Codice civile svizzero

Documenti analoghi
Codice civile svizzero

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011

Codice civile svizzero

Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Ordinanza sullo stato civile

Legge federale sugli stranieri

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Decreto federale Disegno

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Codice civile svizzero

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione

Legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (LCCit) (dell 8 novembre 1994)

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Codice civile svizzero

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Decisioni del Consiglio degli Stati del Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

INDICE. Capitolo primo LA FAMIGLIA E IL DIRITTO

Codice civile svizzero

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)

Richiesta di calcolo di una rendita futura

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Codice penale svizzero

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre , decreta:

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Codice penale e Codice penale militare

Legge federale sulla cittadinanza svizzera

Legge federale sulla cittadinanza svizzera

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

INDICE. Capitolo primo

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Codice penale svizzero e Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio)

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Legge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto

Dichiarazione di scomparsa

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Istituzioni di diritto privato. La famiglia. (traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti IUSLIT Università di Trieste

Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi

Codice civile svizzero

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

Legge federale sulla procedura penale

(Ordinanza sull introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Cambiamento del nome

Legge federale sull acquisto di fondi da parte di persone all estero (LAFE)

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Accordo

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Legge federale sull assicurazione per la maternità

(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Revoca della dichiarazione di scomparsa

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Richiesta di una rendita per superstiti

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

l.n.151/75 riforma del diritto di famiglia

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Promemoria sulla dichiarazione dell autorità parentale congiunta presso l ufficio dello stato civile in Svizzera n

TAVOLA SINOTTICA Modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

INDICE. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Codice delle obbligazioni

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Art. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.

Codice delle obbligazioni

Legge federale sugli assegni familiari. (Legge sugli assegni familiari, LAFam) Capitolo 1: Applicabilità della LPGA

Codice civile svizzero

Transcript:

Codice civile svizzero (Dell adozione) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta: I Il Libro secondo del Codice civile 2 è modificato come segue: Art. 264 1 Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all adozione gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo iniquo, altri figli di tali persone. 2 L adozione è in particolare possibile soltanto se gli aspiranti all adozione sono prevedibilmente in grado, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni personali, di provvedere ai bisogni del minorenne fino alla sua maggiore età. 3 Le condizioni dell adozione devono essere adempite al momento della presentazione della domanda di adozione. Fanno eccezione le condizioni dell adozione cui è possibile derogare in presenza di motivi gravi senza mettere in pericolo il bene del minorenne II. Adozione congiunta Art. 264a 1 Coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se sono sposati da almeno tre anni e se entrambi hanno compiuto il ventottesimo anno di età. 2 Per motivi gravi è possibile derogare all età minima, sempreché il bene del minorenne non ne sia pregiudicato. 1 FF JJJJ (pagina) 2 RS 210 2014-... 1

III. Adozione singola IV. Adozione di un figliastro V. Età e consenso dell adottando Art. 264b 1 Una persona può adottare da sola se ha compiuto il ventottesimo anno di età. 2 Per motivi gravi è possibile derogare all età minima, sempreché il bene del minorenne non ne sia pregiudicato. 3 Prima dell adozione va tenuto adeguatamente conto dell atteggiamento del coniuge, del partner registrato o del convivente di fatto dell aspirante all adozione.. Art. 264c Una persona può adottare il figlio del coniuge o del partner registrato se il matrimonio o l unione domestica registrata sussiste da almeno tre anni. Art. 265 1 La differenza d età tra l adottando e gli adottanti non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni. Per motivi gravi sono possibili deroghe che non pregiudicano il bene dell adottando. 2 L adottando è sentito personalmente e in maniera adeguata dall autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato. 3 Se necessario, l autorità competente ordina che l adottando sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche. 4 Se l adottando è sotto tutela, è necessario il consenso dell autorità di protezione dei minori, quand anche sia capace di discernimento. Art. 265a cpv. 3 3 È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all adozione o questi non fossero ancora designati. Art. 265d cpv. 1 1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un adozione non dà il consenso, l autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o degli aspiranti all adozione e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso. Art. 266 cpv. 1, 2 e 2 bis 1 Un maggiorenne può essere adottato se: 2

1. è durevolmente bisognoso di aiuto, per infermità mentale o fisica, e gli aspiranti all adozione gli hanno prodigato cure durante almeno tre anni, 2. durante la sua minore età, gli aspiranti all adozione gli hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione durante almeno tre anni, 3. se esistono altri motivi gravi ed esso ha vissuto, durante almeno tre anni, in comunione domestica con gli aspiranti all adozione. 2 Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell altro, e una persona che vive in un unione domestica registrata non può essere adottata senza il consenso del suo partner. 2bis Prima dell adozione vanno sentiti i genitori del sangue dell adottando e i discendenti degli aspiranti all adozione. C. Effetti I. In generale Art. 267 cpv. 1, 2 e 3 1 L adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell adottante o degli adottanti. 2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del: 1. coniuge dell adottante; 2. partner registrato dell adottante. 3 Con l adozione congiunta e con quella singola, per motivi degni di rispetto, può essere dato all adottato minorenne un nuovo prenome. Prima del cambiamento del prenome, l adottato è sentito personalmente e in maniera adeguata dall autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché il prenome possa essere cambiato. Art. 267a cpv. 1 1 L adottato minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l attinenza comunale dell adottante di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori. Art. 268 cpv. 1 1 L adozione è pronunciata dall autorità cantonale competente del domicilio dell adottante o degli adottanti. Art. 268a cpv. 2 e 3 2 Occorre specialmente indagare su la personalità e la salute degli aspiranti all adozione e dell adottando, la compatibilità dei soggetti, 3

l idoneità a educare l adottato, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all adozione, come pure sul decorso dei rapporti d assistenza. 3 Va tenuto conto dell atteggiamento dei discendenti degli aspiranti all adozione. D bis. Segreto D ter. Informazion e circa i genitori del sangue Art. 268b 1 Informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi possono essere divulgate ai genitori del sangue o a terzi soltanto con il consenso dei genitori adottivi. Prima di divulgare le informazioni, l adottato è sentito personalmente e in maniera adeguata dall autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché tali informazioni possano essere divulgate. 2 Informazioni atte a identificare l adottato maggiorenne possono essere divulgate ai genitori del sangue soltanto con il consenso espresso dell adottato. 3 Indipendentemente dall età o dal consenso dell adottato, i genitori del sangue hanno il diritto di ricevere informazioni non atte a identificare la situazione personale dell adottato, a condizione che queste informazioni non ne mettano in pericolo gli interessi. Art. 268c 1 L adottato minorenne ha il diritto di ricevere informazioni non atte a identificare i suoi genitori del sangue. Ottiene informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione. 2 L adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l identità dei suoi genitori del sangue. 3 Abrogato D quater. Servizio cantonale preposto all informazione Art. 268d 1 Le informazioni concernenti i genitori del sangue o l adottato sono comunicate dall unica autorità cantonale competente al momento dell adozione allorquando un affiliando è accolto a scopo di futura adozione. 2 Prima di comunicare informazioni, l autorità informa in merito le persone oggetto di una domanda di informazioni e, se necessario, richiede il loro consenso alla comunicazione delle informazioni ai richiedenti. 3 Se i genitori del sangue rifiutano di stabilire un contatto personale, l adottato ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue. 4

4 I Cantoni designano un servizio adeguato incaricato di consigliare l adottato o i genitori del sangue che ne facciano richiesta. D quinquies. Servizi di ricerca D sexies. Relazioni personali con i genitori del sangue III. Figlio di genitori in unione domestica registrata Art. 268e 1 Se non è possibile stabilire facilmente un contatto con una persona oggetto di una domanda di informazioni, il servizio cantonale preposto all informazione incarica della ricerca un servizio specializzato, se il richiedente lo desidera. 2 Nell ambito dell incarico il servizio di ricerca è sottoposto all obbligo del segreto. 3 Il Cantone partecipa ai costi della ricerca se vi sono dubbi fondati che il genitore del sangue in cerca del proprio figlio non abbia acconsentito all adozione o vi abbia acconsentito cedendo alla pressione di un autorità. 4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive e disciplina l assunzione dei costi. Art. 268f I genitori adottivi e i genitori del sangue possono convenire che a questi ultimi siano concesse adeguate relazioni personali con il minorenne adottato. Se l adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario. Tale convenzione non può essere modificata né revocata unilateralmente. In caso di mancata intesa la decisione spetta all autorità di protezione dei minori. Art. 270a bis 1 Se portano cognomi diversi, i partner in unione domestica registrata determinano il cognome del figliastro adottato scegliendo tra i loro cognomi da celibe o nubile. 2 Se portano un cognome comune, lo porterà anche l adottato. Art. 270b Titolo marginale IV. Consenso del figlio 5

Titolo finale: Dell entrata in vigore e dell applicazione del Codice civile Capo primo: Dell applicazione del vecchio e del nuovo diritto 2. Procedure pendenti Art. 12b Alle procedure di adozione pendenti al momento dell entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge federale del [ ] si applicano le disposizioni del diritto anteriore. 3. Soggezione al nuovo diritto Art. 12c Le disposizioni della modifica del [ ] relative al segreto dell adozione, all informazione dei genitori del sangue, ai servizi di ricerca e alla possibile convenzione su una relazione personale tra i genitori del sangue e l adottato si applicano anche alle adozioni pronunciate prima della loro entrata in vigore o ancora pendenti al momento della loro entrata in vigore. Art. 12c bis Abrogato II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell allegato. III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 6

Allegato (cifra II) Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 20 giugno 2003 3 sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo Art. 14 Comunicazione nel caso specifico Nel caso specifico, l UFM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità e servizi di ricerca di cui all articolo 268e CC i dati personali del sistema d informazione di cui esse necessitano per l adempimento dei loro compiti legali. 2. Legge federale del 18 giugno 2004 4 sull unione domestica registrata di coppie omosessuali Art. 13 cpv. 1 bis 1bis Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163 165 CC 5 sul mantenimento della famiglia. Art. 17 cpv. 3 bis 3bis Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenne dell altro, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270-327c CC 6. Art. 25 cpv. 1 secondo periodo 1... Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo gli articoli 196 219 CC 7. Art. 27a Adozione del figliastro Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenne dell altro, si applicano per analogia gli articoli 270 327c CC 8. 3 RS 142.51 4 RS 211.231 5 RS 210 6 RS 210 7 RS 210 8 RS 210 7

Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare congiuntamente né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita. Art. 34 cpv. 4 4 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoversi 2 e 3 nonché 126 134 CC 9 concernenti l obbligo di mantenimento dopo il divorzio. 3. Codice di procedura civile 10 Titolo prima dell articolo 307a Capitolo 3: Interessi dei figli nelle questioni inerenti alla procedura in materia di unione domestica registrata Art. 307a Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenne dell altro, si applicano per analogia gli articolo 295-302 sugli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia. 4. Legge federale del 25 giugno 1982 11 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Art. 19a Partner registrato superstite L articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite. 9 RS 210 10 RS 272 11 RS 831.40 8