Proposta di emendamenti al disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

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Proposta di emendamenti al disegno di legge sull'ordinamento giudiziario. Il consiglio direttivo dell'associazione dirigenti sta intensificando, in questa fase di discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario, l'interlocuzione con i gruppi parlamentari. Noi vogliamo conseguire un quadro normativo che assicuri all'organizzazione giudiziaria dei dirigenti in condizione di svolgere il proprio mandato professionale, quindi di governare pienamente e serenamente i profili gestionali dei quali, fin d'ora, sono chiamati a rispondere. Diversi colleghi si sono fatti carico di realizzare alcuni incontri e contatti con diversi parlamentari. Altri, più numerosi, incontri li avremo nelle prossime settimane. Abbiamo sostenuto la necessità di un recupero pieno della previsione del decreto 240. La consapevolezza che la trattazione parlamentare del disegno di legge assumerà comunque come base il testo del governo ci ha imposto tuttavia di predisporre una serie di emendamenti che, nella sostanza, riducono a sintesi i contributi e le proposte fatte pervenire dai colleghi. La parte più impegnativa del lavoro viene ora. Nel rapporto con le presidenze delle commissioni giustizia che, di fronte a rischi di incerta tenuta parlamentare del governo, potrebbero restringere quasi completamente la possibilità di apportare modifiche. Noi, ad ogni modo, ci daremo da fare. EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO IN MATERIA DI RIFORMA DELL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ATTO CAMERA n. ) ART. 5 I commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi. EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO IN MATERIA DI RIFORMA DELL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ATTO CAMERA n. ) ART. 5 Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. All articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, dirige l ufficio, adotta gli atti relativi all organizzazione dell attività giurisdizionale, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all amministrazione centrale e alle altre istituzioni, instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari

e con le altre istituzioni. 1-ter. Il capo dell ufficio giudiziario e il dirigente amministrativo consultano almeno una volta l anno i magistrati titolari di funzioni semidirettive e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Convocano, altresì, il Consiglio dell ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell anno precedente. Il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. All articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis Con il regolamento emanato ai sensi dell articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari. Il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. L articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è sostituito dal seguente: ART. 4. (Programma delle attività annuali) 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il magistrato titolare e il dirigente amministrativo degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, un programma delle attività da svolgersi nell anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all articolo 4, comma 1, lettera c), all articolo 14, comma 1, lettera b), e all articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio. 2. Se il programma di cui al comma 1 non è adottato entro il termine ivi indicato, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d intesa con i rispettivi dirigenti amministrativi, provvedono ad adottare il relativo atto entro il 31 luglio, sentito il titolare dell ufficio ed il dirigente amministrativo. 3. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell ufficio e il dirigente amministrativo, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, apportano le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d intesa

con i rispettivi dirigenti amministrativi, provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell ufficio ed il dirigente amministrativo. 4. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia e i rispettivi dirigenti amministrativi, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, trasmettono il programma di cui al comma 1 al Ministero della giustizia. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia. 5. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può essere modificato nel corso dell anno su concorde iniziativa dal titolare dell ufficio giudiziario e del dirigente amministrativo in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 4, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3. 5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell organizzazione giudiziaria di cui all articolo 8, al Ministro della giustizia, nella ipotesi di cui al comma 4, ed al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari.. TESTO DELL'ART. 5 DEL DDL VARATO DAL GOVERNO Art. 5 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.) 1. All articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, dirige l ufficio, adotta gli atti relativi all organizzazione interna, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l andamento generale dell ufficio con l obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni. 1-ter. Il capo dell ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l anno i magistrati dell ufficio e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio dell ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell anno

precedente. 2. All articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell ufficio e con il programma annuale di cui all articolo 4.. b).dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis Con il regolamento emanato ai sensi dell articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari. 3. All articolo 3, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, il comma 3 è abrogato. 4. L articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è sostituito dal seguente: ART. 4. (Programma delle attività annuali) 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all articolo 4, comma 1, lettera c), all articolo 14, comma 1, lettera b), e all articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio. 2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell ufficio ed il dirigente. 3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1 al Ministero della giustizia. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia. 4. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può essere modificato nel corso dell anno dal titolare dell ufficio giudiziario in caso di sopravvenute

nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 2, nonché quelle del dirigente amministrativo. 5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell organizzazione giudiziaria di cui all articolo 8, al Ministro della giustizia, nella ipotesi di cui al comma 3, ed al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari.. 5. L articolo 5 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è abrogato. 6. L articolo 7 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è sostituito dal seguente: ART. 7 (Competenza delle direzioni generali circoscrizionali) 1. Le direzioni generali regionali ed interregionali circoscrizionali esercitano, nell ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti: a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3 lettere e) ed f); b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o; c) le spese di giustizia; 2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia. 3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione ed oltre la gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria: a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici; b) il servizio del casellario giudiziale centrale; c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti; d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonché l autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale; f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale; g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni; h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro; i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura; m) i sistemi informativi automatizzati; n) le statistiche

o) gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente: 1) alla attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma; 2) alla locazione di immobili nel circondario del Tribunale di Roma; 3)alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392; 4)alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio, 5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 4. Con il regolamento di cui all articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni ed i compiti, inerenti le aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità dirigenziali nell ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 7. All articolo 8, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, i commi 3 e 5 sono abrogati.