LA SCUOLA E LA MANOVRA ECONOMICA

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LA SCUOLA E LA MANOVRA ECONOMICA Ancora una volta la scuola e i suoi lavoratori sono chiamati a pagare un prezzo altissimo nel quadro di una manovra economica volta a far pagare ai settori sociali più deboli i costi del cosiddetto risanamento economico. Di nuovo tagli, ancora penalizzazioni economiche e mortificazione dei diritti per insegnanti, ATA e studenti, in particolare per i disabili. Nella scheda che segue sono riportate tutte le parti del decreto, convertito in legge a tempo di record e senza alcuna opposizione in Parlamento, che intervengono sulla scuola. L'impostazione dei provvedimenti è analoga a quella del decreto dello scorso anno per il quale rimandiamo alla scheda di lettura prodotta a suo tempo e reperibile sul sito www.rifondazione.it. Articolo 16 1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta: b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime; c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017; d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni; Ancora tagli, in aggiunta a quelli già previsti dalla manovra estiva dello scorso anno. In questo caso, le conseguenze sono tutte a carico delle lavoratrici e dei lavoratori. Si blocca anche per il 2014 la possibilità di rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. Gli anni di blocco arrivano così a quattro con danni economici facilmente calcolabili Si tratta degli anni nei quali dovrebbe esserci il rinnovo contrattuale, è come se si volessero mettere le mani avanti spianando la strada a nuovi interventi punitivi. Si capisce meglio il significato di questa norma leggendo l'articolo 19 a proposto degli inidonei per motivi di salute.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo é accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. 9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é sostituito dai seguenti: "5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo é in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Si danno indicazioni alle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di ulteriori risparmi Il 50% di questi nuovi risparmi, salvo verifica del loro effettivo conseguimento, può essere impiegato per la contrattazione integrativa. Si lanciano due messaggi: da un lato ciascuna amministrazione deve provvedere in proprio a reperire risorse che competono allo Stato, dall'altro, il loro eventuale impiego deve finanziare i meccanismi premiali del decreto Brunetta. Non è la prima volta che ci provano, finora è stato un fallimento, c'è da augurarsi che continui così. Si interviene ancora una volta sui controlli delle assenze per malattia attraverso le visite fiscali, introducendo una pericolosa discrezionalità e lasciando intendere che chi ha la sfortuna di ammalarsi a ridosso di giornate festive sia generalmente un furbissimo assenteista.

Articolo 19 1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4- septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'invalsi e dell'ansas avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ansas provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ansas decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ansas rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data é soppresso l'ansas ed é ripristinato l'istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni. Attualmente INVALSI ed ANSAS non hanno personale proprio ma utilizzano docenti e dirigenti distaccati. Dal 1 settembre 2012 l'ansas è soppressa e viene ripristinato l'indire, entrambi si trasformano in enti di ricerca vigilati dal MIUR e il personale utilizzato viene restituito ai propri compiti. Si tratta di una operazione che assoggetterà ancora di più questi due enti, la cui azione, specie per quanto riguarda l'invalsi, è stata oggetto di meritatissime critiche, ai voleri del ministro di turno. Niente a che vedere, dunque, con la necessità sempre più urgente di aprire una riflessione seria sul senso e le finalità della valutazione di sistema.... 4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite Si modificano i parametri per il dimensionamento scolastico per dar vita a mega istituti comprensivi, al solo scopo di tagliare ulteriori posti, in particolare presidenze e personale ATA, quest'ultimo già talmente ridotto da non poter garantire in molti casi l'ordinario funzionamento dei plessi scolastici. Si risparmia, appunto, sulle presidenze. Gli istituti interessati per il prossimo anno scolastico sono poco meno di 2000, anche perché le Regioni hanno già varato i loro piani di dimensionamento con i vecchi parametri.

in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, é abrogato. 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato. 8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti. 9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali é determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA. Viene abrogata la norma che riduceva di un quinto il numero di classi necessario ad ottenere l'esonero o il semiesonero per i collaboratori del preside negli istituti con più plessi e sezioni staccate. Si congelano - nelle intenzioni per sempre! - gli organici del personale docente e ATA alla consistenza dell'anno scolastico 2011/2012. La conseguenza inevitabile, vista la costante crescita delle iscrizioni degli ultimi anni e le previsioni per i prossimi, saranno classi ancora più affollate e la massiccia diffusione delle classi pollaio con ben più di 30 alunni. Su tutto vigila l'infaticabile Tremonti! È la micidiale clausola di salvaguardia voluta da Padoa Schioppa: o risparmi o ti taglio i finanziamenti! Un altro schiaffo al Parlamento e alle sue prerogative per lasciare al Governo mano libera sugli organici senza neanche una verifica formalmente democratica. 11. L'organico dei posti di sostegno é determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che é possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela Apparentemente nulla di nuovo rispetto al quadro legislativo vigente e alle deroghe, ripristinate è bene ricordarlo dalla Corte

dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno é assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'inps, che partecipa a titolo gratuito. 12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, é soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando Costituzionale. In realtà, così come si è fatto con l'insegnamento della lingua straniera alle elementari, si punta alla eliminazione degli insegnanti specializzati sul sostegno prevedendo una formazione, è facile immaginare quanto approfondita, di tutti i docenti. Inoltre, si mettono sotto tutela le commissioni mediche per l'accertamento della disabilità con la partecipazione di un funzionario dell'inps, lasciando intendere non si sa quali abusi. Un attacco in profondità al diritto all'integrazione, fiore all'occhiello del sistema scolastico italiano. Si tratta di più di 5.000 docenti che non possono più insegnare per gravi motivi di salute e che svolgono compiti importanti altrimenti non coperti da alcuno, come i bibliotecari scolastici. Si annulla il loro contratto, quello sulla base del quale hanno accettato l'attuale utilizzazione piuttosto che andare in pensione come avrebbero potuto, e vengono fatti transitare obbligatoriamente nei ruoli del personale ATA. Per giunta, al danno si somma la beffa che devono essere loro a chiederlo! I posti che occuperanno verranno calcolati sul numero delle immissioni in ruolo, sottraendo così altre possibilità ai precari. La cosa più grave è il totale disprezzo per la dignità di queste persone e la dispersione di un patrimonio professionale costruito con sacrifici ed impegno personali di cui la scuola ha finora beneficiato. Come nel caso del sostegno, ci si accanisce contro le persone più sfortunate. Per chi non fa la domanda o non trova posto tra gli ATA c'è la mobilità intercompartimentale, per la verità già

obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale é assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili. 15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale. 16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, é adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. prevista ma mai attuata per difficoltà di vario genere. Grave il fatto che si possa essere spostati anche in ambito reginale e addirittura in altre regioni. Si rompe il principio della territorialità senza alcuna considerazione dei disagi per le persone costrette all'emigrazione forzata. Le materie affidate ad un semplice decreto ministeriale sono quelle che per tutti i lavoratori sono affidate alla contrattazione collettiva, altro passo nella demolizione di questo importante istituto Il sospetto che si voglia procedere ulteriormente sulla strada della separazione classista dei percorsi di istruzione è del tutto legittimo, in particolare per ciò che riguarda l'assolvimento dell'obbligo. Le Regioni potrebbero svolgere un ruolo importante, ma, visti i precedenti, su di esse andrà esercitata una pressione perché non accettino queste logiche.

Art. 37 6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 9:. 2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a ), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1."; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 600. Si estende alle controversie giudiziarie tributarie e in materia di lavoro, finora esenti, il contributo unificato di iscrizione a ruolo con l'evidente scopo di scoraggiare il ricorso alla giustizia per il riconoscimento dei propri diritti. È un fatto gravissimo. Si introduce il contributo di ben 600 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, finora totalmente gratuito.