INSEGNE DI ESERCIZIO (ART. 82/V)

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Transcript:

INSEGNE DI ESERCIZIO (ART. 82/V) NORMA GENERALE Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. La collocazione delle insegne di esercizio lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme del presente articolo. Nell'interno dei centri abitati la competenza è comunale e l autorizzazione semplificata (AS) viene rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico dell Edilizia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6,00 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20,00 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l attività sia superiore a 100,00 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100,00 mq, fino al limite di 50,00 mq. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati entro la perimetrazione dei centri abitati non devono superare la superficie di 6,00 mq. Per quanto riguarda le insegne di esercizio valgono le seguenti disposizioni particolari per la loro installazione:

TIPOLOGIE PER LE VETROFANIE NON OCCORRE AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA

SI DEFINISCONO spazio sopra luce delle vetrine : la fascia, contenuta nell apertura di facciata, posizionata al di sopra del serramento di vetrina, destinata ad integrare l illuminazione naturale del locale o alla collocazione dell insegna d esercizio; fascia portinsegna : il vano, realizzato nella muratura di facciata, collocato al di sopra dell apertura di vetrina, destinato alla collocazione dell insegna d esercizio. PRESCRIZIONI PER INTERVENTI IN CENTRO STORICO INSEGNE DI ESERCIZIO a) nel caso di insegne particolari (banche, enti, assicurazioni, ecc.) sono ammesse in facciata soltanto insegne monodicitura realizzate con lettere singole scatolari opache a luce indiretta; b) non sono ammesse targhe pubblicitarie sulle finestre dei fabbricati o sulle ringhiere dei balconi; c) in tutti i casi, ogni tipo di insegna d esercizio dovrà essere realizzata con un solo colore di fondo ed un solo colore per la dicitura, salvo i casi di marchi registrati nazionali; d) la larghezza dell insegna non potrà in ogni caso superare la larghezza della vetrina; e) le insegne d esercizio a cassonetto (tipologia C e C1), non dovranno, in ogni caso, avere sporgenza superiore alla profondità della fascia portinsegna o del sopra luce di vetrina, in modo tale da essere collocate sempre a filo facciata; f) nel caso in cui per le insegne di esercizio a cassonetto (tipologie C e C1) non sia possibile la realizzazione della fascia portinsegna, per motivi di carattere architettonico, legati alle particolari caratteristiche tipologiche di facciata, si potrà adottare esclusivamente la soluzione nello spazio sopra luce; g) non è ammesso alcun tipo di insegna sui fabbricati classificati con la categoria di intervento del restauro scientifico; per tali fabbricati le eventuali insegne già presenti alla data di approvazione del presente Regolamento dovranno essere rimosse; per gli stessi fabbricati sono ammesse solo le targhe con le caratteristiche definite al comma 9 dell articolo 36/V. TARGHE: sono prescritte targhe in ottone o materiale similare con scritta in colore nero; sono ammesse anche targhe in plexiglas o vetro trasparente con scritte in colore nero o grigio. Nel caso di più targhe queste dovranno essere inserite in apposito portatarghe e dovranno avere tutte le stesse caratteristiche; VETROFANIE/DECORAZIONI SUI VETRI: dovranno essere realizzate internamente con apposite vernici o pellicole adesive. Per la loro realizzazione non occorre richiesta di Autorizzazione semplificata

AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI INSEGNA/TARGA Per ottenere il nulla osta all installazione di mezzi pubblicitari occorre presentare al SUE una richiesta di Autorizzazione Semplificata. Oltre al modulo disponibile sul sito internet del comune (www.comune.castelsangiovanni.pc.it servizi on-line sportello unico dell edilizia documenti modello richiesta autorizzazione semplificata) occorrerà allegare la seguente documentazione minima: 1) planimetria catastale oppure cartografia generica nella quale si evidenzi l ubicazione dell intervento 2) benestare in originale della proprietà dell immobile o dell amministratore del condominio o del suolo su cui il mezzo pubblicitario insisterà (qualora la richiesta non sia inoltrata dal proprietario). 3) documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione in relazione all edificio specifico o al punto di installazione; tale documentazione fotografica dovrà inoltre individuare l ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l edificio interessato fa parte; 4) fotomontaggio (partendo dalla foto di cui al punto 2 precedente) dal quale si evidenzi l aspetto finale dell intervento a seguito della posa del mezzo pubblicitario 5) bozzetto del mezzo pubblicitario dove vengano riportate le dimensioni, i colori, i materiali, l eventuale sistema di illuminazione e tutte le caratteristiche necessarie per valutare l opera nel suo contesto casi particolari In linea generale l autorizzazione alla posa del mezzo pubblicitario viene rilasciata dall ente proprietario della strada sul quale è collocato. Fuori dal centro abitato, per insegne posizionate su strade statali, regionali o provinciali l autorizzazione verrà rilasciata direttamente da parte dell ente proprietario della strada senza rivolgere alcuna istanza all amministrazione comunale. All interno del centro abitato l autorizzazione per insegne posizionate su strade statali, regionali o provinciali verrà rilasciata dall amministrazione comunale previo nulla osta da parte dell ente proprietario della strada (da ottenere a cura del richiedente prima della presentazione all amministrazione comunale dell istanza di autorizzazione semplificata). Anche nel caso in cui le insegne siano collocate su una strada comunale ma siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione semplificata da parte dell amministrazione comunale è subordinata al preventivo nulla osta da parte di quest'ultimo (da ottenere a cura del richiedente prima della presentazione all amministrazione comunale dell istanza di autorizzazione semplificata). L unico caso in cui non è necessario il nulla osta preventivo riguarda le sole insegne di esercizio, all interno del centro abitato, ubicate o visibili da strade provinciali. Infatti ai sensi dell art 14 comma 2 della D.G.P. n. 34 del 30/05/2011 le insegne di esercizio installate lungo le strade provinciali, correnti all interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sono rilasciate direttamente dal Comune senza la necessità di acquisire il nulla osta preventivo da parte dell amministrazione provinciale. Si riporta di seguito stralcio della D.G.P. n. 34 del 30/05/2011 con le note più importanti. OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' STRADALE E DELLE SEGNALAZIONI TURISTICHE Art. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI Comma 1 - Si definisce «insegna di esercizio» (Fig. 1) la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (es. bar, fabbrica, negozio, banca, ecc.). Può essere luminosa sia per luce propria che indiretta. Può avere la forma della targa e della vetrofania di cui ai successivi commi 8.c e 8.e. Fig. 1

Comma 8 - Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta. Di seguito si individuano alcune tipologie di impianti di pubblicità o propaganda: comma 8.c Targa: Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l ingresso della sede dell attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non superiore a 1.200 cmq. Essa è utilizzabile solo su una faccia ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell ingresso o nelle pertinenze adiacenti lo stesso. Non può essere luminosa né per luce propria, né indiretta. Comma 8.e Vetrofania: La riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche pittoriche, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Art. 14- NULLA OSTA TECNICI Comma 1. L installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, con il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia. Comma 2. Il Comune, prima del rilascio dell autorizzazione alla installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, deve acquisire il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia.