, così come modificato dal successivo D.Lgs 106/2009, si esclude preventivamente la predisposizione del DUVRI e conseguentemente si precisa che la stima dei costi della sicurezza per i rischi da interferenza è pari a ZERO. Art. 12 Pagamenti del corrispettivo fatturazione Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all Azienda Ulss, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell ordine, dell esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e avverranno a mezzo mandato del Tesoriere dell Azienda Ulss. L Azienda Ulss può sospendere, ferma restando l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Art. 13 Contestazioni e controversie penali L impresa aggiudicataria è soggetta all applicazione delle penali sotto riportate. In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti l Azienda Ulss respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l Azienda ULSS potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali

maggiori spese sostenute. Nel caso, invece, di ritardata consegna dei prodotti richiesti rispetto ai termini stabiliti all art. 8 del presente Capitolato, l Azienda Ulss, oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare in misura giornaliera (per ogni giorno solare di ritardo successivo alla scadenza dei termini indicati nel precedente art. 8), pari all 1 dell ammontare netto contrattuale per un massimo di 30 giorni e comunque complessivamente non superiore al 10% dell ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno della Ditta inadempiente. L ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l impresa ha in corso con l Azienda Ulss, a fronte dell obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell Azienda Ulss stessa. L addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo del pagamento della penale medesima. Nel caso, infine, di prodotti sospesi e posti sotto sequestro dall Autorità Giudiziaria la Ditta dovrà sostituire i relativi quantitativi e accollarsi i conseguenti oneri di spesa. Art. 14 Clausola risolutiva espressa L Azienda Ulss in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. diffida ad adempiere). L Azienda Ulss, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto anche nei seguenti casi: in caso di frode accertata nella fornitura; in caso di sospensione dell attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all Azienda Ulss il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all Impresa inadempiente. All Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall Azienda Ulss rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l incameramento del medesimo da parte dell Azienda Ulss e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari Alla Ditta assegnataria sarà richiesta, pena la nullità assoluta del contratto, la firma di specifica clausola attestante che la stessa assume tutti gli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. Art. 16 Contratto

Il contratto sarà concluso tramite scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell art. 1326 e ss. del Codice Civile. Art. 17 Foro competente Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l Azienda Ulss sarà competente esclusivamente il Foro di Padova. Art. 18 Clausola finale Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d oneri, valgono le Condizioni Generali di Contratto visionabili sul sito aziendale www.ulss15.pd.it, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. L impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d oneri e di averne compreso la portata e gli effetti. DATA PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma) Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole: Art. 2 Art. 4 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 17 Durata del contratto; Revisione prezzi; Forniture supplementari; Esecuzione del contratto consegne; Verifiche di qualità nell esecuzione del contratto; Pagamenti del corrispettivo fatturazione; Contestazioni e controversie penali; Clausola risolutiva espressa; Tracciabilità dei flussi finanziari; Foro competente. DATA PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE (indicare generalità, qualifica e firma)