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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA Il Comune di Tradate con sede legale a Tradate (Va), piazza Mazzini n. 6, C.F. 00223660127 nella persona del Responsabile di Servizio, dott.ssa Mariella Luciani nata a -------------- l XX/XX/XXXX domiciliata per la carica nella sede sopraindicata E La dott.ssa Maria Pia Santini nata a --------- il XX/XX/XXXX residente -------- e domiciliata in ----------- via ------------e C.F. ----------- di seguito denominata per brevità "Collaboratrice"; PREMESSO Che con il presente progetto si vuole garantire all interno dell ufficio di piano una presenza adeguata della figura di assistente sociale con funzione di Coordinatore Tecnico; Che il progetto prevede che la collaboratrice svolga la propria attività all interno dell area piano di zona, con i seguenti obiettivi: - Attività di programmazione; - Attività di pianificazione; - Attività di valutazione; - Coordinamento del Tavolo Tecnico. Che la collaboratrice deve possedere le competenze previste per la figura di coordinatore tecnico dell Ufficio di Piano, derivanti sia dalla sua formazione che dal suo percorso professionale che, la mettano in grado di inserirsi nel lavoro dell ufficio di piano e che, deve inoltre possedere competenza in materia di programmazione, pianificazione, valutazione e coordinamento; Che, con il presente contratto, le parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 2222 e segg. c.c., art. 409, n. 3 del codice di procedura civile e art. 1, comma 116 della Legge n. 311/2004; Verificata l'impossibilità oggettiva dal punto di vista quantitativo di utilizzare le risorse umane disponibili all interno del Comune di Tradate per soddisfare esigenze temporanee di natura sostitutiva e organizzativa; Considerato le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative e che la prestazione avrà ad oggetto un contenuto professionale con competenza specialistica degli incarichi di studio, ricerca e consulenza e che il rapporto di collaborazione sarà caratterizzato dalla continuità della prestazione e da un potere di direzione dell amministrazione; Tenuto conto dell art.1, comma 772 della L. n.296/2006 in quanto compatibile ovvero che i compensi devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e 1

devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento; Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, in considerazione dei reciproci diritti e doveri derivanti dal presente contratto ed essendo intenzione che questi siano legalmente sanciti, le parti, in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti, stipulano quanto segue: ART. 1 - (OGGETTO DELL'INCARICO) La collaboratrice si obbliga a fornire al Comune di Tradate, in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività di assistente sociale di cui in premessa. La collaboratrice dovrà principalmente eseguire le seguenti attività: Coordinamento assistenti sociali dei comuni del distretto Debito informativo con la Regione Lombardia e l ASL Attività di programmazione e affidamento dei servizi previsti nel piano di zona 2009/2011 Per lo svolgimento delle attività in argomento, la collaboratrice sarà coordinata dalla Responsabile dei servizi sociali dr.ssa Mariella Luciani. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nell ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. ART. 2 - (SVOLGIMENTO DELL'INCARICO) La prestazione verrà svolta prevalentemente presso il Municipio di Tradate sito in Tradate (Va) in piazza Mazzini n. 6. ART. 3 - (DOVERI E COMPITI DELLA COLLABORATRICE) Fermi restando gli ambiti di autonomia e flessibilità propri dell attività di cui al presente contratto, la prestazione della collaboratrice dovrà essere coordinata con le necessità e gli obiettivi dell Ente e in particolare con quelle dell ufficio servizi sociali al quale la collaboratrice dovrà fornire tutti i suggerimenti idonei al fine di perseguire al meglio le esigenze e gli obiettivi inerenti l attività di cui in premessa. La prestazione dovrà essere resa personalmente dalla collaboratrice la quale non potrà avvalersi di sostituti. La collaboratrice è tenuta a svolgere l attività di cui all art.1 con la necessaria diligenza tenuto conto del particolare contenuto tecnico e professionale della stessa. La collaboratrice dovrà dedicare alle attività in argomento tutto il tempo necessario per assicurare la completa esecuzione delle stesse. La collaboratrice è tenuta, inoltre, a rispettare le regole organizzative dell Ente e, a garantire comunque una presenza di circa 8 ore settimanali da concordarsi con la Responsabile dell ufficio di piano, per un massimo di n.64 ore per il periodo dal 02.11.2010 al 31.12.2010. La collaboratrice è altresì tenuta a rispettare le direttive per il pieno conseguimento degli obiettivi dell Ente fornite dal Responsabile di Servizio e dalla Referente dell ufficio servizi sociali e, a comunicare alle stesse, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardano il presente contratto e, in modo particolare, quelli che possono compromettere l esatta esecuzione dell attività. La collaboratrice potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dall Ente presso il Municipio di Tradate per le operazioni strettamente connesse con le attività di cui all art.1. La collaboratrice sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti utilizzati per l espletamento delle attività oggetto della collaborazione, con obbligo 2

di risarcimento del danno a lei imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per l Ente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 6, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. La Responsabile dell ufficio di piano verificherà costantemente l attività svolta dalla collaboratrice con riferimento all oggetto del presente contratto. ART. 4 - (SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO) La collaboratrice dichiara di ricevere le informazioni di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 in merito alle situazioni di rischio ed alle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere nello svolgimento dell incarico affidatole. ART. 5 - (DURATA DELL'INCARICO) Il presente contratto si intende stipulato a tempo determinato e per esigenze temporanee con inizio il 02/11/2010 e termine il 31/12/2010 il esclusa ogni tacita proroga. ART. 6 - (CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO) Il corrispettivo per la prestazione che la Collaboratrice renderà nel periodo di cui all art. 5 viene stabilito in 35,00 lordi all ora. Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente previo accertamento scritto del Responsabile di Servizio attestante l esatto adempimento della prestazione. ART. 7 - (SOSPENSIONE DELLA COLLABORAZIONE) Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo: in caso infortunio, fino a guarigione; in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto; in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7 mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo. La collaboratrice dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque entro 24 ore, al Comune l impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso l adozione di eventuali atti conseguenti. ART. 8 (COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI E TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL) Limitatamente al periodo di validità del presente contratto e solo nel caso di utilizzo di locali ed attrezzature messe a disposizione dall Ente, lo stesso provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, attraverso l estensione di apposita polizza assicurativa. 3

ART. 9 - (RIMBORSO DELLE SPESE) Il Comune di Tradate provvederà a rimborsare alla collaboratrice le spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute per l assolvimento delle attività del presente contratto svolti al di fuori del territorio del Comune di Tradate, preventivamente autorizzati dal Responsabile di Servizio.. ART. 10 - (PROPRIETA INTELLETTUALE) Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all autore dell opera o dell invenzione, la titolarità dei diritti economici derivanti dall attività della collaboratrice è regolata dalla normativa nazionale in vigore. ART. 11 - (TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE) Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile art. 409, n. 3 del codice di procedura civile e art. 1, comma 116 della Legge n. 311/2004; la collaboratrice dichiara di essere iscritta all INPS come lavoratrice dipendente e pertanto, ai fini dell applicazione della L. n. 335/95, art. 2, effettuerà denuncia presso il suddetto istituto e prende atto che la quota di contribuzione a proprio carico, pari a 1/3 del 25,75% calcolato sul 100% del compenso, verrà trattenuta dall Ente e da questo direttamente corrisposto all INPS. ART. 12 - (RECESSO) Ai sensi dell art. 2237 del c.c., le parti convengono che possono recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, per causa di forza maggiore o per impedimento oggettivo e soggettivo per lo svolgimento della prestazione, nel pieno rispetto degli obiettivi correlati alle attività di cui all art. 1. A tal fine la relativa comunicazione della parte recedente dovrà avvenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. ART. 13 - (RISOLUZIONE, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO, CONSEGUENZE) Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall art. 1456 c.c., le parti convengono che: la violazione dell obbligo di riservatezza di cui all art. 16 del presente contratto; l esito negativo delle verifiche periodiche sull attività svolta dalla collaboratrice previste dal presente contratto; l esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dalla collaboratrice comporterà la risoluzione di diritto del contratto dalla data di ricezione da parte del destinatario della comunicazione con la quale il Comune di Tradate dichiara la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa con raccomandata con ricevuta di ritorno. ART.14 - (DIRITTI SINDACALI) L esercizio del diritto sindacale avverrà con le stesse modalità disposte dalla normativa vigente e dal contratto decentrato per il personale dipendente. ART. 15 - (MODIFICHE) Il presente contratto potrà essere modificato solo mediante accordo scritto firmato da entrambe le parti. ART. 16 - (REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO) Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso. L imposta di bollo dovuta sul contratto ai sensi della normativa vigente in materia è a carico della collaboratrice. 4

ART. 17 - (OBBLIGO DI RISERVATEZZA) Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo e finanziario di cui la collaboratrice entrerà in possesso nello svolgimento dell incarico di cui trattasi dovranno essere considerati riservati. La collaboratrice compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libera di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non possono arrecare danno al Comune di Tradate. ART. 18 - (TRATTAMENTO DATI) Ricevuta l informativa di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la collaboratrice dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto. ART. 19 - (FORO COMPETENTE) Il presente contratto viene concluso in data 02/11/2010 presso gli Uffici del Comune di Tradate. Le parti convengono la competenza esclusiva della Direzione Provinciale del Lavoro di Varese per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro in relazione all interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto. ART. 20 - (ACCETTAZIONE) Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente. Per accettazione e conferma. Tradate, lì LA COLLABORATRICE Dr.ssa M S IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Dr.ssa MARIELLA LUCIANI Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e ss. del Codice Civile, la collaboratrice dichiara di aver preso attenta visione (e di aver attentamente riletto) di quanto previsto dai suddetti articoli. Tradate, lì LA COLLABORATRICE Dr.ssa M. S. 5