PROSPETTO A - COSTO DEL PERSONALE NEL PERIODO E LIMITI DI SPESA ,97

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1 In conformità con la vigente disciplina delle assunzioni derivante dal complesso delle disposizioni recate dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell IRPET), come integrata con legge regionale 5 agosto 2014, n. 50 (Attribuzioni di funzioni a IRPET, Sviluppo Toscana S.p.a. ed Agenzia regionale recupero risorse S.p.a. Modifiche alle l.r. 59/1996, l.r. 28/2008, l.r. 87/2009), IRPET può procedere al reclutamento di personale nel rispetto delle misure di contenimento della spesa recate dalle norme di seguito indicate. A. Articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), che reca: 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali E da notare che, ad integrazione della norma sopra riportata, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari), convertito in legge con modificazioni dall articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, pubblicata su Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 190 del 18 agosto 2014, S.O. n. 70, all articolo 3, comma 5-bis, inserito in sede di conversione in legge del decreto, aggiunge all articolo 1 della legge 296/2006 il comma 557-quater, che reca: 557-quater. Ai fini dell applicazione del comma 557, a decorrere dall anno 2014 gli enti assicurano, nell ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini dell applicazione di quanto disposto dalla l.r. 59/1996, come modificata dalla l.r. 50/2014, il dispositivo di cui al comma 557 dell articolo 1 della legge 296/2006 deve pertanto intendersi ad ogni effetto integrato dal comma 557- quater sopra riportato. B. Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari), convertito in legge con modificazioni dall articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, che reca: Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

2 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. C. Articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 77 (Legge finanziaria per l anno 2014), che reca: 4. Nel triennio , l'obiettivo di cui al comma 1, lettera a) (il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale, ndr) è perseguito attraverso: a) riduzione del 5 per cento della spesa per il personale, per gli enti che al 31 dicembre 2013 hanno realizzato un risparmio di spesa inferiore a quello richiesto all'articolo 2, com2, comma 5, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011); b) mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell'anno 2013 per gli enti che hanno già raggiunto l'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), della L.R. 65/2010, fatti salvi gli oneri derivanti da figure professionali tecniche infungibili previste da leggi regionali; il carattere infungibile della figura professionale è riconosciuto, previa richiesta dell'ente interessato, con deliberazione della Giunta regionale; c) massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti; d) massimo ricorso ai contratti aperti per l'acquisto di forniture e servizi di cui all'articolo 53 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). 5. Qualora non sia possibile il contenimento della spesa del personale secondo quanto previsto dal comma 4, lettere a) e b), è ammessa la riduzione delle spese generali dell'ente nella misura necessaria a realizzare, in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa. D. Solo relativamente alle assunzioni correlate all esecuzione dei nuovi compiti attribuiti ad IRPET dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 50 (Attribuzioni di funzioni a IRPET, Sviluppo Toscana S.p.a. ed Agenzia regionale recupero risorse S.p.a. Modifiche alle l.r. 59/1996, l.r. 28/2008, l.r. 87/2009), i commi 4 bis e 4 ter dell articolo 18 della l.r. 59/1996 di ordinamento dell IRPET, come introdotti dall articolo 2 della l.r. 50/2014, che recano: 4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all articolo 2, comma 1, lettera d bis), l IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 77 (Legge finanziaria per l anno 2014), è autorizzato ad incrementare la dotazione organica e a procedere all assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non 2

3 superiore al primo livello di posizione economica della categoria, fino al numero massimo di quattro unità. 4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e dell articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari), relativamente alle assunzioni di cui al comma 4 bis, è assicurato nell ambito dello spazio occupazionale reso disponibile dalle cessazioni di personale regionale nell anno 2014, nonché dalle cessazioni del triennio La situazione ad oggi, nella attuale consistenza del personale in servizio, relativa al costo del personale dell IRPET nel periodo , è riportata nel prospetto che segue. PROSPETTO A - COSTO DEL PERSONALE NEL PERIODO E LIMITI DI SPESA Corrispettivi , , , , ,81 Oneri contributivi , , , , ,41 IRAP , , , , ,20 Servizio sost. mensa , , , , ,00 Integrazione del TFS , ,00 0,00 0,00 TOTALE COSTO DEL PERSONALE , , , , ,42 (-) Costo categorie protette , , , , ,09 (-) Costo personale cofinanziato con risorse comunitarie , , , ,39 COSTO DEL PERSONALE AI FINI DELLA VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA , , , , ,94 Limite di spesa L.R. 65/2010 (costo %) ,97 Differenze su costo 2010 (art. 2, comma 5, lett. a), L.R. 65/2010) , , , ,24-11,3% -20,6% -28,8% -31,2% Differenza (art. 2, c. 4, lett. b), L.R. 77/2013) ,90 Differenza 2014-valore medio triennio 19/08/ /08/2014 (art.1, c.557-quater L.296/2006) ,09 Differenza 2014-valore medio triennio 1/1/ /12/2013 (art.1, c.557-quater L.296/2006) ,70 1 per l'anno 2011 l'importo corrisponde all'incremento di costo rispetto all'anno

4 Il calcolo del costo del personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa è stato effettuato in conformità con quanto disposto dalla circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 9 del 17 febbraio 2006, concernente le disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni regionali, gli Enti locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all articolo 1, commi dal 198 al 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), a tale scopo richiamata da ultimo dalla comunicazione del 18 novembre 2013 della dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario della Direzione Generale Presidenza della Giunta regionale, recante note per la redazione del Bilancio preventivo 2014 da parte degli Enti dipendenti della Regione Toscana. I dati riportati nella tabella evidenziano che nel periodo dal 2010 al 2014, il costo del personale dell IRPET è diminuito in modo costante e significativo, in ragione delle circostanze di seguito indicate: a) riduzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (-10 unità nel periodo), per pensionamenti, dimissioni volontarie e procedure di mobilità verso Regione Toscana, con minima reintegrazione dei cessati (+1 unità); b) riduzione dei dirigenti di ruolo (-3 unità nel periodo) c) progressiva riduzione ed infine cessazione del ricorso ad assunzioni di personale con contratti a termine finanziati con il contributo ordinario annuale di funzionamento; d) contenimento delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, in conformità con quanto stabilito dalle norme statali in materia (-11,5% dell ammontare del fondo per la contrattazione decentrata del personale delle categorie; -14,4% per quanto rigurda il corrispondente fondo del personale dell area della dirigenza). Sulla base dei dati sopra riprotati, relativamente a quanto disposto all articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296 del 2006, la situazione è la seguente. Il valore medio del costo del lavoro del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione (19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, essendo il comma 557-quater introdotto in sede di conversione del decreto) può essere approssimato alla media della somma dei valori dati dai 4,5/12 del costo dell anno 2011, dal costo intero degli anni 2012 e 2013 e dai 7,5/12 del costo stimato dell anno Calcolato in tal modo, il valore medio del costo del lavoro del triennio è pari ad euro ,03. Rispetto a tale importo, il costo del lavoro stimato nell anno 2014 risulta inferiore di euro ,09 (-9% circa). Se invece il valore medio dovesse essere calcolato in dato certo sulla base del triennio precedente a quello corrente, esso risulterebbe pari ad euro ,64. In questo caso, il costo stimato del personale nell anno 2014 risulterebbe inferiore di euro ,70 al valore medio del triennio (-13,7%). Considerato che: - il costo totale annuo di un dipendente di categoria D e posizione economica di primo inquadramento D1 è pari ad euro ,00 circa, nelle componenti di euro ,00 di retribuzione lorda (compresa la stima delle componenti 4

5 retributive accessorie), di euro 7.400,00 di oneri contributivi e di euro 2.400,00 di IRAP, la proiezione dei dati di costo del personale sul 2014 ed sugli anni successivi prospetta una situazione in cui le misure di contenimento della spesa del personale recate dall articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296 del 2006, sono rispettate, in invarianza di altre componenti di costo stimate nel 2014, in caso di assunzione di un numero di istruttori direttivi di categoria D e posizione economica di primo inquadramento D1, variabile da 4 a 6, secondo l individuazione del triennio di riferimento indicato dal comma 557-quater. Relativamente alla disposizione di cui all articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, la situazione al riguardo è riportata nel prospetto che segue. PROSPETTO B - CALCOLO CONTINGENTE DI ASSUNZIONE ANNO 2014 PERSONALE CESSATO NEL 2012 (al netto delle retribuzioni accessorie) cat./qual. Retribuzione fondamentale Oneri IRAP Totale n. assunzioni LORENZINI DIR , , , ,65 PESCAROLO DIR , , , ,03 TOTALE , , , ,68 limite di spesa (60% del costo dei cessati) , ,21 costo nuove assunzioni categoria D p.e. D , , , , ,66 risorse residue 8.225,55 Le cessazioni, avvenute nel 2012, riguardano due figure di dirigente di ricerca. Stante la permanenza dei relativi posti vacanti nell attuale dotazione organica dell Istituto, il costo delle cessazioni tiene conto della sola retribuzione fondamentale (sono escluse retribuzione di posizione e di risultato) e, corrispondentemente, l ammontare delle risorse disponibili copre il costo di nuovo personale con riferimento alla sola retribuzione fondamentale (sono escluse le componenti accessorie). Dal prospetto si evince che le risorse rese disponibili dalla cessazione di personale nel triennio , per la quota del 60% stabilita all articolo 3, comma 5, del decretolegge n. 90/2014, consentono la copertura di 2 posti di categoria D e posizione economica D1, residuando risorse disponibili per circa 8.200,00 euro. Tale previsione, conforme alle misure stabilite dalla normativa statale in materia di contenimento della spesa del personale degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, deve tuttavia essere ulteriormente verificata alla luce di quanto specificamente disposto da Regione Toscana per gli enti dipendenti, in particolare all articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 77 (Legge finanziaria per l anno 2014), richiamata al punto C della presente relazione. 5

6 Tale norma stabilisce l obbligo di invarianza della spesa del personale dell anno 2014 rispetto all anno precedente, risultando quindi più restrittiva della normativa statale in materia. Considerato che: - la stima del costo del personale per l anno 2014 di cui al prospetto A sopra riportato, evidenzia una riduzione di circa ,00 euro rispetto al il costo totale annuo di un dipendente di categoria D e posizione economica di primo inquadramento D1 è pari a circa euro ,00, compresa la stima delle componenti retributive accessorie la proiezione dei dati di costo del personale sul 2014 ed sugli anni successivi prospetta una situazione in cui l assunzione di una figura di categoria D e posizione economica D1, a parità delle altre componenti di costo stimate per l anno 2014, incrementa il costo stimato annuo in una misura che comunque mantiene il costo stesso inferiore al livello del In conclusione, risulta che le norme di contenimento della spesa del personale delle quali IRPET è destinatario, sono rispettate nel caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una figura di categoria D e posizione economica D1. Si ricorda peraltro che, ai sensi di quanto disposto ai commi 4 bis e 4 ter dell articolo 18 della l.r. 59/1996 di ordinamento dell IRPET, come introdotti dall articolo 2 della l.r. 50/2014, sussiste un regime di deroga dal predetto complesso di norme di contenimento della spesa riguardo specificamente l assunzione di personale, nel numero massimo di 4 unità, per l esecuzione dei nuovi compiti attribuiti ad IRPET in forza di quanto stabilito dalla legge regionale 5 agosto 2014, n

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