MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO L. 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l importazione nella Comunità e l esportazione fuori Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. L. 4 giugno 2010, n. 96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 L. 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. PAG. 1-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI 06/12/10
MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI (1) Ai sensi art. 3 L. 189/2004 le disposizioni di cui agli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, nonché altre leggi speciali in materia di animali. Non si applicano neanche alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. E ovvio, a parere degli scriventi, che se nell ambito delle singole attività si verificano fatti illegali, non legittimati dalle leggi di settore, le norme del codice penale si applicano (es: le forme di caccia che, violando in primo luogo la vigente normativa di settore, e dunque attuando un comportamento in se stesso illecito e non reso legale dalla norma, come ad esempio accecare gli uccelli o catturare animali con lacci o tagliole, rientrano a maggior pieno titolo nella nuova norma). (2) Gli animali sequestrati o confiscati sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con Decreto del Ministero Salute di concerto col Ministero dell Interno. (3) In caso di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis dell art. 2 L. 189/2004, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria sospensione licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro stessa. 1. Cagionare la morte di una animale per crudeltà oppure senza necessità Art. 544 bis Art. 544 bis Reclusione da 4 mesi a due anni 2. Cagionare una lesione ad una animale per crudeltà o senza necessità dell animale da parte P.G. al momento PAG. 2-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI
3. Sottoporre un animale a sevizie per crudeltà o senza necessità comma 1 comma 1 NB: la pena è aumentata metà ai sensi del comma 3 dell art. 544 ter se i fatti cagionano la morte dell animale dell animale da parte P.G. al momento 4. Sottoporre un animale a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche per crudeltà o senza necessità comma 1 comma 1 NB: la pena è aumentata metà ai sensi del comma 3 dell art. 544 ter se i fatti cagionano la morte dell animale dell animale da parte P.G. al momento 5. Somministrare ad animali sostanze stupefacenti o vietate comma 2 comma 2 dell animale da parte P.G. al momento PAG. 3-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI
6. Sottoporre gli animali a trattamenti che procurano un danno alla loro salute comma 2 comma 2 dell animale da parte P.G. al momento 7. Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali Art. 544 quater Art. 544 quater Reclusione da 4 mesi a 2 anni o multa da 3000 a 15.000 NB: la pena è aumentata da 1/3 alla metà ai sensi del comma 2 dell art. 544 quater se i fatti sono commessi in relazione all esercizio delle scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o per altri o se cagionano la morte dell animale dell animale da parte P.G. al momento PAG. 4-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI
8. Promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra a- nimali che possono metterne in pericolo l integrità fisica comma 1 comma 1 Reclusione da uno a 3 anni e multa da 50.000 a 160.000 NB: la pena è aumentata da 1/3 alla metà ai sensi del comma 2 dell art. 544 quinquies se i fatti sono commessi: - in concorso con minorenni o da persone armate - promuovendo le stesse attività utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o competizioni - se il colpevole cura la ripresa o registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o competizioni dell animale da parte P.G. al momento 9. Allevare o addestrare animali per destinarli, sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, alla loro partecipazione ai combattimenti o competizioni non autorizzati che possono metterne in pericolo l integrità fisica comma 3 comma 3 Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5000 a 30.000 dell animale da parte P.G. al momento 10. Consentire l utilizzo nei combattimenti o competizioni non autorizzati degli animali posseduti e detenuti comma 3 da comma 3 da Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5000 a 30.000 dell animale da parte P.G. al momento PAG. 5-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI
11. Organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzati (anche se fisicamente non presente sul luogo del reato) comma 4 comma 4 Reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5000 a 30.000 dell animale da parte P.G. al momento 12. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze Art. 727 comma 2 (come modificato da L. 189 del Art. 727 comma 2 (come modificato da L. 189 del Arresto fino a un anno o ammenda da 1000 a 10.000 Sequestro penale d iniziativa dell animale da parte P.G. al momento dell accertamento del reato. Il sequestro può essere probatorio (art. 354 e/o preventivo (art. 321 13. Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività Art. 727 comma 1 (come modificato Art. 727 comma 1 (come modificato Arresto fino a un anno o ammenda da 1000 a 10.000 Sequestro penale d iniziativa dell animale da parte P.G. al momento dell accertamento del reato. Il sequestro può essere probatorio (art. 354 e/o preventivo (art. 321 14. Utilizzo di cani (Canis lupus familiaris) o gatti (felis silvestris) per la produzione ed il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti in tutto o in parte dalle pelli e dalle pellicce degli stessi Art. 2 comma 1 come mod. da D.L.gs. 47/10 Art. 2 comma 2 Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5000 a 100.000 Ai sensi dell art. 2 comma 3 L. 189/2004, con la sentenza di condanna o all'applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del p. il giudice deve disporre la confisca obbligatoria e successiva distruzione del materiale; ne deriva un dello stesso materiale da parte P.G. al momento probatorio (art. 354 e/o preventivo (art. 321 PAG. 6-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI
15. Commercializzare, esportare o introdurre nel territorio nazionale pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti in tutto o in parte dalle pelli e dalle pellicce di cani (Canis lupus familiaris) o gatti (Felis silvestris) Art. 2 comma 1 come mod. da D.L.gs. 47/10 Art. 2 comma 2 Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5000 a 100.000 Ai sensi dell art. 2 comma 3 L. 189/2004, con la sentenza di condanna o all'applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del p. il giudice deve disporre la confisca obbligatoria e successiva distruzione del materiale; ne deriva un dello stesso materiale da parte P.G. al momento probatorio (art. 354 e/o preventivo (art. 321 16. Produrre, commercializzare, esportare o introdurre nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 Art. 2 bis L. 189 del come modif. da L. 96/2010 (Legge comunitaria 2009) Art. 2 bis L. 189 del come modif. da L. 96/2010 (Legge comunitaria 2009) Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5000 a 100.000 Ai sensi dell art. 2 comma 3 L. 189/2004, con la sentenza di condanna o all'applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del p. il giudice deve disporre la confisca obbligatoria e successiva distruzione del materiale; ne deriva un dello stesso materiale da parte P.G. al momento probatorio (art. 354 e/o preventivo (art. 321 PAG. 7-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI
TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA 17. Introdurre nel territorio nazionale, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, cani o gatti privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale Art. 4 co. 1 Art. 4 co. 1 Reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 La pena e' aumentata se gli animali hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie specie. 18. Trasportare, cedere o ricevere a qualunque titolo cani o gatti, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, introdotti nel territorio nazionale in violazione del comma 1 (vedi punto 17). Art. 4 co. 2 Art. 4 co. 2 Reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 Nel caso di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall art. 4 commi 1 e 2 L. 201/2010, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime. PAG. 8-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI
IMPORTO IMPORTO PREVEDE LA SANZIONE SANZIONE IN EURO IN MISURA RIDOTTA Min. Max. EURO INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA 19. Introdurre nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi per l'identificazione individuale art. 5 co. 1 L. 201/2010 art. 5 co. 1 100 1.000 200 per ogni a- nimale introdotto Azienda USL Salvo che il fatto non costituisca reato. Se gli animali hanno un età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie specie si applica una sanzione amm.va da 1.000 a 2.000 euro a capo (art. 5 co. 4 L. 201/2010) 20. Introdurre nel territorio nazionale cani o gatti in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. art. 5 co. 2 L. 201/2010 art. 5 co. 2 500 1.000 333,33 per ogni a- nimale introdotto Azienda USL Salvo che il fatto non costituisca reato La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. Se gli animali hanno un età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie specie si applica una sanzione amm.va da 1.000 a 2.000 euro a capo (art. 5 co. 4 L. 201/2010) 21. Trasportare o cedere, a qualunque titolo, cani o gatti introdotti nel territorio privi di sistemi per l'identificazione individuale art. 5 co. 3 L. 201/2010 art. 5 co. 3 500 1.000 333,33 per ogni a- nimale introdotto Azienda USL Salvo che il fatto non costituisca reato Se gli animali hanno un età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie specie si applica una sanzione amm.va da 1.000 a 2.000 euro a capo (art. 5 co. 4 L. 201/2010) 22. Trasportare o cedere, a qualunque titolo, cani o gatti in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. art. 5 co. 3 L. 201/2010 art. 5 co. 3 500 1.000 333,33 per ogni a- nimale introdotto Azienda USL Salvo che il fatto non costituisca reato PAG. 9-27 MALTRATTAMENTO ANIMALI