STATUTO ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

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STATUTO ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita l'associazione denominata STAY Associazione Culturale. L associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all art.2. La durata dell'associazione è illimitata. L Associazione STAY è dedicata al ricordo di Nicola Riccò. L'associazione si prefigge i seguenti scopi: ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE 1) la promozione del benessere della popolazione adolescente e giovane; 2) la valorizzazione della creatività giovanile attraverso le sue varie forme di espressione culturale e artistica; 3) la partecipazione giovanile come parte attiva e propositiva all'interno di laboratori esperienziali socio-educativi; 4) il potenziamento delle risorse personali e dei fattori di resilienza atti a superare le situazioni di crisi; 5) l'attivazione della rete degli attori del territorio che hanno contatti con adolescenti e giovani. La promozione del benessere è intesa come riflessione, progettazione e realizzazione di occasioni di incontro e confronto tra figure educative specializzate e la popolazione adolescente, attraverso la strutturazione di laboratori, attività e iniziative che pongano al centro del progetto il fare come strumento imprescindibile di conoscenza e ampliamento del proprio bagaglio d'esperienza. Porre l'individuo davanti alla possibilità di sperimentare e sperimentarsi in nuovi percorsi e nuove identità che possano provocare riflessioni e scelte è infatti la strategia più efficace di ogni iter educativo.

La valorizzazione della creatività giovanile implica la promozione e condivisione di progetti, idee, talenti e risorse. In parallelo alle esperienze strutturate in forma di laboratorio, si intende sostenere e incrementare l autonomia progettuale, nella convinzione che i giovani, dove trovino spazio per esprimersi e comunicare, siano capaci di produzioni culturali e artistiche significative, con un linguaggio proprio e originale. La partecipazione giovanile come parte attiva e propositiva all'interno di laboratori esperienziali socio-educativi si realizza principalmente attraverso tre percorsi: il confronto e il dialogo dell'individuo con le proprie motivazioni e i propri limiti fisici e mentali, intesi come possibili strumenti e ostacoli propri di ogni percorso di crescita e di acquisizione dell'autonomia personale; il passaggio progressivo dall'etero all'auto-educazione come concetto chiave nel passaggio alla vita adulta e alla costruzione del Sé; la collaborazione tra pari, in un'ottica di rispetto, confronto, scambio e riconoscimento dell'altro come portatore di un'individualità che limita, arricchisce e forma la propria. Il potenziamento dei fattori di resiliance si attiva a sua volta in una dimensione sociale, attraverso l ascolto reciproco, la condivisione e il rispecchiamento nel gruppo dei pari. Favorendo l espressione e condivisione di vissuti e sentimenti in una situazione accogliente e non giudicante, si riscoprono capacità e risorse personali. Attraverso i legami sociali che si creano al suo interno, il gruppo può diventare poi una rete sociale di sostegno nelle situazioni di crisi. L'attivazione della rete degli attori del territorio è elemento indispensabile per realizzare un progetto complesso e strutturato, in un'ottica ecologica e sistemica che tenga conto delle realtà in cui ogni individuo è collocato, delle loro interazioni, e del riflesso che tali interazioni provocano nella formazione dell'individuo stesso. L ambiente ecologico (U. Bronfenbrenner), che si considera rilevante per i processi di sviluppo, non è limitato ad una unica situazione ambientale, né al qui e ora, ma comprende le interconnessioni tra le diverse situazioni ambientali e i diversi meccanismi relazionali e istituzionali che ne definiscono il funzionamento e l organizzazione attraverso il tempo. L'associazione si propone di realizzare i propri scopi in particolare attraverso le seguenti attività: 1) Strutturare e condurre laboratori socio-esperienziali rivolti a gruppi di adolescenti e giovani adulti, proporre attività e iniziative di tipo creativo e artistico. 2) Organizzare incontri, eventi, mostre di opere artistiche e altre iniziative volte sostenere la creatività e la cultura giovanile. 3) Promuovere e organizzare gruppi di ascolto e aiuto reciproco rivolti ad adolescenti e giovani adulti in situazioni di crisi o disagio esistenziale. 4) Promuovere e organizzare gruppi di auto-mutuo-aiuto rivolti a familiari in situazioni di lutto traumatico. 5) Organizzare incontri e seminari di sensibilizzazione legati alle tematiche dell agio giovanile. 6) Sostenere lo svolgimento di attività di formazione in linea con i fini statutari. 7) Progettare e organizzare stages, workshops o altre attività formative in collaborazione e con il supporto degli istituti scolastici.

8) Favorire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano sia nell ambito della promozione della salute che nel campo della cultura e dell arte, con particolare attenzione ai linguaggi giovanili. 9) Produrre materiale informativo e divulgativo (pubblicazioni, materiali audio-video ) e, quando necessario, organizzare eventi di solidarietà per divulgare le finalità dell associazione e sostenerne le attività. Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell associazione la stessa potrà, per quell evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. ART.3 RISORSE ECONOMICHE L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: 1) contributi degli aderenti e di privati, 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali, 3) donazioni e lasciti testamentari; 4) entrate patrimoniali, 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali; 6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall assemblea che ne determina l ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. ART.4 BILANCIO O RENDICONTO L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. ART.5 I SOCI L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo. ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l ipotesi di decadenza per morosità per la quale l esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci sono obbligati: 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione; 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Tutti i soci hanno diritto: 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto; 3) ad accedere alle cariche associative; 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia. ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono Organi dell'associazione: 1) l'assemblea dei soci, 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il Collegio dei Revisori (qualora istituito dall Assemblea); 5) il Collegio dei Probiviri (qualora istituito dall Assemblea).

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. ART.9 ASSEMBLEA L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare: 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo; 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri e ne determina gli eventuali compensi; 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; 4) delibera l'esclusione dei soci; 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario. ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni; 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. ART.11 IL PRESIDENTE Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Qualora ne ravvisi la necessità, l Assemblea ha facoltà di istituire un Collegio dei Probiviri, con funzioni di controllo e garanzia sull operato dei soci. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall Assemblea dei soci fra i soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all Assemblea. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell associazione, se concordemente richiesto dalle parti. ART.13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Qualora ne ravvisi la necessità, l Assemblea ha facoltà di istituire un Collegio dei Revisori dei Conti, con funzioni di controllo amministrativo e contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. ART.14 SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale. ART.15 RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.