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FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2007 Regolamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca Pagina 1 di 8

FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA REGOLAMENTO Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca (di seguito Fondo o Fondo Pensione ), in conformità alle disposizioni dello Statuto. Art. 2 Iscritti al Fondo Pensione 1. Sono iscritti al Fondo Pensione tutti i soggetti di cui all art. 5 dello Statuto che abbiano comunicato la propria volontà di adesione al Fondo mediante la presentazione della relativa domanda di iscrizione e per i quali sia stata versata la contribuzione prevista dagli accordi aziendali vigenti in materia di previdenza complementare presso Unipol Banca S.p.A. (di seguito Unipol Banca o Banca ). 2. Sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori di cui al comma precedente, i quali abbiano aderito con conferimento tacito del Trattamento di Fine Rapporto (di seguito TFR) ai sensi dell art. 8, comma 7, lett.b) del D.Lgs. 252/05 e successive modifiche e integrazioni. 3. La domanda di iscrizione deve essere presentata o inviata al Fondo Pensione con le modalità stabilite al successivo art. 3. Art. 3 Modalità di iscrizione 1. La domanda di iscrizione va presentata al Fondo Pensione tramite inoltro alla Unipol Banca, corredata della documentazione tempo per tempo indicata nel comma successivo del presente articolo. 2. Unipol Banca predispone apposita comunicazione interna con allegata sia la modulistica che l elenco della documentazione necessaria per l iscrizione al Fondo. Tale comunicazione, unitamente a copia dello Statuto e del presente Regolamento, viene consegnata all atto dell assunzione ad ogni dipendente della Banca. 3. L iscritto è inoltre tenuto a produrre l eventuale ulteriore documentazione che gli venisse richiesta dalla Banca in quanto ritenuta necessaria per la propria posizione presso il Fondo. 4. Il Fondo declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dalla inosservanza delle predette obbligazioni. Art. 4 Decorrenza dell adesione 1. L adesione al Fondo ha effetto dalla data di assunzione in Unipol Banca, a condizione che la richiesta di iscrizione, munita della documentazione necessaria, pervenga al Fondo entro i 30 gg. successivi al termine dell eventuale periodo di prova. Nel caso in cui il periodo di prova non termini nello stesso anno solare dell assunzione, l iscrizione decorrerà dal 1 gennaio dell anno successivo. 2. In caso di adesione oltre i termini sopraindicati, la stessa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene al Fondo la richiesta di iscrizione. Regolamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca Pagina 2 di 8

3. Per i dipendenti assunti con contratto a termine, che si iscrivono al Fondo al momento dell eventuale trasformazione a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro, l adesione avrà effetto dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro e avverrà con le medesime modalità precedentemente indicate. Art. 5 Libri obbligatori 1. Il Fondo, nei limiti delle disposizioni assunte dai propri organi in conformità allo Statuto, avrà la responsabilità della tenuta e della conservazione dei seguenti libri: libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione; libro dei verbali dell Assemblea; libro dei verbali del Collegio dei Revisori. 2. Il Fondo avrà altresì la responsabilità della tenuta e della conservazione di tutti i documenti contabili ed amministrativi richiesti dalla legge. Art. 6 Contribuzione e spese di gestione 1. Gli iscritti di cui all art. 2, comma 1 e Unipol Banca sono obbligati al versamento della contribuzione nella misura prevista dall art. 7 dello Statuto. 2. Per gli iscritti di cui all art. 2, comma 2 non viene versata la contribuzione prevista dall art. 7 dello Statuto. 3. Unipol Banca provvede sia a trattenere sul cedolino stipendi dei dipendenti iscritti al Fondo la parte dei contributi a carico del lavoratore che a versare al Fondo, con cadenza mensile, i suddetti contributi unitamente al contributo a carico del datore di lavoro e alla quota di TFR conferita. 4. Unipol Banca nel comunicare al Fondo l importo dei contributi versati, dovrà distinguere le quote di contribuzione a suo carico, quelle a carico del lavoratore e le quote a titolo di TFR, nonché le specifiche contribuzioni per le prestazioni accessorie di cui al successivo art. 10. 5. Le spese di gestione del Fondo Pensione sono a carico di Unipol Banca. Art. 7 Prestazioni pensionistiche 1. Il Fondo Pensione eroga agli iscritti le prestazioni pensionistiche complementari previste dall art. 8 dello Statuto. 2. I Lavoratori in possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione pensionistica complementare, dovranno inoltrare domanda al Fondo Pensione che andrà presentata o inviata per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla sede legale del Fondo Pensione, la quale avrà effetto dal giorno del ricevimento. 3. Per l erogazione delle prestazioni il Fondo utilizza le contribuzioni ricevute ai sensi dell art. 7 dello Statuto, nonché quelle pervenute a seguito di trasferimento di posizione da altra forma pensionistica complementare, per la stipulazione di convenzioni assicurative di cui al ramo I dell art. 2, comma 1, del D. Lgs. 209/05, con le Società del Gruppo Unipol. Art. 8 Anticipazioni Regolamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca Pagina 3 di 8

1. L iscritto al Fondo Pensione può chiedere un anticipazione della posizione individuale maturata ai sensi dell art. 26 dello Statuto. 2. Le anticipazioni ottenute potranno essere reintegrate in qualsiasi momento dall iscritto. In tal caso l iscritto dovrà attenersi, per le modalità operative, alle indicazioni che gli verranno fornite dalla Banca. 3. Le somme percepite a titolo di anticipazione non potranno mai eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. 4. La richiesta di anticipazione deve essere presentata al Fondo: per iscritto tramite Unipol Banca; prima del sostenimento della spesa, pena la non accettazione della stessa; corredata della documentazione prevista per ogni singola fattispecie. 5. L iscritto è tenuto a documentare in via consuntiva la spesa sostenuta: qualora non sia comprovabile che la spesa è stata in concreto effettuata, ovvero la si documenti solo parzialmente, l iscritto dovrà restituire al Fondo Pensione l intero importo dell anticipazione, al lordo delle ritenute fiscali, ovvero quanto eventualmente percepito in eccedenza rispetto alla spesa documentata. 6. L anticipazione può essere richiesta, con misure, modalità e tempistica di seguito specificate per ogni singola fattispecie, per le seguenti causali: a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, coniuge e figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L anticipo può essere richiesto in qualsiasi momento e fino al 75% della posizione individuale maturata. La domanda va presentata allegando alla stessa, oltre alla documentazione medica attestante la gravissima situazione a seguito della quale viene richiesto l anticipo, i relativi preventivi di spesa. A chiusura della pratica andrà presentata ricevuta o fattura fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta. b) Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per il figlio maggiorenne, documentato con atto notarile. L anticipo può essere richiesto decorsi 8 anni di iscrizione e fino al 75% della posizione individuale maturata. La documentazione da produrre all atto della domanda è la seguente: - copia della promessa di compravendita; - stato di famiglia; - dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. A chiusura della pratica andrà inoltre presentata copia del rogito notarile di acquisto e certificato attestante l assunzione della residenza nell immobile oggetto dell anticipazione. La casa oggetto dell acquisto deve avere le seguenti caratteristiche: - deve essere intestata all iscritto o cointestata al 50% con il coniuge o con il convivente more uxorio ; - deve essere quella stabile ed ordinaria in funzione dello svolgimento del rapporto di lavoro dell iscritto che deve naturalmente porvi la propria residenza e deve essere situata in una Regolamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca Pagina 4 di 8

località che consenta al lavoratore stesso di raggiungere normalmente e quotidianamente il luogo di lavoro. Non ha diritto all anticipazione l iscritto che a titolo proprio, del coniuge (o del convivente more uxorio ) o dei figli conviventi sia già proprietario di beni immobili aventi le caratteristiche sopra riportate: al riguardo si precisa che la proprietà che rileva è quella piena ed esclusiva che non si realizza, quindi, quando si è cointestatari o quando se ne abbia solo la nuda proprietà (salvo ovviamente che l altro cointestatario ovvero l usufruttuario sia il coniuge o il figlio convivente). In tal senso lo stato di non proprietà va comprovato dall iscritto mediante la compilazione della suddetta dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. Nel caso di acquisto della prima casa di abitazione per il figlio maggiorenne fermo restando quanto sopra riportato, che va ovviamente riferito in capo al figlio dell iscritto, va inoltre specificato quanto segue: il figlio maggiorenne deve avere la proprietà piena ed esclusiva della casa oggetto dell acquisto (ad esempio non gravata da usufrutto a favore dei genitori) e deve porvi la propria residenza da solo (ovvero con il proprio coniuge e figlio); onde evitare situazioni speculative o di investimento nel senso più ampio (ad esempio iscritto proprietario di più immobili che chiede l anticipo per l acquisto di un ulteriore seconda casa invece di darne una delle proprie al figlio), è escluso dal diritto all anticipazione l iscritto che, a titolo proprio o del coniuge, possegga altre case aventi le caratteristiche sopra specificate, oltre a quella abitata. Deve essere inoltre allegata alla domanda la seguente ulteriore documentazione: dichiarazione del datore di lavoro del figlio attestante l importo massimo concedibile a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto per l acquisto della prima casa di abitazione; dichiarazione del Fondo Pensione del figlio attestante l importo massimo concedibile a titolo di anticipazione per l acquisto della prima casa di abitazione. Va infine ricordato che scopo dell anticipazione è quello di consentire all iscritto (o al figlio maggiorenne) l acquisizione della proprietà della casa da abitare e pertanto, al fine di evitare che dall erogazione dell anticipo possa derivare un lucro, va verificato quanto segue: nel caso di acquisto per il figlio il valore indicato nel rogito notarile deve essere superiore alla somma netta complessivamente corrisposta per l acquisto della suddetta casa sia all iscritto che al figlio a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto ed a titolo di anticipazione del Fondo Pensione. c) Spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione dell iscritto per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. L anticipo può essere richiesto decorsi 8 anni di iscrizione e fino al 75% della posizione individuale maturata. La casa oggetto della ristrutturazione deve avere le seguenti caratteristiche: deve essere intestata all iscritto o cointestata al 50% con il coniuge o con il convivente more uxorio ; deve essere la casa di residenza dell iscritto; deve essere quella stabile ed ordinaria in funzione dello svolgimento del rapporto di lavoro dell iscritto e deve essere situata in una località che consenta al lavoratore stesso di raggiungere normalmente e quotidianamente il luogo di lavoro. Regolamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca Pagina 5 di 8

L anticipo può essere richiesto per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a),b),c) e d) del comma 1 dell art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, i predetti interventi sono pertanto quelli di seguito specificati: "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per i suddetti interventi documentati con i bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per: progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori; oneri di urbanizzazione; altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449. Non rientrano invece tra le spese considerate gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio. La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione; atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento; Regolamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca Pagina 6 di 8

copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione o concessione edilizia); elenco dei lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori; bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale: l'erogazione della anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture quietanzate; dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (momento di perfezionamento dell'intervento), ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento), rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione; eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio. d) Altre esigenze di carattere personale dell iscritto. L anticipo può essere richiesto decorsi 8 anni di iscrizione e fino al 30% della posizione individuale maturata. 7. Fermo restando il limite complessivo del 75%, come meglio specificato al comma 3, l anticipazione potrà essere richiesta più volte per le causali previste ai punti a), b) e c) del comma precedente. 8. Fermo restando il limite complessivo del 75%, come meglio specificato al comma 3, l ammontare complessivo delle anticipazioni erogate per la causale prevista al punto d) del comma 6 non potrà comunque mai eccedere il 30% della posizione individuale maturata. Pertanto, in caso di reiterazione, l importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. 9. Non sono ammesse altre causali di anticipazione al di fuori di quelle previste al comma 6. 10. L iscritto è inoltre tenuto a produrre l eventuale ulteriore documentazione che gli venisse richiesta dalla Banca ritenuta necessaria ai fini della domanda di anticipo. Art. 9 Riscatto, trasferimento e conservazione della posizione individuale 1. L iscrizione al Fondo Pensione viene meno in caso di richiesta di riscatto totale o di trasferimento della posizione individuale presentata o inviata al Fondo Pensione nei casi previsti dallo Statuto. 2. In caso di cessazione dell attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica l iscritto, in alternativa al riscatto o al trasferimento, ha facoltà di proseguire la partecipazione al Fondo in assenza di contribuzione; in mancanza di esplicita richiesta di riscatto o di trasferimento, si procede comunque alla conservazione della posizione individuale presso il Fondo Pensione, in assenza di contribuzione. Art. 10 Prestazioni accessorie Regolamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca Pagina 7 di 8

1. Ai sensi dell art. 8-bis dello Statuto il Fondo Pensione può erogare le seguenti prestazioni assicurative per invalidità e premorienza, accessorie rispetto alle prestazioni pensionistiche previste dall art. 8 dello Statuto: a) prestazione in caso di decesso e invalidità permanente verificatisi per qualunque causa durante il rapporto di lavoro; b) prestazione in caso di morte o di invalidità derivante da infortunio extraprofessionale; c) prestazione in caso di invalidità permanente derivante da malattia. 2. Per l erogazione delle prestazioni accessorie, il Fondo utilizza una specifica ulteriore contribuzione a carico di Unipol Banca, diversa rispetto a quella destinata ai sensi dell art. 7 dello Statuto a finanziare la posizione individuale dell iscritto, per la stipulazione di apposite polizze assicurative con le Società del Gruppo Unipol. 3. La tipologia e l entità delle prestazioni accessorie erogabili agli iscritti è definita dagli accordi aziendali vigenti in materia di previdenza complementare presso Unipol Banca e i criteri di accesso alle stesse sono definite dalle polizze assicurative. 4. La cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa o l eventuale richiesta di trasferimento della posizione individuale di cui all art. 7-ter dello Statuto determina il venir meno delle prestazioni accessorie di cui al comma 1. Art. 11 Prestiti 1. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti. Art. 12 Norma finale 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alle opportune integrazioni. Regolamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca Pagina 8 di 8