REGOLAMENTO NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO, ALLA CONSULTAZIONE ED AL PRESTITO DELLE PUBBLICAZIONI



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Transcript:

REGOLAMENTO NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO, ALLA CONSULTAZIONE ED AL PRESTITO DELLE PUBBLICAZIONI Art. 1 Finalità La Biblioteca del Ministero dello Sviluppo Economico-Commercio Internazionale, denominata d ora in poi Biblioteca, è specializzata nella raccolta della documentazione inerente le diverse discipline afferenti al Commercio Internazionale. Essa offre al personale interno, nonché agli utenti esterni, il materiale bibliografico per condurre studi e ricerche nelle discipline amministrative, giuridiche ed economiche, che interessano l attività e le funzioni di specifica competenza dell ex Ministero del Commercio Internazionale. Art. 2 Compiti La Biblioteca cura la conservazione ed il potenziamento delle dotazioni librarie. A tal fine la Biblioteca raccoglie e conserva: le opere e i periodici, anche stranieri, relativi alle discipline elencate nell art. 1; le pubblicazioni di cultura generale che costituiscono necessario complemento per gli studi afferenti alle stesse materie, con particolare riguardo alle opere di consultazione (enciclopedie, dizionari, codici, normativa) La Biblioteca, inoltre, provvede all acquisto e alla distribuzione della stampa quotidiana e delle pubblicazioni necessarie per esigenze di servizio alle DD.GG. Art. 3 Organizzazione La Biblioteca è incardinata nella Div. IV della Direzione Generale delle Politiche di Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ed ha sede in Roma, V.le Boston 25. Del servizio è responsabile un funzionario appartenente all area terza, con specifiche conoscenze biblioteconomiche, supportate dal possesso di titoli universitari. Art. 4 Incremento del patrimonio La Biblioteca provvede annualmente, utilizzando i fondi assegnati sull apposito capitolo di spesa, ad una pianificazione degli acquisti concernenti: la sottoscrizione di abbonamenti a riviste e periodici in genere, anche su supporti informatici, nonché banche dati; incremento del patrimonio bibliotecario mediante l acquisto di libri L incremento delle raccolte avviene anche mediante l acquisizione di pubblicazioni a titolo gratuito. Art. 5 Pianificazione acquisti La pianificazione degli acquisti è compito del Responsabile della Biblioteca che, ad inizio di ogni anno finanziario, predispone un Programma Acquisti, a firma del Direttore Generale della D.G.

Politiche di Internazionalizzazione, sottoposto alla registrazione da parte dell Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero, nel quale sono indicati: i quotidiani economici da fornire a ciascuna Direzione Generale; gli abbonamenti da sottoscrivere nell anno corrente; i criteri di massima per l acquisto delle pubblicazioni. Per gli acquisti di cui al punto c) il Responsabile della Biblioteca redige le proposte di ordine, firmati dal Dirigente della Div. IV, in base alle novità del mercato editoriale ed alle esigenze di aggiornamento della dotazione libraria, tenuto conto delle eventuali richieste dell utenza. Art. 6 Operazioni contabili Tutte le pubblicazioni che entrano in Biblioteca sono soggette agli adempimenti contabili a carico del consegnatario, responsabile della tenuta degli inventari, dei registri e di ogni altra scrittura necessaria, anche su supporto informatico, idonea ad evidenziare la giacenza ed il movimento delle pubblicazioni. A conclusione delle operazioni contabili il consegnatario attribuisce un numero progressivo di: inventario ai documenti che fanno parte del fondo librario; registro dei beni di facile consumo alle opere acquistate per le esigenze dei vari uffici ed ai documenti digitali. Art. 7 Procedimenti tecnico amministrativi All ingresso in Biblioteca le pubblicazioni vengono registrate sul quaderno d inventario, secondo il numero progressivo attribuito dal Consegnatario. Su ogni documento vengono apposti: sul verso della copertina un bollo recante il nome della Biblioteca, riprodotto a pag. 45 ed ogni 100 pagine all interno del volume; sul frontespizio di ogni volume il numero di inventario. Nel caso delle pubblicazioni periodiche, il numero di inventario è attribuito all annata in corso. Solo dopo essere stato registrato il documento può essere pagato al fornitore, quindi viene schedato, cartellinato, collocato e si procede all inserimento della scheda in tutti i cataloghi. Art. 8 Utenza La Biblioteca è aperta al pubblico per la lettura e consultazione. Per l ammissione di utenti esterni all amministrazione è sufficiente il permesso d entrata rilasciato dal personale operante presso l Ufficio Passi del Ministero. Art. 9 Apertura al pubblico La Biblioteca è aperta tutti i giorni lavorativi dalle 9.30 alle 15.30. Per lettura e consultazione dell utenza esterna è necessaria la prenotazione telefonica.

Art. 10 Consultazione testi La consultazione delle pubblicazioni è consentita esclusivamente nei locali della biblioteca. Sono ammessi utenti interni ed esterni che dovranno apporre la propria firma sul registro delle presenze, posto all ingresso della Biblioteca. Le ricerche nei cataloghi vengono eseguite dai lettori per i cataloghi cartacei, dal personale della Biblioteca per il catalogo on line. Ogni richiesta di opera in lettura va fatta mediante apposito modulo. Non si possono dare in lettera più di 4 volumi per volta; è facoltà del personale in servizio permettere la consultazione di un numero maggiore di opere ovvero rifiutare la concessione in lettura di qualsiasi opera, motivandone le ragioni. Art. 11 Fotoriproduzioni Il personale della Biblioteca può concedere un prestito temporaneo, non superiore all ordinario orario di servizio, per consentire la riproduzione, su istanza degli interessati, di materiale librario o documentario, presso una copisteria esterna. Per fruirne l utente è obbligato a lasciare in deposito un documento di identità valido. Art. 12 Prestito Sono ammessi al prestito, con l osservanza delle modalità di cui ai successivi articoli, tutti i dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico, le biblioteche e gli studenti universitari ammessi al prestito da biblioteche dipartimentali con le quali questa Biblioteca abbia stipulato accordi di reciprocità. E vietato al fruitore del prestito consegnare a terzi le opere ricevute. Chi trasgredisce tale norma è escluso dal prestito. Art. 13 Opere escluse Non possono essere concesse in prestito: le opere di particolare pregio storico, artistico o bibliografico e non più edite; le carte geografiche e topografiche; le enciclopedie, i codici, i repertori bibliografici e le opere il cui prestito possa essere pregiudizievole dell integrità dell opera stessa; i libri non ancora inventariati; le pubblicazioni da rilegare, ivi compresi i singoli fascicoli dell annata in corso dei periodici. Art. 14 Limitazioni Non possono darsi in prestito contemporaneamente ad una sola persona più di quattro opere, salvo speciali esigenze di servizio. Delle opere e delle riviste in più volumi possono darsi in prestito contemporaneamente alla stessa persona soltanto quattro volumi.

Art. 15 Modalità L impiegato addetto accerta l identità ed il diritto al prestito della persona che fa richiesta e compila l apposito modulo, sottoscritto da chi prende a prestito l opera. Il trattamento dei dati personali degli utenti è improntato al rispetto del diritto di riservatezza, ai sensi del decreto legislativo 196/2003. Art. 16 Responsabilità dell utente Al momento del prestito l utente deve accertare lo stato di conservazione dell opera invitando l addetto al prestito ad annotare eventuali imperfezioni. L utente è responsabile di tutti i danni riscontrati all atto della restituzione della pubblicazione e non segnalati al momento della consegna. In caso di smarrimento o danneggiamento dell opera il richiedente provvede all acquisto di altro esemplare integro ed alla consegna alla Biblioteca nel più breve tempo possibile; qualora l opera smarrita non fosse reperibile in commercio, è compito del Responsabile comunicare per iscritto all utente l importo da corrispondere e le modalità di versamento. Art. 17 Restituzione Le pubblicazioni avute in prestito devono essere restituite alla Biblioteca entro trenta giorni dalla data del prestito; il Responsabile ha facoltà di richiedere la restituzione delle pubblicazioni prima della scadenza dei termini, per motivate esigenze di servizio. Chi allo scadere del termine non restituisce l opera è invitato alla restituzione della pubblicazione entro il termine perentorio di dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali viene escluso a tempo indeterminato dalla Biblioteca e, fatte salve possibili azioni di carattere giudiziario, deferito al superiore gerarchico, anche ai fini dell eventuale erogazione di una sanzione disciplinare. Il Responsabile della Biblioteca può riammettere il dipendente escluso dal prestito qualora cessino le cause che ne determinarono l esclusione. Art. 18 Rinnovo Trascorsi trenta giorni dalla concessione del prestito è possibile uno o più rinnovi a condizione che l opera non sia richiesta da altro utente. Il Responsabile ha facoltà, comunque, di richiedere l immediata restituzione dell opera in qualsiasi momento. Art. 19 Normativa applicabile Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni per le Biblioteche pubbliche statali. Art. 20 Forme di pubblicità

Il presente regolamento sarà reso pubblico a tutti gli utenti mediante pubblicazione sulla pagina della Biblioteca del sito Internet del Ministero e, in forma cartacea, presso i locali della Biblioteca.