MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Documenti analoghi
L evoluzione del diritto a tutela degli animali e del sentimento per gli animali

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: «TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Approvato definitivamente dal Parlamento l 8 luglio 2004

testo in vigore dal: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

** NORMATTIVA - Stampa ***

Direzione. Ordine di servizio n 131/C. Firenze, 31/07/2004. Al Vicecomandante V. Ai Coordinatori d area Agli appartenenti al Corpo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Maltrattamento, uccisione e abbandono di animali: varate le nuove norme ( Legge n. 189, G.U )

CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE. TITOLO IX-BIS Dei delitti contro il sentimento per gli animali

SENATO DELLA REPUBBLICA

N ter CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE. n. 59, d iniziativa del deputato PROCACCI

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

Legge 23 luglio 2009, n. 99. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

Indice. Presentazione... pag. III. Introduzione... pag. V

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

Cap. Pietro Della Porta - Capo Sezione Operazioni. 28 FEBBRAIO 2013 Auditorium del Ministero della Salute Via G.Ribotta,5 - Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015

Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, FILIPPI, AMATI, VALENTINI, RICCHIUTI e Maurizio ROMANI

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

Animali: uccisione, maltrattamento, combattimenti, abbandono

Gli acquisti d impulso, il benessere degli animali e il rispetto della normativa ovvero un commercio più etico aiuta uomini e animali

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO Anno Accademico LEZIONI E STRUMENTI PER IL CORSO. Le sanzioni * * * * * DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

Gazzetta Ufficiale N. 283 del 3 Dicembre 2010

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67.

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

La legge sul processo lungo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

PRONTUARIO MISURE CONTRO L IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Violazione Condotta Sanzione D.Lvo 286/98 art.13.c.13 Rientro in Italia senza autorizzazione

La normativa antinfortunistica Italiana. Come cambia la Vigilanza

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI SUCCESSIVI ALLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Gazzetta Ufficiale N. 283 del 3 Dicembre 2010


DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2ª E 3ª RIUNITE

GUARDIA DI FINANZA Comando Provinciale di Oristano

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool

PRONTUARIO SANZIONI Legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione"

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

COMUNE DI MONASTIR POLIZIA LOCALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

Prontuario sanzioni amministrative settore MEDICINALI VETERINARI

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

Il maltrattamento degli animali è un REATO, previsto e punito dgli artt. 544 ter e 727 del c.p.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

DL 03/08/2007, n. 117

ARTICOLO 116 C.d.S.: NUOVI ASPETTI SANZIONATORI INTRODOTTI DAL C.D. CODICE ANTIMAFIA (D.lgs. 6 settembre 2011, vn. 159)

Gli obblighi di legge del buon proprietario: cani e proprietari buoni cittadini - responsabilizzazione dei proprietari

Articoli del codice della strada modificati. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Che cos è. Come funziona l accertamento. Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

La legge : Dlgs 231/01. Ing P. Aterno

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2011

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

Capo I Ratifica ed esecuzione Art. 1 Autorizzazione alla ratifica Art. 2 Ordine di esecuzione Art. 3 Autorità nazionale

I delitti di corruzione e concussione dopo la riforma del 2012

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale...» 72

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

D.lgs. 231/2001 CONVEGNO. 24 marzo Oggetto La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Circolare N.116 del 31 Luglio Immigrati e lavoro: un occasione per regolarizzare i rapporti in corso

1, ,50 3 non previste

Il reato di omicidio stradale

Transcript:

MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO L. 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l importazione nella Comunità e l esportazione fuori Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. L. 4 giugno 2010, n. 96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 L. 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. PAG. 1-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI 06/12/10

MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI (1) Ai sensi art. 3 L. 189/2004 le disposizioni di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, nonché altre leggi speciali in materia di animali. Non si applicano neanche alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. E ovvio, a parere degli scriventi, che se nell ambito delle singole attività si verificano fatti illegali, non legittimati dalle leggi di settore, le norme del codice penale si applicano (es: le forme di caccia che, violando in primo luogo la vigente normativa di settore, e dunque attuando un comportamento in se stesso illecito e non reso legale dalla norma, come ad esempio accecare gli uccelli o catturare animali con lacci o tagliole, rientrano a maggior pieno titolo nella nuova norma). (2) Gli animali sequestrati o confiscati sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con Decreto del Ministero Salute di concerto col Ministero dell Interno. (3) In caso di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis dell art. 2 L. 189/2004, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria sospensione licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro stessa. 1. Cagionare la morte di una animale per crudeltà oppure senza necessità Art. 544 bis Art. 544 bis Reclusione da 4 mesi a due anni 2. Cagionare una lesione ad una animale per crudeltà o senza necessità dell animale da parte P.G. al momento PAG. 2-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI

3. Sottoporre un animale a sevizie per crudeltà o senza necessità comma 1 comma 1 NB: la pena è aumentata metà ai sensi del comma 3 dell art. 544 ter se i fatti cagionano la morte dell animale dell animale da parte P.G. al momento 4. Sottoporre un animale a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche per crudeltà o senza necessità comma 1 comma 1 NB: la pena è aumentata metà ai sensi del comma 3 dell art. 544 ter se i fatti cagionano la morte dell animale dell animale da parte P.G. al momento 5. Somministrare ad animali sostanze stupefacenti o vietate comma 2 comma 2 dell animale da parte P.G. al momento PAG. 3-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI

6. Sottoporre gli animali a trattamenti che procurano un danno alla loro salute comma 2 comma 2 dell animale da parte P.G. al momento 7. Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali Art. 544 quater Art. 544 quater Reclusione da 4 mesi a 2 anni o multa da 3000 a 15.000 NB: la pena è aumentata da 1/3 alla metà ai sensi del comma 2 dell art. 544 quater se i fatti sono commessi in relazione all esercizio delle scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o per altri o se cagionano la morte dell animale dell animale da parte P.G. al momento PAG. 4-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI

8. Promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra a- nimali che possono metterne in pericolo l integrità fisica comma 1 comma 1 Reclusione da uno a 3 anni e multa da 50.000 a 160.000 NB: la pena è aumentata da 1/3 alla metà ai sensi del comma 2 dell art. 544 quinquies se i fatti sono commessi: - in concorso con minorenni o da persone armate - promuovendo le stesse attività utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o competizioni - se il colpevole cura la ripresa o registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o competizioni dell animale da parte P.G. al momento 9. Allevare o addestrare animali per destinarli, sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, alla loro partecipazione ai combattimenti o competizioni non autorizzati che possono metterne in pericolo l integrità fisica comma 3 comma 3 Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5000 a 30.000 dell animale da parte P.G. al momento 10. Consentire l utilizzo nei combattimenti o competizioni non autorizzati degli animali posseduti e detenuti comma 3 da comma 3 da Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5000 a 30.000 dell animale da parte P.G. al momento PAG. 5-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI

11. Organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzati (anche se fisicamente non presente sul luogo del reato) comma 4 comma 4 Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5000 a 30.000 dell animale da parte P.G. al momento 12. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze Art. 727 comma 2 (come modificato da L. 189 del Art. 727 comma 2 (come modificato da L. 189 del Arresto fino a un anno o ammenda da 1000 a 10.000 Sequestro penale d iniziativa dell animale da parte P.G. al momento dell accertamento del reato. Il sequestro può essere probatorio (art. 354 e/o preventivo (art. 321 13. Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività Art. 727 comma 1 (come modificato Art. 727 comma 1 (come modificato Arresto fino a un anno o ammenda da 1000 a 10.000 Sequestro penale d iniziativa dell animale da parte P.G. al momento dell accertamento del reato. Il sequestro può essere probatorio (art. 354 e/o preventivo (art. 321 14. Utilizzo di cani (Canis lupus familiaris) o gatti (felis silvestris) per la produzione ed il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti in tutto o in parte dalle pelli e dalle pellicce degli stessi Art. 2 comma 1 come mod. da D.L.gs. 47/10 Art. 2 comma 2 Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5000 a 100.000 Ai sensi dell art. 2 comma 3 L. 189/2004, con la sentenza di condanna o all'applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del p. il giudice deve disporre la confisca obbligatoria e successiva distruzione del materiale; ne deriva un dello stesso materiale da parte P.G. al momento probatorio (art. 354 e/o preventivo (art. 321 PAG. 6-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI

15. Commercializzare, esportare o introdurre nel territorio nazionale pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti in tutto o in parte dalle pelli e dalle pellicce di cani (Canis lupus familiaris) o gatti (Felis silvestris) Art. 2 comma 1 come mod. da D.L.gs. 47/10 Art. 2 comma 2 Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5000 a 100.000 Ai sensi dell art. 2 comma 3 L. 189/2004, con la sentenza di condanna o all'applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del p. il giudice deve disporre la confisca obbligatoria e successiva distruzione del materiale; ne deriva un dello stesso materiale da parte P.G. al momento probatorio (art. 354 e/o preventivo (art. 321 16. Produrre, commercializzare, esportare o introdurre nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 Art. 2 bis L. 189 del come modif. da L. 96/2010 (Legge comunitaria 2009) Art. 2 bis L. 189 del come modif. da L. 96/2010 (Legge comunitaria 2009) Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5000 a 100.000 Ai sensi dell art. 2 comma 3 L. 189/2004, con la sentenza di condanna o all'applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del p. il giudice deve disporre la confisca obbligatoria e successiva distruzione del materiale; ne deriva un dello stesso materiale da parte P.G. al momento probatorio (art. 354 e/o preventivo (art. 321 PAG. 7-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI

TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA 17. Introdurre nel territorio nazionale, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, cani o gatti privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 1 Reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 La pena e' aumentata se gli animali hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie specie. 18. Trasportare, cedere o ricevere a qualunque titolo cani o gatti, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, introdotti nel territorio nazionale in violazione del comma 1 (vedi punto 17). Art. 4 co. 2 Art. 4 co. 2 Reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 Nel caso di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall art. 4 commi 1 e 2 L. 201/2010, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime. PAG. 8-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI

IMPORTO IMPORTO PREVEDE LA SANZIONE SANZIONE IN EURO IN MISURA RIDOTTA Min. Max. EURO INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA 19. Introdurre nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi per l'identificazione individuale art. 5 co. 1 L. 201/2010 art. 5 co. 1 100 1.000 200 per ogni a- nimale introdotto Azienda USL Salvo che il fatto non costituisca reato. Se gli animali hanno un età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie specie si applica una sanzione amm.va da 1.000 a 2.000 euro a capo (art. 5 co. 4 L. 201/2010) 20. Introdurre nel territorio nazionale cani o gatti in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. art. 5 co. 2 L. 201/2010 art. 5 co. 2 500 1.000 333,33 per ogni a- nimale introdotto Azienda USL Salvo che il fatto non costituisca reato La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. Se gli animali hanno un età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie specie si applica una sanzione amm.va da 1.000 a 2.000 euro a capo (art. 5 co. 4 L. 201/2010) 21. Trasportare o cedere, a qualunque titolo, cani o gatti introdotti nel territorio privi di sistemi per l'identificazione individuale art. 5 co. 3 L. 201/2010 art. 5 co. 3 500 1.000 333,33 per ogni a- nimale introdotto Azienda USL Salvo che il fatto non costituisca reato Se gli animali hanno un età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie specie si applica una sanzione amm.va da 1.000 a 2.000 euro a capo (art. 5 co. 4 L. 201/2010) 22. Trasportare o cedere, a qualunque titolo, cani o gatti in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. art. 5 co. 3 L. 201/2010 art. 5 co. 3 500 1.000 333,33 per ogni a- nimale introdotto Azienda USL Salvo che il fatto non costituisca reato PAG. 9-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI