DOMANDA DICHIARA. di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e tutte le deliberazioni validamente adottate dagli organi della Società;



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Alla AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA Soc. Coop. Streda de Doleda n. 10 38032 CANAZEI (TN) Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO Il sottoscritto Titolare/Legale rappresentante della Ditta Individuale/Società Con sede in Via/Piazza n Tel. Fax. Partita IVA Attività svolta Condizione professionale DOMANDA di essere ammesso a Socio dell Azienda per il Turismo della Val di Fassa Soc. Coop. con sede a Canazei Streda de Dolèda n. 10, partita IVA/Codice Fiscale 01855950224, e, sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA di sottoscrivere n. 1 (una) quota di capitale sociale della Azienda per il Turismo della Val di Fassa - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, del valore di Euro 100,00 (Euro cento) e di versarla contestualmente alla sottoscrizione sul conto corrente intestato all Azienda medesima n. 000009032998 presso la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino Filiale di Canazei (ABI 08140 CAB 34520). Si allega alla domanda copia dell avvenuto versamento; di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e tutte le deliberazioni validamente adottate dagli organi della Società; di accettare la clausola arbitrale contenuta all art. 40 e seguenti dello statuto; di impegnarsi, infine, ad inoltrare successivamente la deliberazione dell organo sociale che ha autorizzato la presente domanda di ammissione. Data Timbro e firma

Articolo 6.- (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta e della condizione professionale; c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente statuto. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; g) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; h) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda di ammissione, se presentata prima della convocazione del Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima seduta successiva e, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci. Articolo 40 (Clausola arbitrale) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio; b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da Socio; c) le controversie da componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale e Liquidatori, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

RICHIESTA DI VERSAMENTO A MEZZO BONIFICO ELETTRONICO B E BENEFICIARIO N E F I C I A R I O AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA Soc. Coop. Strèda de Dolèda 10 38032 CANAZEI P.IVA 01855950224 Presso CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ACCREDITARE VI PREGHIAMO DI VOLER VERSARE L IMPORTO DI EURO ENTRO IL 100,00 CAUSALE VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE CIN ABI CAB NR.CONTO AZIENDA SPORTELLO CORRENTE 8140 34520 09032998 Favorite eseguire il presente pagamento mediante bonifico a mezzo rete SITRAD DEBITORE con pagamento in contanti con addebito al conto corr. n data e firma

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA Soc. Coop. Streda de Doleda, 10 38032 CANAZEI (TN) Tel. 0462 602466 fax 0462 602278 QUOTE DI CONTRIBUTO CONTO ESERCIZIO ANNO 2005 Regolamento relativo ai criteri per la determinazione e la suddivisione tra i soci dei contributi in conto esercizio, approvato dall Assemblea dei soci del 30 ottobre 2004. Aziende ricettive alberghiere ed extra alberghiere esercizi categoria quattro stelle **** Euro 45,00/posto letto esercizi categoria tre stelle *** Euro 40,00/posto letto esercizi categoria due stelle ** Euro 35,00/posto letto esercizi categoria una stella * Euro 30,00/posto letto Affittacamere Rifugi escursionistici Campeggi cat. quattro stelle **** Euro 14,00/posto Campeggi categoria tre stelle *** Euro 12,00/posto Campeggi categoria due stelle ** Euro 10,00/posto Campeggi categoria una stella * Euro 8,00/posto Case per ferie Appartamenti N.B: Il numero dei posti letto e della capienza sono quelli risultanti dal provvedimento amministrativo che ne autorizza l esercizio dell attività. Pubblici esercizi, rifugi alpini, ristorazione e commercio Pubblici esercizi, ristorazione e commercio Agenzie immobiliari e di viaggio e consorzi di commercializzazione Agenzie immobiliari e di affittanze Euro 4000,00 Scuole di Sci, Gruppi Guide Alpine Maestri di sci e guide alpine Euro 100,00/per ogni associato Industrie, artigiani, agricoltori, banche e professionisti Organizzazioni del tempo libero, società culturali e sportive, persone fisiche e soggetti collettivi non contemplati nei punti precedenti Tutti gli importi sono da considerarsi IVA esclusa. Canazei, 20 gennaio 2005

Articolo 23.- (Contributi in conto esercizio) I criteri per la determinazione e la suddivisione tra i Soci dei contributi in conto esercizio per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della Società, sono previsti da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei Soci e dovranno tener conto di quanto previsto ai successivi commi per il comparto Comuni e Amministrazioni Pubbliche e del numero e delle dimensioni dei singoli Soci, in relazione a parametri da istituire per ognuno dei seguenti comparti rappresentati nella Società: aziende alberghiere; aziende ricettive extra alberghiere (inclusi i rifugi escursionistici) e campeggi; associazioni di categoria della ricettività turistica; impianti di risalita; pubblici esercizi, rifugi alpini, ristorazione e commercio; agenzie immobiliari e di viaggio e consorzi di commercializzazione; maestri di sci, guide alpine, animatori e accompagnatori turistici; industrie, artigiani e agricoltori; banche e professionisti; organizzazioni del tempo libero, società culturali e sportive, persone fisiche e soggetti collettivi non contemplati nei punti precedenti. I Soci Comuni e Amministrazioni Pubbliche sono tenuti a concorrere solo per l'attività indicata ai punti 1., 2. e 3. dell'art. 4, comma 1, del presente statuto, recante la definizione dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'attività indicata al punto 4. del medesimo articolo e comma. A tal fine sarà predisposta la separazione contabile e amministrativa prevista all'art. 9 comma 8 della Legge Provinciale 11 giugno 2002 n. 8. La quota annuale di contributi in conto esercizio a carico del comparto Comuni e Amministrazioni Pubbliche dovrà essere approvata almeno dai due terzi dei Comuni, prima della data dell'assemblea ordinaria di cui al successivo articolo 26, 2 comma, numero 2. Il contributo in conto esercizio, o eventuali acconti, dovranno essere versati entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione. A titolo di penale per il ritardato pagamento, il Socio inadempiente sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute, gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 3 (tre) punti nel rispetto della normativa in materia di usura. Il pagamento del contributo in conto esercizio non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo, salva la possibilità una volta eseguito, di far valere nei confronti della Società eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura. È data comunque facoltà al Consiglio di Amministrazione di ridurre, sospendere e/o dilazionare in tutto o in parte il contributo in conto esercizio per motivi eccezionali o per motivi di particolare rilevanza. Per patto espresso, i Soci riconoscono che il bilancio di esercizio, una volta approvato dall'assemblea, costituisce, in caso di omissione dei pagamenti di ciascun Socio, anche a titolo di acconto per l'esercizio successivo, prova scritta idonea alla richiesta, da parte della Società e nei limiti stabiliti dalla legge, di decreto ingiuntivo o equivalente provvedimento giudiziario immediatamente esecutivo.