Le parti sono: Procura della Repubblica di Lecce NEGOZIAZIONE ASSISTITA: NOTA DI DEPOSITO DELL ACCORDO RAGGIUNTO (art. 6 D.L. 132/2014 conv in legge 162/2014) Cognome e Nome C.F. Assistita dall Avv. PEC 1 : ; Cognome e Nome C.F. Assistita dall Avv. PEC 2 : ; Stipulato in data / / Per la risoluzione consensuale di: q Separazione q Divorzio q Cessazione effetti civili del matrimonio q Scioglimento del matrimonio q Modifica delle condizioni di separazione o del divorzio q Con figli q Minorenni q Maggiorenni incapaci q Maggiorenni economicamente non autosufficienti q Maggiorenni portatori di handicap q Senza figli appartenenti alle precedenti categorie q Con patti di trasferimento patrimoniale q Senza patti di trasferimento patrimoniale Si delega al deposito del suddetto accordo l Avv. Si delega al ritiro delle copie autentiche dell accordo comprensivo del dispositivo dei PM per entrambe le parti l Avv. Firma degli Avvocati 1 L indirizzo è necessario ai fini della comunicazione 2 Vedi nota precedente
Procura della Repubblica di Lecce q Depositato dall Avv. il / / q Pervenuto con posta raccomandata spedita il / /
Procura della Repubblica di Lecce e Tribunale di Lecce NEGOZIAZIONE ASSISTITA: Istruzioni e informazioni L entrata in vigore del D.L. 132/14, convertito con legge 162/14, che, all art. 6, disciplina la possibilità di soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio suggerisce l adozione di una procedura congiunta Procura-Tribunale per la gestione degli accordi di negoziazione depositati dagli Avvocati. Qui di seguito le disposizioni per le cancellerie e le segreterie e le indicazioni per gli Avvocati PROCURA DELLA REPUBBLICA - Gli Avvocati devono depositare presso l ufficio Affari civili della Procura della Repubblica, o inviare a mezzo Raccomandata A/R o assicurata a Procura della Repubblica di Lecce, Palazzo di Giustizia Viale Michele De Pietro, Lecce, C.A.P. 73100, l accordo di negoziazione, in unico originale. - In attesa che il Ministero si esprima in merito, l accordo non deve essere accompagnato da nessun versamento. - All accordo devono essere allegati i documenti indicati di seguito e la nota di deposito firmata da entrambi gli avvocati - La nota di deposito deve contenere sia la delega a uno degli Avvocati per il deposito dell accordo, sia l eventuale delega a uno di loro per il ritiro delle due copie autentiche dell accordo con il provvedimento. L ufficio Affari Civili, ricevuto l accordo, provvede: - Ad apporvi l attestazione della data di deposito - Alla fascicolazione - Alla sua trasmissione alla segreteria del Procuratore Aggiunto della Repubblica competente; Se sull accordo viene apposto il nulla osta o l autorizzazione da parte Procuratore della Repubblica, l ufficio Affari Civili: - In attesa di una PEC dedicata, a mezzo PEC di Proteus comunica agli Avvocati, alla PEC dagli stessi indicata nella nota di deposito, il provvedimento autorizzativo o il nulla osta. - La comunicazione del provvedimento è accompagnata da un avviso che invita gli avvocati a ritirare la copia autentica dell accordo con il provvedimento del PM presso lo stesso Ufficio Affari Civili, a meno che uno di loro non sia appositamente delegato dall altro Avvocato al ritiro dell altra copia. - L ufficio Affari Civili dopo aver effettuato la comunicazione come sopra, appone, sull originale del provvedimento, l attestazione della data dell avvenuta comunicazione e delle modalità con cui la stessa è avvenuta. - L originale dell accordo rimane agli atti della Procura e gli Avvocati devono richiedere all ufficio Affari Civili copia autentica dell accordo senza pagamento dei diritti( salvo diverse
successive disposizioni ministeriali che ne impongano il recupero) per l inoltro all ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Se il Procuratore della Repubblica non concede il nulla osta o non autorizza l accordo, l Ufficio Affari Civili: 1. Appone il depositato sul provvedimento 2. Provvede a comunicare agli interessati il provvedimento con le modalità di cui sopra. 3. E, nella sola ipotesi di mancata autorizzazione, invia entro cinque giorni dal depositato tutti gli atti originali all Ufficio Ruolo Generale del Tribunale Civile TRIBUNALE - L Ufficio Ruolo Generale provvede alla fascicolazione della documentazione depositata e iscrive a ruolo indicando come oggetto quello corrispondente all accordo sottoscritto (separazione, divorzio, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio) apponendo un annotazione con la dicitura NEGOZIAZIONE ASSISTITA ; - L Ufficio Ruolo Generale invia il fascicolo, secondo le competenze tabellari, alla Cancelleria della sezione Civile del Tribunale; - Il Presidente della sezione Civile fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo - La cancelleria della sezione Civile comunica la data dell udienza agli avvocati e chiede il pagamento del contributo unificato dovuto che, in assenza di diversa determinazione da parte del Ministero, sarà pari a quello richiesto per le separazioni, i divorzi, e le modifiche di separazioni o divorzi. Dopo l udienza dinanzi al Presidente gli avvocati potranno richiedere copia autentica dell accordo autorizzato, nei primi dieci giorni direttamente presso la Cancelleria della sezione Civile competente ( con istanza al responsabile della Cancelleria) e, successivamente presso l Ufficio copie.
Procura della Repubblica di Lecce NEGOZIAZIONE ASSISTITA: documentazione richiesta SEPARAZIONI: 1. Stato di famiglia 2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi ( certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza) 3. Estratto per riassunto dell atto di Matrimonio (rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è stato celebrato) DIVORZI: 1. Stato di famiglia di entrambi i coniugi; 2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi; 3. Atto integrale dell atto di Matrimonio (rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è stato celebrato) 4. Copia autentica del VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATO, o copia autentica della SENTENZA DI SEPARAZIONE CON ATTESTAZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO; 5. Copia autentica del VERBALE DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZI AL PRESIDENTE IN SEDE DI SEPARAZIONE o copia autentica dell accordo di separazione assistita ex art. 6 l.162/2014 o copia autentica dell accordo di separazione concluso e certificato dall ufficiale di Stato Civile ex art. 12 l. 162/2014 MODIFICHE DI SEPARAZIONI E DIVORZI: 1. Stato di famiglia di entrambi i coniugi; 2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi In caso di modifiche di separazione: - Copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata - O copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato - O copia autentica dell accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 l.162/2014 - O copia autentica dell accordo di separazione concluso e certificato dall Ufficiale di Stato Civile ex art.12 l.162/2014 In caso di modifiche di divorzio: - copia autentica dell accordo di separazione assistita ex art. 6 l.162/2014 - o copia autentica dell accordo di separazione concluso e certificato dall ufficiale di Stato Civile ex art. 12 l. 162/2014 ATTENZIONE Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio, in caso di presenza di: 1. Figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune dei coniugi relativa agli ultime tre anni. 2. Figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.