Verordnung der SDK über die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsabschlüssen

Documenti analoghi
Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri

Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

Indice FAQ. attualizzata /ci

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998)

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)

19 novembre 1997, n. 514

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

DECRETO 29 luglio 2010, n.268

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Standard di qualità. Legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) Accreditamento dei cicli di perfezionamento in psicologia della salute

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

Istruzione numero 3 dell Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (precetto esecutivo 2016 e altri formulari)

Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Istruzione n. 8/2008

Regolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza del DFI

Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin EFZ/Formnebauer EFZ Mouleuse CFC/Mouleur CFC

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Esperto/a antincendio con diploma federale

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Il/la sottoscritto/a. nato/a a ( Provincia ) il. e residente in ( Provincia ) C.A.P. Eventuale domicilio professionale (se diverso dalla residenza)

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Data Firma. Via Arenula 70/ Roma

Scopo. La procedura di ammissione. La domanda di iscrizione

aprile 2016 DSS / DECS

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

Guida Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori

Sezione I: Disposizioni generali

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

Esami di Stato di abilitazione professionale anno Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001.

Regolamento degli emolumenti per le certifiazione di prodotti urgenti presso l'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica

Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Accordo

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

LEGGE REGIONALE N. 74 DEL REGIONE LAZIO

Accordo del 21 giugno 1999

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Piastrellista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

GEOFLUID Indagini geognostiche e prove geotecniche finalizzate agli interventi di progettazione alla luce del Nuovo Codice degli Appalti

Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Transcript:

Verordnung der SDK über die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsabschlüssen Ordinanza della CDS concernente il riconoscimento e la verifica delle qualifiche professionali estere del 22 novembre 2012 La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), visti gli articoli 1, 4, 5 capoverso 3, 6, 10 e 12 dell Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993, decreta: Sezione I: Oggetto e diritto applicabile Art. 1 Oggetto 1 In virtù del diritto internazionale, la presente ordinanza disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali degli osteopati. 1

2 Essa disciplina inoltre l'esame preliminare delle qualifiche professionali degli osteopati che desiderano esercitare la propria professione quali prestatori di servizi ai sensi dell'articolo 5 ALC 1.. Art. 2 Diritto applicabile 1 L esame delle qualifiche professionali ottenute negli Stati dell UE e dell AELS, nonché di Stati terzi ai sensi dell articolo 3 capoverso 3 della Direttiva 2005/36/CE 2 avviene in applicazione delle disposizioni della presente ordinanza e in conformità con la Direttiva 2005/36/CE, nonché in base alle esigenze minime definite nel Regolamento della CDS del 23 novembre 2006 concernente l'esame intercantonale degli osteopati in Svizzera per le corrispondenti qualifiche professionali svizzere. 2 L esame delle qualifiche professionali ottenute in Stati terzi avviene su riserva del capoverso 1, in conformità con le disposizioni della presente ordinanza e in applicazione delle esigenze minime definite nel Regolamento della CDS per le corrispondenti qualifiche professionali svizzere. 3 Le condizioni determinanti affinché le qualifiche professionali siano considerate come titolo di conclusione di formazione ai sensi del capoverso 1 o 2, sono lo Stato in cui dette qualifiche sono state rilasciate e la nazionalità della persona titolare. Sezione II: Condizioni di riconoscimento Art. 3 Condizioni formali di riconoscimento 1 È autorizzato a presentare una domanda chiunque abbia il proprio domicilio civile in Svizzera o che ivi lavori in qualità di frontaliero. I cittadini degli Stati membri 3 della Comunità Europea e dell AELS 4 non devono adempiere tale requisito. 1 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone RS 0.142.112.681 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 3 Allegato III dell Accordo sulla libera circolazione CH-CE: «il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell UE, alla Svizzera..» 4 Convenzione istitutiva dell Associazione europea di libero scambio. 2

2 Le qualifiche professionali estere devono a. essere emesse dallo Stato estero interessato o da un'autorità statale competente, b. confermare il termine della formazione e permettere nel paese di provenienza l'accesso diretto all'esercizio dell'osteopatia. 3 I richiedenti devono disporre delle conoscenze orali e scritte di una delle lingue nazionali svizzere necessarie all'esercizio dell'osteopatia. 4 Il certificato di conoscenze linguistiche, di regola, deve essere esibito sotto forma di un diploma ufficiale di lingua conformemente al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CECR). 5 Persone che non dispongono di qualifiche professionali di uno Stato membro dell'ue o dell AELS e/o senza cittadinanza in uno Stato dell'ue o dell'aels, devono esibire la relativa certificazione contemporaneamente alla richiesta di riconoscimento. La presentazione della relativa certificazione è una condizione necessaria per procedere all'esame materiale della loro richiesta. 6 Persone che dispongono di qualifiche professionali di uno Stato membro dell'ue o dell AELS e della cittadinanza in uno Stato dell'ue o dell'aels, non devono addurre la prova delle conoscenze linguistiche nell'ambito della procedura di riconoscimento, in ogni caso però devono farlo prima dell'avvio dell'attività nel settore dell'osteopatia. Art. 4 Condizioni materiali di riconoscimento 1 Le qualifiche professionali estere devono essere equivalenti alle corrispondenti qualifiche professionali svizzere, soprattutto per quanto concerne: a. le conoscenze teoriche; b. le attitudini pratiche; c. la durata della formazione; d. il livello della formazione; e. la capacità di svolgere la professione f. l esperienza professionale dopo il conseguimento del diploma. 2 Nel caso delle qualifiche professionali da Stati UE e AELS come pure di Stati terzi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della Direttiva 2005/36/CE 3

l'equivalenza delle qualifiche professionali viene presunta (principio di cassis de dijon), con riserva delle condizioni della direttiva citata pocanzi. 3 Nel caso delle qualifiche professionali di Stati terzi che non rientrano nell'articolo 3 capoverso 3 della Direttiva 2005/36/CE, spetta alla persona richiedente apportare la prova dell'equivalenza. Il principio di cassis de dijon non viene applicato. Art. 5 Compensazione di differenze sostanziali nella formazione 1 Quando la formazione estera in osteopatia diverge da quella svizzera in settori riguardanti materie, la cui conoscenza è una condizione essenziale per l'esercizio della professione in Svizzera, le lacune costatate devono essere colmate con delle misure di compensazione. 2 È pure data una differenza sostanziale allorché la durata della formazione in osteopatia estera è inferiore di almeno un anno a quella prescritta in Svizzera. 3 Quando sussistono differenze sostanziali nella formazione, come al capoverso 1 e/o 2, occorre esaminare se le corrispondenti lacune siano già compensate dalla formazione precedente, dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento. 4 La pratica professionale ai sensi del capoverso 3 di regola deve essere stata acquisita in Svizzera sotto la sorveglianza di un osteopata con diploma intercantonale o in Stati dell'ue o dell'aels. Art. 6 Compensazione di livelli di formazione diversi 1 Se i richiedenti dispongono di qualifiche professionali in osteopatia conseguite a un livello inferiore rispetto alle qualifiche professionali necessarie in Svizzera, la differenza di livello va compensata mediante una misura compensativa. 2 La compensazione secondo il capoverso 1 non è possibile quando i richiedenti dispongono di un titolo di formazione a livello terziario, in Svizzera però per l'esercizio della professione viene richiesta una formazione di almeno cinque anni. Sono riservate le qualifiche professionali a. parificate dall'autorità competente di uno Stato UE o AELS a una formazione di almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 11 lett. d della Direttiva 2005/36/CE e che conferiscono al detentore delle qualifiche professionali i medesimi diritti per quanto attiene all'accesso alla professione, oppure b. che sono elencati nell allegato II della Direttiva 2005/36/CE. 4

3 Quando sussiste una differenza sostanziale nella formazione, come al capoverso 1, occorre esaminare se la corrispondente lacuna sia già compensata dalla formazione precedente, dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento. In questo caso possono essere tenute in considerazione soltanto attività o formazioni svolte a livello di scuola universitaria e appropriate a colmare le lacune nella base scientifica e teorica. Art. 7 Misure di compensazione 1 Il richiedente o la richiedente che deve assolvere delle misure di compensazione può scegliere se compiere un tirocinio di adattamento o sottoporsi a una prova attitudinale. 2 Per tirocinio d'adattamento s intende l'esercizio professionale in Svizzera sotto la responsabilità di detentori qualificati del diploma intercantonale e/o la frequenza di moduli di formazione teorica. In ogni caso viene effettuata una valutazione. 3 La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che i richiedenti sono professionisti qualificati. Essa verte su materie la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare l osteopatia. Queste materie possono comprendere sia conoscenze teoriche sia capacità pratiche. Per principio la prova attitudinale consiste nell'esame pratico della seconda parte dell'esame intercantonale ai sensi del Regolamento della CDS. 4 L'esame di regola viene effettuato dalla Commissione d'esame. È ammesso ripeterlo due volte. 5 I costi dell'esame sono a carico dei richiedenti. Sezione III: Verifica delle qualifiche professionali nell'ambito dell'articolo 7 della Direttiva 2005/36/CE Art. 8 1 Se un osteopata ha l'intenzione di trasferirsi in Svizzera da uno stato membro perla fornitura di prestazioni di servizi, le qualifiche professionali saranno verificate prima della prima prestazione di servizi. La verifica avviene in applicazione delle prescrizioni della Direttiva 2005/36/CE in materia. 5

2 Se sussiste una differenza sostanziale ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2005/36/CE tra le qualifiche professionali dimostrate e la formazione in osteopatia richiesta in Svizzera, che può compromettere gravemente la salute dei destinatari del servizio, l'osteopata deve di regola dimostrare mediante il conseguimento di una prova attitudinale che ha acquisito le conoscenze e le abilità mancanti. La prova può essere ripetuta due volte. 3 Dopo il conseguimento della prova, la Commissione d'esame intercantonale inoltra all'autorità cantonale competente per l'esercizio della professione la prova delle qualifiche professionali necessarie, unitamente alla notifica ottenuta dalla Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) 5 e la documentazione allegata. Sezione IV: Procedura Art. 9 Richiesta di riconoscimento 1 La richiesta di riconoscimento di qualifiche professionali estere in osteopatia deve essere inoltrata presso il Segretariato centrale della CDS, in lingua italiana, tedesca o francese. I documenti da allegare alla richiesta devono essere inoltrati in una delle lingue nazionali o in inglese. 2 I documenti inoltrati devono essere confacenti per la verifica dell'adempimento delle condizioni per il riconoscimento. 3 Diplomi e certificati, nonché in certi casi, altri documenti richiesti dalla Commissione intercantonale d'esame devono essere presentati sotto forma di copia ufficialmente autenticata, inoltre se il documento originale non è redatto in una lingua nazionale svizzera o in inglese occorre allegare una traduzione ufficiale. Le traduzioni originali o le loro copie ufficialmente autenticate devono essere allegate al dossier. Art. 10 Decisione di riconoscimento 1 La Commissione intercantonale d'esame della CDS (Commissione d'esame) è competente per il riconoscimento risp. la verifica delle qualifiche professionali estere in osteopatia. 2 I richiedenti hanno il diritto di ricevere la decisione finale, entro un congruo termine. Per le persone aventi qualifiche professionali di uno Stato membro 5 Fino al 31.12.2012: Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). 6

dell'ue e la cittadinanza in uno Stato dell'ue o dell AELS, la durata della procedura rispetterà le relative disposizioni del diritto dell'ue. 3 Le decisioni che rifiutano il riconoscimento devono essere motivate e devono indicare i rimedi di diritto. Art. 11 Effetto del riconoscimento Con il riconoscimento si conferma alle persone aventi qualifiche professionali in osteopatia estere che le loro conoscenze e capacità professionali sono equivalenti a quelle sancite da corrispondenti qualifiche professionali svizzere con la relativa abilitazione all'esercizio professionale. Art. 12 Revoca 1 Le decisioni di riconoscimento, ottenute in modo illecito o sleale, sono revocate dalla Commissione d esame. 2 Resta riservata l'introduzione di una procedura penale. Art. 13 Tasse di procedura La Commissione d'esame riscuote le tasse di procedura e di decisione conformemente all'ordinanza concernente le tasse della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) del 6 luglio 2006 6. Art. 14 Costo delle misure di compensazione Le spese per le misure di compensazione sono a carico dei richiedenti. 6 Ordinanza concernente le tasse della CDS del 6 luglio 2006. 7

Sezione VI: Vie legali Art. 15 1 Contro le decisioni della Commissione intercantonale d'esame è possibile interporre ricorso scritto e motivato presso la Commissione dei ricorsi della CDPE 7 e della CDS, entro 30 giorni dalla comunicazione. Per il resto sono applicabili per analogia le prescrizioni della Legge sul tribunale amministrativo federale 8. 2 Le decisioni della Commissione dei ricorsi, ai sensi dell articolo 82 della Legge sul tribunale federale 9, possono essere impugnate con ricorso dinnanzi al Tribunale federale. Sezione VII: Disposizioni finali Art. 16 Disposizione transitoria Le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore di tale Ordinanza saranno valutate secondo la legislazione finora vigente. Art. 17 Entrata in vigore 1 L'Ordinanza entra immediatamente in vigore, con riserva del capoverso 2 (fatta eccezione per la III a sezione). 2 La III a sezione entrerà in vigore contemporaneamente alla Decisione del Comitato misto per la ripresa della direttiva 2005/36/CE. 3 L'Ordinanza della CDS riguardante il riconoscimento dei diplomi esteri (ORDE) del 20 novembre 1997, compresi gli allegati I e II è abrogata. 7 Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione 8 RS 173.32 9 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) RS 173.110 8

Berna, 22 novembre 2012 In nome della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità Il presidente : Il segretario centrale Dr. Carlo Conti Michael Jordi 9