Facoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato

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Facoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato Il presente Regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2016 e sostituisce quello del 10 luglio 2009.

Art. 1. Campo d applicazione I Art. 2 Titolo Art. 3 Organi e competenze Art. 4 Il Collegio dottorale Art. 5 Il Direttore di tesi Il presente Regolamento stabilisce le condizioni, le procedure e gli organi competenti per il conferimento del dottorato della Facoltà di scienze della comunicazione. 1. La Facoltà conferisce i titoli di: a) Dottore in Scienze della comunicazione (Dr. sc. com.); b) Dottore in Lingua, letteratura e civiltà italiana (Dr. philol. it.). I titoli possono essere completati con la menzione di eventuali specializzazioni. 2. Il titolo di Dottore attesta che il suo detentore è l autore di una ricerca personale, originale e di alto livello scientifico. 3. Il titolo è conferito dopo aver completato con esito positivo il programma di dottorato e dopo aver difeso con successo la tesi di dottorato. Gli organi preposti per il dottorato sono: Il Direttore di tesi; Il Collegio dottorale; La Giuria di tesi. 1. Il Collegio dottorale è formato da almeno tre professori di ruolo e/o professori-assistenti della Facoltà. 2. Il Collegio dottorale è nominato dal Consiglio di Facoltà con mandato biennale, rinnovabile, tenendo conto dei diversi campi disciplinari. 3. Il Collegio dottorale designa il suo coordinatore fra i suoi membri. 4. Le decisioni del Collegio dottorale sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del coordinatore. 5. Qualora le circostanze lo richiedano, il Collegio dottorale ha facoltà di riunirsi in seduta telematica. 6. Al Collegio dottorale competono le attribuzioni definite nel presente Regolamento e ogni altra questione relativa alle finalità del presente Regolamento che non sia attribuita ad altri organi dal presente Regolamento o da altri Regolamenti dell USI, previa delega del Consiglio di Facoltà. 1. Il Direttore di tesi è un professore di ruolo, un professore-assistente, aggregato o titolare della Facoltà. Egli segue e orienta il lavoro di tesi ed è garante dell adeguatezza dello stesso rispetto agli standard scientifici internazionali. 2. Il Collegio dottorale può autorizzare una conduzione in co-tutela, vale a dire assicurata da due professori di Facoltà e/o Università diverse, con la premessa che i rapporti tra le Facoltà e/o Università in questione vengano regolati da apposite convenzioni e/o regolamenti. I I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili. 2

Art. 5 bis Il Co-direttore di tesi Art. 6 La Giuria di tesi Art. 7 Requisiti di ammissione Art. 8 Procedura di ammissione al programma di dottorato 1. La figura del Co-direttore di tesi è facoltativa. 2. Co-direttore di tesi può essere sia un professore di ruolo, un professore-assistente, aggregato o titolare dell USI, sia un docente, anche esterno all USI, con titoli equivalenti o titolo di abilitazione a dirigere tesi di dottorato. 3. Al fine della presenza all interno della Giuria di un Co-direttore di tesi, la richiesta di nomina e sua accettazione prima da parte del Collegio dottorale e poi da parte del Consiglio di Facoltà, deve avvenire almeno 6 mesi prima della nomina della Giuria di tesi. 4. Il Co-direttore di tesi può partecipare ai lavori della Giuria, senza diritto di voto. 1. La Giuria di tesi comprende almeno 4 professori: il Direttore di tesi, un professore della Facoltà e due professori esterni all USI. 2. La composizione della Giuria di tesi è decisa dal Consiglio di Facoltà su proposta del Direttore di tesi, previa approvazione da parte del Collegio dottorale. 3. La Giuria designa un presidente fra i suoi membri. Il Direttore di tesi non può essere designato presidente della Giuria. 4. Nel caso di tesi condotta in co-tutela, la Giuria di tesi è composta secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni e/o regolamenti. 1. Possono essere ammessi agli studi di dottorato i titolari di Master o di una Licenza (ai sensi del precedente ordinamento) di un Università svizzera, oppure di un titolo svizzero o estero giudicato equivalente dal Collegio dottorale. 2. Per essere ammessi agli studi di dottorato il candidato deve aver riportato un voto finale di Master superiore o uguale a 8 decimi. È tuttavia possibile richiedere una ammissione su dossier. 3. Il candidato ammesso agli studi di dottorato è regolarmente immatricolato nella Facoltà come studente dottorando, indipendentemente dall esistenza di un rapporto di lavoro con l USI. L immatricolazione scade nell ultimo giorno del mese in cui il candidato ha depositato la versione definitiva della tesi. 1. Salvo diverse indicazioni contenute in un bando di concorso, il candidato agli studi di dottorato inoltra al Collegio dottorale una domanda scritta di ammissione comprendente almeno i seguenti documenti: CV; Titoli di studio; Lettera di motivazione; Almeno una lettera di referenza; Un piano di ricerca firmato dal professore che assumerà il ruolo di Direttore di tesi; I documenti di domanda di immatricolazione firmati dal professore che assumerà il ruolo di Direttore di tesi. 2. I candidati che superano una prima selezione devono essere invitati ad un colloquio che si svolge in presenza del professore responsabile della posizione e di un secondo professore, preferibilmente membro del Collegio dottorale. Il colloquio può svolgersi in teleconferenza. La decisione in merito all esito del colloquio (o della procedura di ammissione) è comunicata al candidato in forma scritta. 3. Il Direttore di tesi definisce, d intesa con lo studente dottorando, un percorso di formazione individuale, che sottopone al Collegio dottorale per approvazione entro 12 mesi dall ammissione al programma di dottorato. 4. La decisione finale in merito all accettazione del candidato, nonché la designazione definitiva del Direttore di tesi (o dell eventuale Collegio di direzione), spetta al Consiglio di Facoltà su indicazione del Collegio dottorale. 5. Le direttive relative ai singoli programmi di dottorato (art. 9) possono istituire specifiche procedure di ammissione in deroga alla disposizioni precedenti. 3

Art. 9 Programmi di dottorato Art. 10 Contenuto della tesi Art. 11 Soggetto e durata Art. 12 Lingua Art. 13 Verifica dello stato di avanzamento Art. 14 Dimissione e cambiamento del Direttore di tesi: motivi e procedura 1. La Facoltà può istituire programmi di dottorato, comprendenti corsi con esami offerti dalla Facoltà stessa o da altre istituzioni accademiche. 2. La Facoltà ne definisce il contenuto, le modalità e il carattere obbligatorio in relative direttive (Programmi degli studi di dottorato). 1. La tesi è un elaborato scritto che espone i risultati di una ricerca originale e di rilevante valore scientifico. 2. La tesi può essere inoltrata sotto forma di lavori scientifici singoli (tesi cumulativa); in questo caso la tesi dovrà essere composta da almeno tre lavori scientifici (ed ulteriori requisiti possono essere stabiliti dai Programmi degli studi di dottorato). 1. Il soggetto della tesi si iscrive in una delle aree disciplinari della Facoltà. 2. A partire dalla data di ammissione al dottorato, lo studente dottorando dispone di un lasso di tempo minimo di 6 semestri e massimo di 12 semestri per difendere la tesi. 3. In caso di maternità o paternità, o per seri problemi di salute, la dottoranda o il dottorando ha diritto ad una proroga di un anno al massimo. 4. La concessione di una proroga compete al Direttore di tesi; in caso di un suo preavviso negativo, decide il Collegio dottorale. Lo studente dottorando redige e discute la tesi in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, in accordo con il Direttore di tesi. 1. Lo studente dottorando presenta, nelle forme e scadenza definite dai Programmi degli studi di dottorato, lo stato di avanzamento del proprio lavoro di ricerca. Il suo Direttore di tesi gli notifica la propria valutazione in forma scritta con copia al coordinatore del Collegio dottorale. 2. Se lo stato di avanzamento dei lavori o le conoscenze dello studente dottorando sono giudicate insoddisfacenti dal Direttore di tesi, il Collegio dottorale, sentite entrambe le parti, notifica allo studente dottorando le condizioni da soddisfare e gli impone un termine; oppure, nei casi gravi, avvia la procedura di dimissione di cui all Art. 14. 1. La dimissione dal dottorato può essere decisa qualora non siano più adempiute le condizioni per partecipare al Programma degli studi di dottorato o per ottenere il relativo titolo, segnatamente se: a) Al termine del primo o al massimo del secondo anno, il Direttore di tesi ritiene che il lavoro svolto da parte dello studente dottorando sia inadeguato ai fini del conseguimento del titolo; b) Il programma di dottorato prevede corsi con esami che lo studente dottorando non ha superato, essendone stato definitivamente escluso in virtù dei Programmi di dottorato; c) Dovessero sorgere divergenze inconciliabili tra il Direttore di tesi e lo studente dottorando e non sia stato possibile trovare una soluzione che consenta a quest ultimo di continuare il dottorato con un altro Direttore di tesi; d) Negli altri casi previsti dal presente Regolamento. 2. La procedura è avviata tempestivamente e con adeguato anticipo rispetto ai termini di disdetta contrattuali, mediante comunicazione scritta al coordinatore del Collegio dottorale. 3. Il Collegio dottorale, sentite individualmente e/o congiuntamente le parti interessate, ove possibile si adopera per trovare una soluzione che consenta allo studente dottorando la continuazione del dottorato con un altro Direttore di tesi. Negli altri casi decide in merito alla dimissione tenendo conto dei termini contrattuali di disdetta. 4

Art. 15 Ricevibilità della tesi Art. 16 Difesa, discussione e valutazione della tesi Art. 17 Conseguimento del titolo di Dottore Art. 18 Diritti d autore relativi alla tesi 1. Quando il Direttore di tesi considera che la tesi possa essere accettata e discussa, la trasmette agli altri membri della Giuria e organizza una discussione preliminare. Quest ultima può essere richiesta anche dallo stesso studente dottorando in caso di disaccordo con il Direttore di tesi; la relativa domanda va presentata al Collegio dottorale. 2. La discussione preliminare si svolge alla presenza dei soli membri della Giuria (se necessario, in videoconferenza). 3. Qualora lo ritenga più opportuno, in alternativa alla discussione preliminare, il Direttore di tesi può chiedere agli altri membri della Giuria una valutazione individuale della tesi in forma scritta. Anche in questo caso, lo studente dottorando può nondimeno chiedere al Collegio dottorale di essere convocato ad una discussione preliminare. 4. A seguito della discussione preliminare o della valutazione scritta, la Giuria di tesi può proporre che la tesi sia: a) Ammessa alla discussione; b) Ammessa alla discussione con oneri; c) Respinta. In caso di ammissione alla discussione con oneri, la Giuria raccomanda in forma scritta allo studente dottorando le migliorie da apportare alla tesi, al fine di renderla ammissibile alla discussione orale, e concorda con lo studente il periodo di tempo necessario alla revisione della tesi. La tesi riveduta, accompagnata da una sintetica descrizione delle modifiche apportate, viene quindi nuovamente inviata ai membri della Giuria. Qualora invece fosse giudicata respinta, allo studente dottorando sono concessi sei mesi per ripresentare la tesi alla Giuria per una seconda valutazione. Qualora quest ultima risultasse nuovamente negativa, il candidato è escluso dal dottorato. 5. Il Collegio dottorale prende atto delle suddette valutazioni e dell adempimento agli eventuali oneri e si esprime sull ammissione della tesi alla difesa orale. 1. La difesa consiste in una presentazione e discussione orale della durata di almeno un ora durante la quale il candidato espone l argomento della sua tesi ed è interrogato dai membri della Giuria su questioni attinenti all ambito disciplinare che la concerne. 2. La presentazione e discussione orale della tesi è pubblica. La deliberazione della Giuria circa la valutazione avviene in sede riservata. 3. Dopo la discussione, la Giuria accetta, rinvia o rifiuta la tesi. 4. Se accetta, la Giuria stabilisce (tenendo in considerazione sia le prime valutazioni orali o scritte, sia la presentazione e la discussione della tesi) una delle seguenti quattro menzioni: legitime, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. La menzione summa cum laude può essere conferita solo con voto all unanimità della Giuria. La Giuria può comunque richiedere allo studente dottorando modifiche e correzioni della redazione definitiva. 5. Se rinvia, stabilisce i termini della seconda discussione. 6. Se rifiuta, lo studente dottorando è escluso dal dottorato. 1. Il candidato ottiene il titolo di Dottore solo dopo aver consegnato l originale della sua tesi nella forma richiesta dalla Facoltà, tenuto conto delle eventuali modifiche e correzioni indicate dalla Giuria. 2. Il diploma menziona il nome, il titolo accademico ottenuto, il titolo della tesi e la data della discussione pubblica. 3. Il diploma è emesso dall Università della Svizzera Italiana e dalla Facoltà ed è firmato dal Presidente, dal Decano e dal Direttore di tesi. Il redattore della tesi è considerato autore ai sensi della legislazione sui diritti d autore e gode di tutti i relativi diritti. 5

Art. 19 Pubblicazione Art. 20 Divergenze e contenzioso Art. 21 Supplenze Art. 22 Tasse Art. 23 Entrata in vigore 1. La tesi accettata dalla Giuria può essere pubblicata. Le modalità di pubblicazione totale o parziale sono fissate dalle rispettive Facoltà. 2. Qualora l autore rinunci a pubblicare la propria tesi, la Facoltà, senza scopo di lucro e con l intento di favorire la divulgazione dei contenuti della tesi, ha il diritto non esclusivo di pubblicarla lei stessa e utilizzarne parti se ha sostenuto l autore finanziariamente o con mezzi logistici. 1. Nel caso di controversie tra lo studente dottorato e il suo Direttore di tesi, non risolte nel loro ambito, le parti possono rivolgersi al coordinatore del Collegio dottorale che interviene in funzione mediatrice. 2. Se la mediazione fallisce, il Collegio dottorale, sentite le parti, decide. La decisione è comunicata alle parti nella forma scritta. 3. Contro le decisioni del Collegio dottorale è data facoltà di reclamo al Consiglio di Facoltà entro 15 giorni dalla notifica. Contro le decisioni della Facoltà è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e successive modifiche. Il Collegio dottorale sorveglia nella misura del possibile che lo studente dottorando possa continuare la sua tesi nel caso in cui il Direttore di tesi si trovi nell impossibilità di adempiere alle sue funzioni. Le tasse sono definite conformemente all Art. 16 del Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni dell USI. Il presente Regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2016 e sostituisce il Regolamento degli studi di dottorato del 10 luglio 2009. Esso si applica agli studenti di dottorato immatricolati a partire dall a.a. 2015-16, fatti salvi gli Art. 02, 20 e 21 che sono immediatamente applicabili a tutti gli studenti di dottorato immatricolati. 6