ATTO COSTITUTIVO TITOLO I - SEDE-SCOPO

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ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE PROGETTO MADAGASCAR TITOLO I - SEDE-SCOPO - ART. 1 E costituita l Associazione PROGETTO MADAGASCAR. L Associazione è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS. Nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, si farà uso della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo ONLUS. - ART. 2 L associazione ha sede in Messina ed elegge il proprio domicilio presso l abitazione della socia fondatrice Maria Castiglia, rappresentante legale, Via Fata Morgana is. 460 n 46 98121 Messina - ART. 3 L associazione si propone l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale onde migliorare e sviluppare le condizioni di vita di popolazioni del terzo mondo, in modo preminente del Madagascar. In particolare: a) La sottoscrizione di adozioni a distanza. b) La costruzione di scuole. c) La costruzione di ambulatori e dispensari. d) La costruzione di pozzi. e) Il finanziamento per rendere operative le strutture realizzate. In ottemperanza all art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, si fa espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Altresì per quanto riguarda il trattamento fiscale del seguente atto costitutivo si invocano le agevolazioni di cui alla legge n.266 del 1991. - ART. 4 Fanno parte dell Associazione: a) i Soci Fondatori b) i Soci Sostenitori. TITOLO II - SOCI - ART. 5 Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell associazione e sottoscritto l atto costitutivo. Sono Fondatori: Castiglia Maria, nata a Merì (ME) il 18 febbraio 1943 e residente in Messina, Via Fata Morgana is. 460 n 46. Codice fiscale CST MRA 43B58 F147P. Bellinghieri Benito, nato a Messina il 1 marzo 1939 e residente in Messina, Via Fata Morgana is. 460 n 46. Codice fiscale BLL BNT 39CO1 F158B. Bellinghieri Valentina: nata a Messina il 20 febbraio 1981 e residente in Messina, Via Fata Morgana is. 460 n 46. Codice fiscale BLL VNT 81B60 F158B. Ruggeri Angela, nata a Messina 2 novembre 1947 e residente a Messina, Via s. Caterina Houng Sperone. Codice fiscale RGG NGL 47S42 F158E. 1

- ART. 6 Sono soci Sostenitori tutti coloro che aderiscono all associazione compilando la domanda di ammissione, redatta su apposito modulo che verrà accettata dall Organo competente. Il socio a favore del quale è stata deliberata l ammissione dovrà procedere, entro dieci giorni dalla notifica della deliberazione, al versamento della quota di iscrizione di Euro 50,00. Allo stesso onere soggiacciono i soci Fondatori. - ART. 7 L ammissione a socio verrà deliberata dal Consiglio Direttivo. Per la validità di tale delibera si applicano le disposizioni contenute nell art. 22 del presente Atto costitutivo. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la decisione non è ammesso appello. Il Consiglio Direttivo prima di deliberare in merito all ammissione ha facoltà di assumere informazioni sulla persona dell aspirante socio. Si garantisce disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa - ART. 8 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. - ART. 9 Sono dichiarati indegni quei soci il cui comportamento venga considerato dal Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, contrastante con le finalità dell associazione stessa. L esclusione ha luogo anche in caso di danno morale o materiale verso l associazione. - ART. 10 Gli impegni di carattere finanziario si intendono assunti dai soci per la durata dell anno finanziario in corso e si prorogheranno tacitamente di anno in anno. - ART. 11 L ammontare della quota sociale è determinato per il primo anno in Euro 30 per socio. Per gli anni successivi sarà stabilito dal Consiglio Direttivo. TITOLO III ASSEMBLEA - ART. 12 I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all anno, mediante comunicazione diretta a ciascun socio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l adunanza. L assemblea deve essere convocata dal Presidente del consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta almeno i 3/5 dei soci. - ART. 13 L assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o altra sede al momento indicata. - ART. 14 I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altro socio, anche membro del Consiglio Direttivo. Tale delega non può essere conferita a componenti il Consiglio Direttivo in occasione dell approvazione del bilancio. 2

- ART. 15 L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l assemblea nomina il proprio Presidente. - ART. 16 Al Presidente dell assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire alla stessa. - ART. 17 L assemblea, validamente costituita, delibera secondo le norme dell art. 21 del Codice Civile. I partecipanti all assemblea, maggiori d età, hanno diritto di voto per le modificazioni dello statuto o dei regolamenti. TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE - ART.18 L associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro membri, eletti dalla Assemblea dei Soci, maggiori d età, ad eccezione del primo Consiglio Direttivo che viene nominato nell atto costitutivo dai soci fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica sei anni ed è rieleggibile. Il primo Consiglio Direttivo è composto da 4 membri, soci fondatori: - Castiglia Maria - Bellinghieri Benito Ruggeri Angela - Bellinghieri Valentina - ART. 19 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario- Cassiere. Il primo Consiglio Direttivo elegge: - Presidente: Castiglia Maria - Vicepresidente: Ruggeri Angela - Segretario-Cassiere: Bellinghieri Benito - ART. 20 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-presidente; in assenza di entrambi è presieduto dal Consigliere più anziano di età. - ART. 21 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Si riunisce, comunque, almeno una volta all anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo e all ammontare delle quote sociali. - ART. 22 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. - ART. 23 Il Consiglio direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, senza limitazioni, e in particolare: a) predispone il bilancio preventivo, il consuntivo, la relazione annuale e tecnica dell attività sociale ed i programmi dell attività da svolgere; 3

b) discute e delibera su ogni argomento posto all ordine del giorno; c) promuove e programma ogni attività che possa favorire lo sviluppo dell associazione; d) amministra il patrimonio sociale, gestisce l associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell Assemblea. - ART. 24 Il Presidente ed in sua assenza il Vice-presidente: a) ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell associazione; b) è autorizzato a chiedere ed a riscuotere sovvenzioni e contributi di Enti pubblici e privati; c) cura l esecuzione delle delibere dell Assemblea e del Consiglio; d) nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. - ART. 25 La gestione dell Associazione è controllata da due Revisori dei conti, di cui uno supplente. I revisori sono eletti dall Assemblea dei soci ogni sei anni nel proprio seno. I revisori sono rieleggibili. Essi accertano la regolare tenuta della contabilità apponendo il visto sul bilancio redatto dal Consiglio Direttivo. - ART. 26 Tutte le cariche sociali non prevedono la corresponsione di alcun compenso e sono altresì gratuite tutte le prestazioni fornite dagli aderenti all associazione ( soci fondatori e soci sostenitori) - ART. 27 TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI L Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività di solidarietà e di utilità sociale da: a) Contributi degli aderenti; b) Contributi privati c) Contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti. d) Contributi di organismi internazionali e) Donazioni e, con beneficio d inventario, lasciti testamentari, con destinazione dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente al conseguimento del fine di solidarietà e di utilità sociale. f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. - ART. 28 Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, i quali dovranno essere presentati all Assemblea dei Soci per l approvazione, con diritto di voto per gli associati maggiori d età, la presentazione dovrà avvenire al massimo entro il 30 aprile di ogni anno. Si fa espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si fa 4

obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. TITOLO VI - SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE - ART. 29 Lo scioglimento o la cessazione dell associazione viene deliberato con il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) degli associati; con l obbligo di devolvere l eventuale il patrimonio dell organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. - ART. 30 Per quanto altro non previsto da questo Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile. Il presente atto costitutivo è composto di n 5 pagine di una sola facciata ciascuna. Letto, approvato e sottoscritto: Castiglia Maria Bellinghieri Benito Bellinghieri Valentina Ruggeri Angela Messina, 18 ottobre 2005 Registrato a Messina presso l Agenzia delle Entrate l 08 novembre 2005 al n 5289 Serie 3^ 5