Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Documenti analoghi
Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza del DDPS sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

Ordinanza del DDPS sulla valutazione delle funzioni particolari nel DDPS

Ordinanza sull assicurazione militare

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza del DFI

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento

Regolamento i. Equipaggiamento supplementare per il personale militare

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Ordinanza concernente la durata dell obbligo di prestare servizio militare, i servizi d istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell esercito

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Aiuto piastrellista con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Piastrellista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016)

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Tecnologa di stampa/tecnologo di stampa con attestato federale di capacità (EFZ)

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Legge federale sull esercito e sull amministrazione militare

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

del 18 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Scultrice su legno/scultore su legno con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza del DDPS 1 concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Accordo. Testo originale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC)

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Orafa/Orafo con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Carriere dei quadri militari

Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione

Transcript:

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti (OEP) del 19 maggio 2003 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l articolo 32 dell ordinanza del 9 maggio 2003 1 sul servizio di volo militare (OSVM), ordina: Sezione 1: Ammissione e istruzione Art. 1 Ammissione 1 Può essere ammesso all istruzione di esploratore paracadutista di milizia chi: a. ha concluso con successo un tirocinio o una scuola media superiore; b. gode di una buona reputazione; c. non supera l età massima stabilita dalle Forze aeree; d. ha concluso con successo l istruzione aeronautica preparatoria ai sensi dell articolo 103a della legge federale del 21 dicembre 1948 2 sulla navigazione aerea o un istruzione privata di paracadutismo e possiede un permesso valido dell Aero-Club svizzero; ed e. è stato dichiarato idoneo in occasione degli esami di idoneità medicoaeronautica effettuati dall Istituto di medicina aeronautica (IMA). 2 Chi ha compiuto un altra scuola reclute invece di quella di esploratore paracadutista e ha ricevuto la proposta per l istruzione a sottufficiale o lo è già, può annunciarsi per l istruzione a esploratore paracadutista. La persona interessata si impegna ad assolvere l istruzione di base di 143 giorni al massimo. 3 Le Forze aeree decidono sull ammissione all istruzione di base e sulla selezione degli esploratori paracadutisti. Art. 2 Istruzione 1 Gli aspiranti esploratori paracadutisti sono istruiti nelle scuole delle Forze aeree. 2 I candidati provenienti da altre Armi vengono trasferiti nelle truppe d aviazione con il rilascio del brevetto. RS 512.271.3 1 RS 512.271; RU 2003 1302 2 RS 748.0 1328 2003-0218

Art. 3 Istruzione degli esploratori paracadutisti di professione Gli esploratori paracadutisti di professione sono specialmente istruiti per la loro attività. Le Forze aeree stabiliscono i programmi d istruzione. Sezione 2: Allenamento Art. 4 Classificazione e servizi La classificazione e i servizi annuali della categoria C conformemente all appendice dell OSVM sono disciplinati come segue: Sotto categoria Funzione Giorni di servizio Numero Servizi Giorni individuale Numero minimo di lanci C/a C/b C/c C/d Ufficiali e sottufficiali incorporati nella compagnia di esploratori paracadutisti Appuntati e soldati incorporati nella compagnia di esploratori paracadutisti Ufficiali incorporati in stati maggiori Esploratori paracadutisti di professione 22 Corsi e corsi di ripetizione 17 Corsi e corsi di ripetizione 5 Corsi 5 Corsi 8 40 8 40 8 24 24 Art. 5 Competenze Le Forze aeree classificano i singoli esploratori paracadutisti nelle sottocategorie. Di regola, i trasferimenti in altre sottocategorie avvengono per l inizio dell anno. Art. 6 Allenamento 1 Gli esploratori paracadutisti devono compiere almeno quattro lanci per trimestre. 2 In casi speciali, le Forze aeree possono autorizzare deroghe o interruzioni più lunghe. Art. 7 Inizio dell allenamento di lancio con il paracadute Gli esploratori paracadutisti iniziano il loro allenamento di lancio con il paracadute (corso, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto. Art. 8 Esercizi obbligatori Le Forze aeree stabiliscono gli esercizi obbligatori che gli esploratori paracadutisti devono assolvere durante l anno civile. 1329

Art. 9 Corsi 1 Un corso dura cinque giorni al massimo. Esso è un servizio militare con diritto al soldo. 2 I corsi si considerano compiuti se coincidono nel tempo con i servizi di promozione. 3 Il candidato esploratore paracadutista che non può compiere il corso speciale giusta l articolo 7 capoverso 1 lettera b OSVM durante lo stesso anno civile in cui compie la scuola reclute per esploratori paracadutisti viene chiamato dalle Forze aeree ogni trimestre a due giorni di allenamento. Art. 10 Allenamento individuale 1 L allenamento individuale è suddiviso in un allenamento militare e un allenamento civile. 2 L allenamento individuale vale come servizio militare, ma non è computato come servizio d istruzione. Gli esploratori paracadutisti di milizia prestano detto allenamento a giorni. Essi ricevono un ordine di marcia. 3 Il soldo e le eventuali spese sono compensati con l indennità giusta l articolo 26 OSVM. 4 L allenamento individuale militare avviene sotto la sorveglianza di un ufficiale esploratore paracadutista, da aeromobili militari. Esso si svolge con l equipaggiamento militare di lancio. 5 L allenamento individuale civile avviene sotto la sorveglianza di un istruttore civile dell Aero-Club svizzero, da aeromobili civili. Esso può essere svolto con l equipaggiamento civile di lancio. Art. 11 Accorciamento o prolungamento dei servizi 1 Se le esigenze militari e il livello dell istruzione lo consentono, le Forze aeree possono ridurre del 50 per cento al massimo il numero dei giorni di servizio o dei lanci di cui all articolo 4. 2 Qualora vi sia una necessità militare, le Forze aeree possono aumentare del 25 per cento al massimo sia i giorni di servizio e i giorni di allenamento individuale nell ambito dell articolo 13 OSVM, sia il numero di lanci secondo l articolo 4. 1330

Sezione 3: Compiti degli esploratori paracadutisti di professione Art. 12 Agli esploratori paracadutisti di professione sono segnatamente assegnati i compiti seguenti: a. l istruzione e l addestramento di aspiranti esploratori paracadutisti e di esploratori paracadutisti; b. il collaudo di procedure d impiego tecniche e tattiche per gli esploratori paracadutisti; c. l elaborazione di procedure e prescrizioni per l istruzione militare e l impiego di esploratori paracadutisti; d. l esecuzione di dimostrazioni e altri impieghi speciali; e. la collaborazione all istruzione dei piloti militari e degli operatori di bordo in ambito paracadutistico; f. la collaborazione in occasione di nuovi acquisti e collaudi di materiale. Sezione 4: Esame medico-aeronautico Art. 13 Gli esploratori paracadutisti di età inferiore ai 40 anni si sottopongono annualmente, quelli di età superiore ai 40 anni semestralmente, a un esame medico-aeronautico presso l IMA. Sezione 5: Indennità per gli esploratori paracadutisti di milizia Art. 14 Pagamento 1 L indennità giusta l articolo 26 OSVM è suddivisa in dodici rate uguali, pagate alla fine di ogni mese civile. 2 Il pagamento delle rate mensili ha inizio solo quando l esploratore paracadutista ha iniziato il servizio di lancio con il paracadute nell anno civile in questione. Le rate mensili trattenute vengono pagate in seguito retroattivamente. Art. 15 Riduzione dell indennità All esploratore paracadutista che omette l allenamento secondo l articolo 6 senza giustificazione o senza giustificazione sufficiente, oppure che per colpa propria non assolve per intero gli esercizi obbligatori secondo l articolo 8, l indennità viene ridotta di un dodicesimo e, se il caso si ripete, di un sesto. 1331

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 16 1 Le Forze aeree sono incaricate dell esecuzione della presente ordinanza. 2 L ordinanza dell 8 dicembre 1994 3 concernente gli esploratori paracadutisti è abrogata. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2003. 19 maggio 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid 3 RU 1995 503 1332