di approvare la relazione del Direttore Generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione.

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Determinazione 14 aprile 2014, n. 102 Rivalutazione dal 1 luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Determina di approvare la relazione del Direttore Generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione. La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione delle prestazioni economiche, quantificata in euro 35.573.826, graverà sul capitolo 370 "Rendite di inabilità e ai superstiti" imputabile alla Missione/programma 1.2 "Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati" - del Bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l emanazione dei relativi decreti. Allegato 1 Rivalutazione dal 1 luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, marittimi, per i medici esposti a radiazioni ionizzanti, tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Premessa L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha stabilito che "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'inail, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.". Lo stesso articolo 11 prevede, inoltre, che "... Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.". Tenuto conto che, per l'anno in corso, non è intervenuta la variazione retributiva minima fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della legge 41/1986, l'istituto deve procedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate con decorrenza 1 luglio 2014 sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Ciò premesso, si illustrano di seguito i parametri fondamentali della rivalutazione, considerato che la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'istat, è pari all'1,13%. Nella nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale, che si allega, sono riportati, in modo analitico, tutti i dati delle suddette operazioni. 1. Settore industria La retribuzione media giornaliera, fissata per il 2013 in euro 76,11, viene rivalutata dell'1,13% risultando pari a euro 76,97. I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita - ottenuti, ai sensi dell'articolo 116 del T.U. 1124/65, moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale - sono i seguenti: - limite minimo euro 16.163,70 (in precedenza euro 15.983,10); - limite massimo euro 30.018,30 (in precedenza euro 29.682,90). Entro i predetti limiti, pertanto, saranno riliquidate le rendite in corso di godimento al 1 luglio 2014. Inoltre, per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 2014, alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione, a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale: - per il 2013 e precedenti 1,0113 - per il 2013 e il I semestre 2014 1,0000 2. Marittimi I nuovi massimali retributivi risultano i seguenti: - per i comandanti e capi macchinisti 43.226,35 - per i primi ufficiali di coperta e di macchina 36.622,33 - per gli altri ufficiali 33.320,31 3. Settore agricoltura La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base vanno riliquidate le rendite dirette e le rendite ai superstiti in godimento al 1 luglio 2014, è di euro 24.394,60. Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 24.122,02 x 1,0113). Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1 gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della legge 26 febbraio 1982, n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette e delle rendite ai superstiti costituite con decorrenza dal 1 giugno 1993 in favore dei lavoratori di cui all'articolo 205, comma primo, lettera b) del T.U. 1124/65 (autonomi), è di euro 16.163,70, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. Le rendite con decorrenza anteriore al 1 giugno 1993 saranno invece riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di euro 24.394,60. 4. Medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base vanno riliquidate le rendite dirette e le rendite ai superstiti in godimento dal 1 luglio 2014, è di euro 59.943,38. Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 59.273,59 x 1,0113). 5. Tecnici sanitari di radiologia autonomi Le retribuzioni convenzionali annue, sulla cui base vanno riliquidate le rendite dirette e le rendite ai superstiti in godimento dal 1 luglio 2014, sono le seguenti: Importo precedente Coeff.Riv. Eventi anno 2005 e precedenti 26.081,69 X 1,0113 zz 26.376,41 Eventi anno 2006 25.888,86 X 1,0113 = 26.181,40 Eventi anno 2007 26.571,92 X 1,0113 = 26.872,18 Eventi anno 2008 26.345,75 X 1,0113 = 26.643,46 Eventi anni 2009, 2010, 2011,2012 e 2013 26.338,99 X 1,0113 = 26.636,62 6. Assegno per assistenza personale continuativa e assegno "una tantum" in caso di morte Dal 1 luglio 2014, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 gennaio 1982, n. 251, sono rivalutati secondo il coefficiente del settore industriale (1,0113) anche l'assegno per assistenza personale continuativa", il cui importo mensile è elevato da euro 526,26 a euro 532,21, e l'assegno "una tantum" in caso di morte, che passa da euro 2.108,62 a euro 2.132,45, per entrambi i settori industriale ed agricolo. 7. Assegni continuativi mensili Dal 1 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 (industria) e 235 (agricoltura) del T.U. 1124/65 devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando, quindi, ai detti assegni il coefficiente di variazione 1,0113, unico per i due settori ai sensi dell'articolo 14, lettera c), della legge 243/1993, si ottengono i seguenti importi: Settore industriale Settore agricolo Inabilità/Menomazione Importi precedenti Importi dal 1 /7/2014 Importi precedenti Importi dal l /7/2014 dal 50 al 59% 295,31 298,64 369,89 374,06

dal 60 al 79% 414,31 418,99 516,15 521,98 dall'80 all'89% 769,24 777,93 886,12 896,13 dal 90 al 100% 1.185,10 1.198,49 1.256,07 1.270,26 100% + a.p.c 1.712,07 1.731,41 1.782,33 1.802,47 Oneri Sulla base dei calcoli effettuati dalla Consulenza Statistico-Attuariale, la rivalutazione comporterà una spesa complessiva di euro 35.573.826, di cui euro 20.563.000 per il settore industriale, euro 3.348.000 per il settore agricolo, euro 81.000 per i medici radiologi, euro 531 per i tecnici sanitari di radiologia autonomi, euro 158.000 per il settore navigazione, oltre a euro 8.877.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) del settore industriale, euro 2.314.000 per incremento riserva relativo alla gestione dei medici radiologi, euro 38.295 per incremento riserva relativa alla gestione dei tecnici sanitari di radiologia autonomi ed euro 194.000 per incremento riserva relativa al settore navigazione. La suddetta spesa di euro 35.573.826 graverà sul capitolo 370 "Rendite di inabilità e ai superstiti", imputabile alla Missione/programma 1.2 "Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati" - del Bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. Si allega lo schema di determina che, una volta adottata, dovrà essere inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della emanazione dei decreti previsti dalla legge. Nota tecnica (Testo dell allegato) Allegato 2 MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -(Bozza Decreto) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI CON DECORRENZA 1 LUGLIO 2014 NEL SETTORE INDUSTRIA Art. 1 A norma dell'art. 116 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 76,97 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1 luglio 2014, nella misura di euro 16.163,70 e di euro 30.018,30. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 43.226,35 per i comandanti e per i capi

macchinisti, in euro 36.622,33 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in euro 33.320,31 per gli altri ufficiali. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 2012 e precedenti 1,0113; anno 2012 e I semestre 2014 1,0000. Art. 2 A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1 luglio 2014, è fissato in euro 532,21. Art. 3 A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 2014, è fissato in euro 2.132,45. Art. 4 A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n.780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando a detti assegni i coefficienti di rivalutazione 1,0113 si ottengono i seguenti importi: Inabilità/Menomazione Importi dal 1 /7/2014 dal 50 al 59% 298,64 dal 60 al 79% 418,99 dall'80 all'89% 777,93 dal 90 al 100% 1.198,49 100% + a.p.c 1.731,41 Art. 5

A norma dell art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n.38, gli incrementi percentuali, come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it. nella sezione Pubblicità legale. MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Bozza decreto) RIVALUTAZIONE 2014 DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI CON DECORRENZA 1 LUGLIO NEL SETTORE AGRICOLTURA. Decreta: Art. 1 A norma dell'art. 234 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera c), della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte, è fissata, a decorrere dal 1 luglio 2014, in euro 24.394,60. A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e pe morte decorrenti dal 1 giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b), del citato Testo Unico, è fissata, dal 1 luglio 2014, in euro 16.163,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. Art. 2 A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1 luglio 2014 è fissato in euro 532,21. Art. 3 A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 2014, è fissato in euro 2.132,45.

Art. 4 A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n.780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorio contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando a detti assegni il coefficienti di rivalutazione 1,0113 si ottengono i seguenti importi: Inabilità/Menomazione Importi dal 1 /7/2014 dal 50 ai 59% 374,06 dal 60 al 79% 521,98 dall'80 all'89% 896,13 dal 90 al 100% 1.270,26 100% + a.p.c 1.802,47 Art. 5 A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n.38, gli incrementi percentuali, come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it. nella sezione Pubblicità legale. MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -(Bozza decreto) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE CON DECORRENZA Io LUGLIO 2014 IN FAVORE DEI MEDICI RADIOLOGI. Art. 1 La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione di raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, nonché alle prestazioni a queste collegate, è fissata in euro 59.943,38 con effetto dal 1 luglio 2014. Art. 2 A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al

dieci per cento fissata dam'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it. nella sezione Pubblicità legale. MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Bozza decreto) DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ANNUA DA ASSUMERSI A BASE PER LA LIQUIDAZIONE E LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE A FAVORE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA AUTONOMI CON DECORRENZA Io LUGLIO 2014. Decreta: Articolo 1 Le retribuzioni convenzionali annue da assumersi a base per la rivalutazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate, con decorrenza 1 luglio 2014, nelle misure di seguito esposte: Importo Coeff. precedente Riv. Eventi anno 2005 e precedenti 26.081,69 X 1,0113 = C 26.376,41 Eventi anno 2006 25.888,86 X 1,0113 = 26.181,40 Eventi anno 2007 26.571,92 X 1,0113 = C 26.872,18 Eventi anno 2008 26.345,75 X 1,0113 = C 26.643,46 Eventi anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 26.338,99 2013 X 1,0113 26.636,62 Articolo 2 A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi percentuali, come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it. nella sezione Pubblicità legale.