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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

per l annullamento, previa sospensione

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Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

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ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

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contro e con l'intervento di per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

Transcript:

Pagina 1 di 9 N. 22078/2010 REG.SEN. N. 06591/1993 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 6591 del 1993, proposto da: Soc Ponente 1978 Srl (Incorporante della Srl Pinciana 188), rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giulio Lais, con domicilio eletto presso Giulio Lais in Roma, via Claudio Monteverdi, 20; contro Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Carnovale, Rodolfo Murra, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Chieppa, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell ordinanza n.155 del 9.2.1993, notificata il 16.2.1993, con cui il

Pagina 2 di 9 Dirigente Superiore della VI^ Circoscrizione del Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere eseguite in base alla concessione edilizia n.958/90. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO I. Nel 1990 la società ricorrente chiese al Comune di Roma la concessione per la realizzazione di un edificio da destinare ad attività produttiva. Trascorsi i termini di legge nell inerzia dell Amministrazione comunale, la ricorrente chiese al Presidente della Giunta Regionale - ai sensi della L. reg. n.35/1978 - di rilasciare la concessione nell esercizio dei suoi poteri sostitutivi. Il 30.5.1990 l Assessorato Regionale all Urbanistica rilasciò la concessione edilizia n.958/1990. Il Comune di Roma e varie Associazioni ambientalistiche impugnarono il provvedimento concessorio e ne seguì un

Pagina 3 di 9 contenzioso conclusosi con la vittoria della società ricorrente. II. Successivamente, però, con il decreto n.1402 del 22.6.1992 il Presidente della Giunta Regionale del Lazio disponeva l annullamento della concessione edilizia. La società ricorrente impugnava anche questo provvedimento, ma con sentenza n.1052 del 20.6.1996 la I^ Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio respingeva il ricorso. Con sentenza n.4256 del 2007 la IV^ Sezione del Consiglio di Stato respingeva il ricorso in appello confermando la statuizione del Giudice di primo grado. III. Conseguentemente l Amministrazione comunale ha adottato l ordinanza di demolizione n155 del 9.2.1993, con cui viene ingiunta la demolizione delle opere realizzate in base alla concessione annullata. IV. Con il ricorso in esame la società interessata la ha impugnata e ne chiede l annullamento, con vittoria di spese, per i motivi specificamente indicati nella parte motiva della presente decisione. Ritualmente costituitesi le Amministrazioni intimate - Comune di Roma, resistente; e Regione Lazio, controinteressata - hanno eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza del ricorso, chiedendone l rigetto con vittoria di spese. Con ordinanza n.1763 del 1993 questo TAR ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Infine, all udienza del 26.5.2010, uditi i Difensori indicati nell apposito verbale, la causa è stta posta in decisione.

Pagina 4 di 9 DIRITTO 1. Il ricorso è solamente in parte fondato; e va accolto nei sensi, nei limiti e per gli effetti di seguito indicati. 1.1. Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell art.4 della L. n.47 del 1985 e delle norme dello Statuto del Comune di Roma, nonché incompetenza, deducendo: - che ai sensi dell art.27, comma II, del predetto Statuto spetta ai Dirigenti l adozione dei provvedimenti e degli atti di gestione che non comportino esercizio di poteri discrezionali; - e che pertanto nella fattispecie l ingiunzione impugnata è stata adottata da un organo incompetente. La doglianza non può essere accolta. Come rappresentato nella premessa in fatto, con il decreto n.1402 del 22.6.1992 il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha disposto l annullamento della concessione ediliziacostituente titolo per l edificazione. La società ricorrente ha impugnato detto provvedimento di annullamento (dell atto concessorio), ma con sentenza n.1052 del 20.6.1996 la I^ Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso. Successivamente, con sentenza n.4256 del 2007 la IV^ Sezione del Consiglio di Stato ha ulteriormente respinto il ricorso in appello confermando la statuizione del Giudice di primo grado. Il provvedimento di annullamento della concessione edilizia adottato dalla Regione si è pertanto definitivamente consolidato ed è efficace, esecutivo ed esecutorio.

Pagina 5 di 9 L ingiunzione di demolizione - provvedimento impugnato con il ricorso in esame - costituisce, ormai - dunque - un atto dovuto (almeno per quanto concerne il c.d. an debeatur ) necessariamenteconsequenziale a quello di annullamento della concessione. E se una certa discrezionalità può essere ravvisabile in ordine alla decisione relativa alle modalità (c.d. quomodo ) di demolizione (ad esempio: se debba essere parziale o totale), è comunque evidente che non si tratta di discrezionalità politica, ma tecnica. Sicchè non appare revocabile in dubbio che l adozione del provvedimento in questione rientri nella esclusiva competenza del Dirigente preposto al ramo. 1.2. Con il primo profilo di doglianza (sub a) di cui al secondo mezzo di gravame, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell art.11 della L. n.47 del 1985, ed eccesso di potere per errore nei presupposti e per difetto di motivazione, deducendo che prima di adottare l ingiunzione di demolizione impugnata, l Amministrazione avrebbe dovuto attendere che il provvedimento di annullamento (e cioè l atto presupposto) si fosse consolidato. Nella parte relativa a tale doglianza, la domanda giudiziale (ed il ricorso che la sorregge) è ormai divenuta improcedibile. Come già più volte rilevato, infatti, con sentenza n.1052 del 20.6.1996 la I^ Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di annullamento dell atto concessorio; e con sentenza n.4256 del 2007 la IV^ Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello

Pagina 6 di 9 confermando la statuizione del Giudice di primo grado. Sicchè il provvedimento di annullamento della concessione edilizia adottato dalla Regione si è definitivamente consolidato ed è - ad oggi - efficace, esecutivo ed esecutorio. 1.3. Con il terzo, il quarto, il quinto (erroneamente rubricato alla pag.20 del ricorso, come secondo) motivi di gravame la ricorrente lamenta vizi concernenti il provvedimento di annullamento della concessione, che costituisce un atto presupposto a quello impugnato con il ricorso in esame (ingiunzione di demolizione). Nella specie la ricorrente lamenta: che l atto di annullamento della concessione si basa su un istruttoria sommaria e su conseguenti travisamenti di fatto ed errori di valutazione relativi, soprattutto, alla destinazione urbanistica del terreno (terzo motivo); che l atto di annullamento della concessione avrebbe dovuto disporre l annullamento parziale della precedente concessione (quarto motivo); che la Regione difettava del potere di annullamento dell atto concessorio; che non ha comunque rispettato le prescritte modalità procedimentali e che non ha acquisito il parere della Commissione edilizia. Anche per le suddette doglianze vale quanto già osservato nel Capo 1.2. Poiché esse si rivolgono ad un atto presupposto ormai definitivamente consolidatosi a seguito di ben due pronunce giurisdizionali conformi (TAR Lazio, I^, 20.6.1996 n.1052; C.S., IV^, n.4256 del 2007) che lo

Pagina 7 di 9 hanno ritenuto legittimo, le domande giudiziali (e la parte del ricorso) che le sorreggono, sono da ritenere superate e pertanto improcedibili. In ogni caso, posto che l atto di annullamento della concessione è stato ritenuto (dai Giudici Amministrativi di primo e di secondo grado) legittimo, l intera impalcatura logica dell argomentazione difensiva della ricorrente si appalesa infondata (e dunque cade anche nel merito), non essendo (più) sostenibile che l asserita illegittimità dell atto presupposto (smentita dalle due sentenze precedentemente citate) si sia riflettuta, viziandolo, su quello conseguente. 2. Con il secondo profilo di doglianza (sub c) di cui al secondo mezzo di gravame (pag.9 del ricorso), la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell art.11 della L. n.47 del 1985, ed eccesso di potere per errore nei presupposti e per difetto di motivazione, deducendo che l Amministrazione avrebbe dovuto ordinare la demolizione parziale e non già la demolizione totale dell edificio. La doglianza merita accoglimento e per essa il ricorso va accolto in parte, nei sensi, nei limiti e per gli effetti che si passa ad esplicitare. Dalla motivazione dell atto di annullamento della concessione (atto presupposto - lo si ribadisce - a quello impugnato) emerge che la cubatura edificabile è inferiore a quella effettivamente realizzata (in quanto una porzione di area, pari a circa il 20% di quella complessivamente utilizzata per il calcolo, non poteva essere destinata ad edificazione). E poiché l edificio è articolato in più tronconi, non è escluso che fosse possibile procedere alla demolizione di una ala di esso (coincidente

Pagina 8 di 9 con l esubero abusivo ) senza nocumento per le altre parti. La ricorrente afferma che ciò è possibile, mentre l Amministrazione tace sul punto, avendo omesso ogni utile accertamento al riguardo. Anzicchè ordinare la demolizione di tutto l edificio, l Amministrazione avrebbe dunque dovuto esaminare la possibilità di salvare le parti assentibili in base all indice di edificabilità effettivamente praticabile (e cioè conformi alla normativa urbanistica del luogo), evitando - così - alla ricorrente un danno sproporzionato per eccesso (C.S., V^, 29.1.1990 n.475). Ed evitando di esporsi ad azioni risarcitorie molto più consistenti del necessario (posto che dall annullamento di una concessione già assentita, dopo l avvenuta edificazione, può derivare una responsabilità a carico della stessa Amministrazione). 3. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va accolto nei limiti e nei sensi sopra indicati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la demolizione dell intero edificio, e salvi gli ulteriori motivati provvedimenti che l Amministrazione è tenuta ad adottare in attuazione del principio sopra esposto. Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite. P.Q.M. Accoglie in parte il ricorso, nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti. Compensa le spese fra le parti costituite.

Pagina 9 di 9 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Luigi Tosti, Presidente Silvestro Maria Russo, Consigliere Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/07/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO