VIDEOSORVEGLIANZA. Le regole per l uso dei sistemi di videosorveglianza. Dott.ssa Patrizia Meo

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Transcript:

Le regole per l uso dei sistemi di videosorveglianza Dott.ssa Patrizia Meo

Definizione Principi generali Le regole fissate dal Garante Settori specifici Sanzioni

Definizione L'atto di videosorvegliare consiste nel vigilare - generalmente un luogo comunque alla fine un bene - a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere strategicamente posizionate.

Riservatezza e tutela della sicurezza Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy) tutela il diritto alla Riservatezza. Il diritto alla riservatezza, anche in considerazione del continuo progredire della tecnologia, risulta insidiato anche a causa del proliferare di sistemi elettronici digitali in grado di raccogliere immagini e suoni. In particolare il diritto alla riservatezza risulta insidiato dai sistemi di videosorveglianza che vengono installati da privati, enti pubblici e persone giuridiche in genere a tutela del patrimonio, delle persone e più in generale per fini di sicurezza; ciò avviene sebbene sia statisticamente dimostrato che la proliferazione dei sistemi di videosorveglianza non sempre ha una concreta efficacia deterrente.

OBIETTIVI Protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuiti dalla legge Protezione della proprietà Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuiti dalla legge. Acquisizioni di prove

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali. 29.11.2000 Decalogo sulla videosorveglianza 29.04.2004 Provvedimento generale sulla videosorveglianza 08.04.2010 Provvedimento in materia di videosorveglianza

L ultimo provvedimento sostituisce il precedente e lo integra tenendo conto delle più recenti disposizioni normative in materia e delle possibilità offerte dalla nuove tecnologie.

I principi generali La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Adempimenti: informativa Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita.

Adempimenti: verifica preliminare QUANDO rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare esempio Sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.

Adempimenti: misure minime di sicurezza Art. 31 e ss. del codice I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini

Adempimenti: conservazione Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Adempimenti: responsabili e incaricati Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice). Inoltre, bisognarà individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.)

Diritti degli interessati Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice Privacy); La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi [...] nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice Privacy); L'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice Privacy.

Settori specifici VIDEOSORVEGLIANZA Rapporti di lavoro limiti già imposti dallo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) la videosorveglianza deve essere usata solo per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale e il datore di lavoro deve segnalare in modo adeguato la presenza di telecamere di sorveglianza.

Rapporti di lavoro VIDEOSORVEGLIANZA Art. 4 L. n. 300/1970 c.1: è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge). c.2: gli impianti e le apparecchiature, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti"

Rapporti di lavoro SANZIONI VIDEOSORVEGLIANZA art. 4 e 38 L. 300/70; artt. 114 e 171 D.lgs 196/2003 Per l inosservanza delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo (art. 4 e 38 L. 300/70; artt. 114 e 171 D.lgs 196/2003), a meno che il fato non costituisca un reato più grave, è prevista l ammenda da 154 a 1.549, oppure l arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene sono applicate congiuntamente ed inoltre, qualora la pena dell ammenda sia inefficace, il giudice può quintuplicarla.

Settori specifici VIDEOSORVEGLIANZA Luoghi di cura Recepisce in dettaglio i requisiti di restrizione degli accessi ed utilizzo previsti dal Codice (art. 83, art. 22 comma 8, art. 62 comma 2 bis e 2- ter, art. 167 comma 2). L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati

Settori specifici VIDEOSORVEGLIANZA Istituti scolastici ammesso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola;

Settori specifici VIDEOSORVEGLIANZA Sicurezza Urbana I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

Altri Settori VIDEOSORVEGLIANZA Taxi le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni. Trasporto pubblico lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom). Webcam a scopo turistico la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

Sanzioni VIDEOSORVEGLIANZA art. 162 c. 2 ter D.lgs 196/2003 Il mancato rispetto di quanto previsto dagli obblighi di informativa e dalle misure di sicurezza precedentemente illustrate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 30.000 a 180.000 MISURE MINIME DI SICUREZZA L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da diecimila euro a centoventimila euro, e la sanzione penale dell arresto sino a due anni

GRAZIE DELL ATTENZIONE Dott.ssa Patrizia Meo info@patriziameo.it www.patriziameo.it