PROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO DEI FUOCHI D ARTIFICIO DELLE CATEGORIE F1, F2 E F3

Documenti analoghi
PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

IMPORTAZIONE PEZZI PIROTECNICI

PIROGUIDA GUIDA ALL USO SICURO DEI FUOCHI ARTIFICIALI PER CONSUMATORI PRIVATI

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici

PIROGUIDA GUIDA INTRODUTTIVA AI FUOCHI ARTIFICIALI E AL LORO USO RESPONSABILE PER CONSUMATORI PRIVATI

Formulario modello Lista di controllo per i punti vendita

ASTER s.r.l. Società di Ingegneria ing. FABIO MOSCA Progettazione strutturale ingegneria degli esplosivi

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Accordo

Ordinanza del DFGP sui tassametri

Ordinanza del DFGP sui tassametri. del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015)

Accordi specifici (accordi multilaterali)

I s t i t u to S u p eriore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Istruzione sulla determinazione e l ortografia dei nomi di cittadini stranieri. (del 1 o gennaio 2012)

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza sugli esplosivi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all aperto

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

PROMEMORIA SUPPLEMENTO DI TEMPO DEL 10% PER LAVORO NOTTURNO REGOLARE

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Dichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-machine - Esempi

Estratto ADR. Documento trasporto ADR la corretta dicitura ADR Certifico S.r.l. - IT

Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

> Fuochi d artificio. Impatti sull ambiente e aspetti relativi alla sicurezza

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Istruzione numero 3 dell Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (precetto esecutivo 2016 e altri formulari)

Ordinanza del DFI sui requisiti per micologi provvisti di attestato

del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l omologazione semplificata di preparati di allergeni

nei limiti delle prescrizioni di legge

Istruzione: Divieto dei prodotti per uso orale: interpretazione dell articolo 5 OTab

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS )

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Etichettatura - Indicazioni facoltative

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Criteri di acquisto e di controllo delle opere strutturali in legno

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER PIMENTI O PEPERONI DOLCI

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 13 ottobre 2010

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

SCHEMA. Mandato CEN M/120 Prodotti metallici per impieghi strutturali e loro accessori.

INDICE CREA IL TUO POSTER PERSONALIZZATO. sul sito. Tutti i prodotti pirotecnici presenti in questo catalogo sono certificati CE.

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Regolamento degli emolumenti per le certifiazione di prodotti urgenti presso l'ente di certificazione SCESp 0008, settore tecnica

NORMA UNI EN 295 FEBBRAIO 2013 COSA C È DI NUOVO?

I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

Articoli Pirici della Cat. 1 e 2 CE

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 91/7

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sugli esplosivi

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:

(Ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) del 19 maggio 2010 (Stato 1 ottobre 2010)

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Gruppo di prodotto. Carrelli industriali

Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAlA)

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Norme di produzione. Taglio termico e piegatura/curvatura. ICS Dimensioni in mm Sostitutiva di SN 200-3:

Paola DI PROSPERO FANGHELLA Ludovica MALAGUTI ALIBERTI

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

UNI Relatore: Collini Gianluca Vice presidente Consulente Impianti Fumari

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza del DFI sui requisiti per micologi provvisti di attestato

Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

RED (2014/53/EU) Ralph Spanevello

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Transcript:

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO (PROCEDURA DI CONFORMITÀ E DI AMMISSIONE) DEI FUOCHI D ARTIFICIO DELLE CATEGORIE F1, F2 E F3 Il presente promemoria disciplina la procedura inerente alla prova di conformità e all ammissione di fuochi d artificio messi a disposizione sul mercato svizzero. Il promemoria è disponibile in formato PDF sul sito http://www.fedpol.admin.ch/ nella rubrica Sicurezza > Esplosivi / Pirotecnica. CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO DI FUOCHI D ARTIFICIO Pagina 1 di 7

Indice 1. Basi giuridiche... 3 1.1. Diritto federale... 3 1.2. Promemoria / Requisiti tecnici dell Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica... 3 2. Principio... 3 3. Campo d applicazione e scopo... 3 4. Indicazioni e designazioni... 4 5. Istruzioni per l uso / precauzioni di sicurezza... 4 6. Stabilità chimica e composizione delle cariche dei fuochi d artificio... 4 7. Condizionamento termico / stoccaggio al caldo... 4 8. Restrizioni per la Svizzera... 4 9. Disposizioni e adeguamenti validi per la Svizzera... 6 10. Tasse... 7 11. Disposizioni finali... 7 CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO DI FUOCHI D ARTIFICIO Pagina 2 di 7

1. Basi giuridiche 1.1. Diritto federale a) Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41; https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19770064/index.html) b) Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411; https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/20002454/index.html) 1.2. Promemoria / Requisiti tecnici dell Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica - Importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici - Procedura d ammissione per esplosivi per uso civile - Procedura d ammissione per pezzi pirotecnici - Vendita per corrispondenza di pezzi pirotecnici delle categorie F1, F2 e F3 - Requisiti tecnici (per i fuochi d artificio messi a disposizione esclusivamente in Svizzera) Disponibili all indirizzo https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/sprengstoff_pyrotechnik/pyrotechnische_gege nstaende/merkblaetter.html 2. Principio Le disposizioni relative alla protezione della sicurezza pubblica in Svizzera sono disciplinate conformemente all articolo 24 capoverso 1 OEspl e all allegato I della direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013. L ammissione di fuochi d artificio delle categorie F1, F2 e F3 sul territorio svizzero continuerà inoltre a essere consentita in virtù dell articolo 119a capoverso 5 e dell allegato 16 OEspl. 3. Campo d applicazione e scopo In virtù degli articoli 24 capoverso 2, 119a capoverso 5 e dell allegato 16 OEspl i fuochi d artificio delle categorie F1, F2 e F3 sono da sottoporre all Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP) per ammissione e/o identificazione. La prova di conformità deve essere fornita prima dell importazione in Svizzera. L UCEP attribuisce ai fuochi d artificio delle categorie F1, F2 e F3 un numero d identificazione CH (art. 24 cpv. 2 OEspl). L UCEP può classificare un fuoco d artificio in un altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale (art. 7 cpv. 6 OEspl). La procedura di cambiamento d etichetta (cfr. Promemoria sulla procedura d ammissione per pezzi pirotecnici) deve essere conclusa prima della prima importazione in Svizzera. CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO DI FUOCHI D ARTIFICIO Pagina 3 di 7

4. Indicazioni e designazioni Sul fuoco d artificio o su ogni unità elementare d imballaggio destinata alla vendita (imballaggio singolo o di assortimento) devono essere riportate in modo chiaro e inequivocabile, nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano), le indicazioni e le designazioni di cui all articolo 26 in combinato disposto con l allegato 2 OEspl. - Sul fuoco d artificio o sull imballaggio di vendita devono figurare il Paese di fabbricazione e la sigla del fabbricante (se il fabbricante ha sede al di fuori dello Spazio economico europeo). - In Svizzera non occorre apporre la marcatura CE (art. 7a cpv. 2 OEspl). 5. Istruzioni per l uso / precauzioni di sicurezza Le istruzioni per l uso e le precauzioni di sicurezza devono corrispondere ai requisiti tecnici. Le istruzioni per l uso e le precauzioni di sicurezza elaborate sulla base della norma SN EN 15947-3 non devono essere contrarie al principio dei requisiti tecnici. - Le distanze minime di sicurezza secondo la norma SN EN 15947-3 devono essere rispettate. Spetta al fabbricante fissare tali distanze. - In caso di cariche inesplose occorre rispettare un tempo di attesa di 15 minuti. 6. Stabilità chimica e composizione delle cariche dei fuochi d artificio La norma SN EN 15947-5 basata sulla direttiva 2013/29/UE del 12 giugno 2013 è applicabile, in deroga ai requisiti tecnici, anche ai fuochi d artificio immessi sul mercato svizzero. 7. Condizionamento termico / stoccaggio al caldo Lo stoccaggio al caldo va eseguito secondo la norma EN 15947-4 (opzione 1 o 2). 8. Restrizioni per la Svizzera In virtù della norma SN EN 15947 alla Svizzera si applicano le seguenti restrizioni (art. 7 cpv. 6 OEspl): Ad eccezione dei «lady-cracker», i fuochi d artificio che scoppiano a terra delle categorie F1, F2 e F3 non possono essere né immessi né resi disponibili sul mercato svizzero. Nella categoria F2 non sono accettate batterie e combinazioni, fatta eccezione per le batterie di fontane. Le batterie e le combinazioni sono classificate nella categoria F3. CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO DI FUOCHI D ARTIFICIO Pagina 4 di 7

Le candele romane (V02), i tubi esplosivi (V11), le fontane di fuoco (V10) provvisti di una carica detonante e/o una carica di dispersione sono classificati nella categoria F3. L assemblaggio di fuochi d artificio secondo la norma SN EN 15947-2 in Svizzera non è accettato. Protezione della miccia: se è previsto che l imballaggio di vendita serva da protezione alla miccia, è sufficiente coprire la miccia. Altrimenti, se la miccia non è coperta, occorre apporre una protezione della miccia sul fuoco d artificio. Fontane / vulcani (V05): le fontane da tenere in mano sono accettate nella categoria F2 soltanto se la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo non supera i 15 g. Nella categoria F3 non sono accettate fontane da tenere in mano. Petardi (V06): Gli articoli scoppiettanti e crepitanti sono ammessi nella categoria F1 se la QEN di materiale esplosivo attivo non supera i 0,5 g e nella categoria F2 se non supera i 3 g. Petardi (V06): Lady Cracker lunghi fino a 22 mm (7/8 pollici) e con un diametro massimo di 3,0 mm (1/8 pollici), disposti separatamente (e contenenti esclusivamente polvere nera per un massimo di 0,03 g di QEN di materiale esplosivo attivo) o in file di 100 petardi al massimo (contenenti complessivamente soltanto polvere nera per un totale di 3 g di QEN di materiale esplosivo attivo) sono accettati nella categoria F1. Bengala (V08): i fuochi bengala con una QEN di materiale esplosivo attivo non superiore ai 4 g sono accettati nella categoria F1; i fuochi e le torce bengala con una QEN di materiale esplosivo attivo non superiore ai 20 g sono invece accettati nella categoria F2. I fuochi bengala non sono accettati nella categoria F3. Nella categoria F3 non sono accettate batterie di bengala (V08). CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO DI FUOCHI D ARTIFICIO Pagina 5 di 7

9. Disposizioni e adeguamenti validi per la Svizzera Conformemente ai requisiti tecnici (art. 119a cpv. 5, allegato 16 OEspl) resta possibile ammettere i seguenti pezzi pirotecnici (fuochi d artificio) unicamente per la Svizzera. Razzi (V01): nella categoria F3 sono ammessi fino a 500 g di QEN di materiale esplosivo attivo. La QEN di materiale esplosivo attivo contenuto nelle cariche detonanti o di dispersione non deve superare i 100 g per la polvere nera, i 40 g per le cariche a base di nitrato e di metalli e i 20 g per quelle a base di perclorato e di metalli. Le girandole (V04) con una QEN di materiale esplosivo attivo non superiore ai 25 g sono accettate nella categoria F2. Le batterie di fontane / vulcani (V05) la cui QEN di materiale esplosivo attivo non supera i 12 g sono accettate nella categoria F1; quelle con una QEN di materiale esplosivo attivo non superiore ai 1250 g o ai 3750 g sono ammesse rispettivamente nella categoria F2 e F3. Le farfalle / libellule (V07) sono accettate nella categoria F1 se la QEN di materiale esplosivo attivo non supera 1 g. Le bombe da mortaio (V09) sono considerate tubi esplosivi secondo la norma SN EN 15947-2. Quelle che non rientrano in tale categoria possono essere ammesse in virtù dei requisiti tecnici (V09) svizzeri. I ground mover (V13) sono accettati nella categoria F1 se la QEN di materiale esplosivo attivo non supera i 9 g. Le candele magiche (V14) sono accettati nella categoria F1 se la QEN di materiale esplosivo attivo non supera i 15 g. I fumogeni (V18) sono ammessi secondo i requisiti svizzeri (i fumogeni non sono contemplati dalla norma SN EN 15947-2). Le combinazioni e le batterie (V20) sono ammesse con due punti di accensione. La prima miccia deve essere contrassegnata in modo chiaro e inequivocabile con la dicitura PRIMA MICCIA nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano). CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO DI FUOCHI D ARTIFICIO Pagina 6 di 7

10. Tasse Se non è stata definita una procedura di valutazione della conformità per un pezzo pirotecnico e quest ultimo può essere ammesso in Svizzera conformemente all articolo 119a capoverso 5 e all allegato 16 OEspl, è riscossa una tassa che varia dai 50 ai 3000 franchi. 11. Disposizioni finali Il presente promemoria sostituisce tutte le versioni precedenti. La procedura d importazione si svolge conformemente al promemoria sull importazione di esplosivi e di pezzi pirotecnici. 3003 Berna, 1 novembre 2016 Claude Muller Capo dell Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO DI FUOCHI D ARTIFICIO Pagina 7 di 7