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Circolare n. 1 del 5 gennaio 2011 Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2010. Quadro Normativo D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche ed integrazioni. Artt. nn. 76-80-85-116-124-218-223-235. D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura. Legge n. 780 del 27 dicembre 1975: Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. Legge n. 251 del 10 maggio 1982: Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Circolare Inail n. 24 del 12 maggio 1982 : Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981 n 791 recante disposizioni in materia previdenziale. Circolare Inail n. 41 dell 11 luglio 1985 : Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile. Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991 : Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1 luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1 luglio 1991 Legge n. 243 del 19 luglio 1993 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica. Legge n. 81 dell 11 marzo 2006 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell agricoltura, dell agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d impresa. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 :"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" art. 1, comma 778. Delibera del Presidente commissario straordinario n. 69 del 10 aprile 2010 : Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2010 per i settori Industria, Agricoltura, Medici Radiologi e Tecnici Sanitari di Radiologia autonomi. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2010 : Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2010 nel settore industria (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010) 1. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2010 : Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2010 nel settore agricoltura (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010) 2. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2010 : Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2010, dei medici radiologi (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010) 3.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2010: Determinazione della retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1 luglio 2010 (G.U. n. 257 del 3 novembre 2010) 4. PREMESSA Sulla base dei decreti ministeriali citati nel Quadro Normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1 luglio 2010. Di conseguenza, con la presente circolare vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delleprestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RENDITE PER INABILITA PERMANENTE In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le misure retributive di seguito indicate. Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro 68,84 5. Retribuzione annua minima Euro 14.456,40 Retribuzione annua massima Euro 26.847,60 Nel settore agricolo, la retribuzione annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro 21.818,23 6. In particolare: determinato Euro 21.818,23 indeterminato Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo Euro 14.456,40 Euro 26.847,60 Lavoratori autonomi Euro 14.456,40 7

Per imedici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, opera la seguente misura retributiva annua a decorrere dal 1 luglio 2010: Retribuzione Euro 55.168,26 Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano la seguenti misure retributive annue a decorrere dal 1 luglio 2010: Eventi anno 2005 e precedenti 24.094,54 x 1,0075 = 24.275,25 Eventi anno 2006 23.916,42 x 1,0075 = 24.095,79 Eventi anno 2007 24.547,42 x 1,0075 = 24.731,53 Eventi anno 2008 24.338,48 x 1,0075 = 24.521,02 Eventi anno 2009 e 2010 24.332,24 x 1,0075 = 24.514,73 ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di Euro 1.907,24. Per i medici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di Euro 55.168,26 secondo le seguenti percentuali: un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti; un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi. INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

determinato 8 indeterminato Lavoratori autonomi Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di Euro 38,96 9 Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: Euro 43,79 10 RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni 11, secondo i seguenti criteri. RENDITE PER INABILITA PERMANENTE Settore industriale I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 12 : Per l'anno 2008 e precedenti: 1,0075 Per l anno 2009 e I semestre 2010 1,0000 Settore agricolo La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato: determinato indeterminato: rendite con decorrenza dal 1 gennaio 1982 Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: Euro 21.818,23 13 indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982 Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1 giugno 1993 Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1 giugno 1993 minimo massimo Su retribuzione minimale del settore industriale Euro 14.456,40 Euro 26.847,60 Euro 21.818,23 Euro 21.818,23 Euro 14.456,40 14 INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all anno 2010 non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (15 novembre 2010), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, ed ammonta ad Euro 475,99 15. ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI Gli importi degli assegni continuativi 16 vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato: inabilità (%) Settore industriale Settore agricolo Da 50 a 59 Euro 267,12 Euro 334,58 Da 60 a 79 Euro 374,76 Euro 466,87 Da 80 a 89 Euro 695,78 Euro 801,50 Da 90 a 100 Euro 1.071,93 Euro 1.136,12 100 + a.p.c. Euro 1.548,57 Euro 1.612,13 INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni: a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata 17 ; b) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale" 18, che al 1 luglio 2010 dovranno essere adeguati 19 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi 20 ; c) le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni: 1. liquidazioni particolari (cod. 2-3) 2. rendite cessate successivamente al 1 luglio 2010 per i settori industria ed agricoltura e medici radiologi 3. rendite unificate. Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2009, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole 21. In occasione della rivalutazione decorrente dal 1 luglio 2010 per i settori industria, agricoltura,medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite. RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE

Con effetto dall'anno 2006 22, è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari 23 (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore 24. Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di gennaio 2010, sempre che siano state effettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano. INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni regionali, per la distribuzione alle dipendenti Unità operative, nonché alle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta. COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.. Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso. AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1 luglio 2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2010. Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali dovranno chiedere il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alla conclusioni già rese. IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1-2 - 3-4 - 5 1. Allegato 1. 2. Allegato 2. 3. Allegato 3. 4. Allegato 4. 5. Decreto Ministeriale del 21 luglio 2010. 6. Decreto Ministeriale del 21 luglio 2010. 7. Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. 8. Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni in Legge n. 81 dell' 11 marzo 2006.

9. Legge n. 54/1982 e Circolare Inail n. 24/1982. 10. Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d). 11. Allegato 4. 12. Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre 2004. 13. D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968. 14. Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d). 15. Testo Unico, artt. 76 e 218 e Legge n. 251/1982. 16. Testo Unico, artt. 124 e 235 e Legge n. 780/1975. 17. Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso. 18. Legge n. 248/1976 19. Legge n. 251/1982, art. 11. 20. Circolare n. 41/1985. 21. Testo Unico, art. 80. 22. Legge n.296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778. 23. Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11. 24. Decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168