Le categorie del danno non patrimoniale secondo le sezioni unite della corte di cassazione La liquidazione del danno nelle decisioni del giudice civile 1
L ordinanza di rimessione ha investito le SU del compito della riscrittura dell intero sistema del risarcimento del danno. Nel fare questo si è però, forse, andati al di là delle specifiche questioni oggetto del contendere, circoscritte al problema della ammissibilità del danno esistenziale 2
Definizione del D.N.P. Il sistema si ricompatta in un ritrovato bipolarismo. Le S.U. già in chiave di definizione operano uno strappo (scivolamento): 2.3 danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica >> sulla falsariga delle sentenze del 2003. Critica 3
Le SU si inseriscono nella scia di un processo in atto dal 2001 di razionalizzazione-contenimento della liquidazione. Le S.U. chiudono la porta al danno esistenziale, ma con questo cadono tutte le categorie fino ad ora elaborate (poco importa se già positivizzate), ridotte a mere sintesi descrittive. 4
Il sistema della r.c.a. l. 57/2001; artt.138 e 139 Cod. Ass. rispetto al sistema rappresentano un momento di rottura >> passaggio verso un sistema di tipo indennitario >> non si presta a generalizzazioni al campo della R.C. Elementi di rigidità: 138 aumento fino al 30% in presenza di menomazione che incida in modo rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali; Art. 139 aumento fino al 20% con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. 5
Balcanizzazione del danno alla persona: si portano fuori dal biologico il danno estetico; alla capacità sessuale; alla capacità lavorativa generica (concorrenzialità nel mercato del lavoro). Cass. 2311/2007). Si denuncia il sistema tabellare: Cass. 29191/2008: il morale come frazione del biologico 6
La razionalizzazione passa attraverso la riaffermata bipolarità del danno >> tipicità del danno non patrimoniale >> selezione ulteriore mediante i filtri della serietà della lesione e della gravità del danno. Maggiore rigore sul piano della liquidazione evitando duplicazioni. 7
Le SU aprono la porta a scenari inesplorati sul piano della liquidazione. Quello che le SU non dicono: scompare il danno morale?. Scompaiono tutte le voci di danno, che rimangono, dominano i pregiudizi di ogni genere da descrivere compiutamente. 8
Il vero bersaglio erano le microesistenziali, altrimenti definibili come pregiudizi idiosincratici. Infatti, Cass., sez. III, 30-10-2007, n. 22884. aveva riportato il problema del danno da perdita del congiunto/esistenziale nel quadro di una sintesi descrittiva 9
La dominanza un tempo rivestita dal danno biologico, inteso come lesione al fare areddituale, ha ceduto il passo ad un nuovo protagonista: la sofferenza. L esigenza di scongiurare forme di duplicazioni ha portato al centro del dibattito il ruolo della sofferenza e la sua risarcibilità. 10
2.10 La limitazione alla tradizionale figura del cd danno morale soggettivo transeunte va definitivamente abbandonata. Corte cost. 372/1994. Resta in pieno l idea della sofferenza soggettiva da risarcire in tutte le dimensioni anche di carattere permanente (durata e intensità rilevano solo al fine della quantificazione danno in re ipsa? In presenza del reato, anche i pregiudizi derivanti dal non poter più fare ( 3.4.1) sono risarcibili. C è spazio per la perdita dell animale d affezione nella sua dimensione del non poter più fare e non solo come pregiudizio di carattere temporaneo. 11
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. 12
Da questo passo sono scaturite le più disparate interpretazioni: non si deve più risarcire il pregiudizio morale; non lo si può parametrare sul biologico quale quota parte, ma lo si deve liquidare in via autonoma in via equitativa; si devono aumentare indiscriminatamente i valori usati per la componente biologica così da includere la sofferenza; si può semplicemente liquidare la sofferenza, magari perché da reato, come percentuale sul biologico, ma nel quadro di una liquidazione unitaria, cominciando a differenziare le lesioni lievi da quelle non lievi. I limiti della personalizzazione prevista dall art. 138 e 139 valgono anche con riferimento al dato della sofferenza da liquidare insieme al biologico? 13
Qual è la sofferenza che viene portata in esponente? Quella empirica legata alla lesione psicofisica? Attenzione, il mestiere dell art. 2059 c.c. era quello di dare ristoro/sanzione al turbamento dell animo, alla sofferenza interna slegata dal corpo. 14
Si trattava di un pregiudizio eminentemente soggettivo, altamente idiosincratico, per questo mantenuto nell alveo di una stretta tipicità normativa. Questo serviva a compensare potenziali danni patrimoniali: il caso del right of publicity. Nel caso di un personaggio noto si sanzionava l abuso dell immagine per la perdita di reddito; Nel caso del comune cittadino si faceva riferimento al compenso che avrebbe astrattamente preteso in una ipotetica transazione. 15