REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO L'Azienda Sanitaria Locale Benevento 1, con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti. Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute, del personale, dei pazienti e di tutti gli utenti dell'asl BN1, sancito in generale dall art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche. PREMESSA Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come è stato definito dall OMS. Il fumo è dannoso ad ogni età, ma il rischio ad esso correlato di contrarre una malattia polmonare, cardiaca o tumorale è legato all esposizione totale, cioè dipende dall età in cui si è iniziato e dal numero di sigarette fumate al giorno. Per le sue caratteristiche il fumo è stato definito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità una malattia vera e propria, una malattia del comportamento che costringe il fumatore a fumare anche nelle situazioni nelle quali egli ne viene sicuramente danneggiato (ad esempio quando è malato) oppure nelle situazione nelle quali ciò è vietato (ad esempio sul lavoro). Non è solo il fumo attivo che è tossico e nocivo: lo è anche il fumo passivo (cioè il fumo prodotto dai fumatori attivi e respirato da soggetti non fumatori che condividono gli stessi ambienti). Il fumo passivo è considerato dal punto di vista medico come un cancerogeno appartenente al Gruppo 1 della classificazione della IARC, come ad esempio l amianto che, come noto, è stato eliminato da ogni ambiente di lavoro. Il fumo passivo è considerato in molti ambienti il piu importante inquinante dell aria interna ( Indoor pollution ). Importanti inquinanti chimici ambientali sono gli ossidi di azoto (NOx) ed il particolato sospeso respirabile (PM o RSP); quest ultimo è prodotto principalmente dal fumo di tabacco ambientale (ETS). Inoltre il fumo di tabacco introduce nel microambiente numerose sostanze gassose come il monossido di carbonio, l ammoniaca, le cianidi, le dimetilnitrosamine. Di conseguenza non c è da stupirsi del fatto che il fumo passivo sia considerato causa di tumore al polmone, bronchite cronica, infarto del miocardio. Il fumo (attivo e passivo) può interagire con altre sostanze tossiche cui il lavoratore è esposto nell ambito lavorativo. 1

Gli effetti possono essere differenti e non tutti prevedibili, tuttavia essi sono sempre dannosi, in quanto, riducendo l efficienza dei meccanismi di difesa delle vie respiratorie aggravano gli effetti di altre sostanze chimiche oppure interagiscono con esse a formarne di piu tossiche. Il fumo di sigaretta può essere paragonato, per il suo effetto sulla salute dei lavoratori, ad altri agenti caratteristici di ambienti di lavoro che sono stati eliminati da molto tempo in Italia a causa della loro tossicità. Si veda la tabella seguente per un riassunto degli effetti del fumo. EFFETTI SULLA SALUTE DEL FUMO ATTIVO E PASSIVO FUMO ATTIVO FUMO PASSIVO MALATTIE POLMONARI CAUSA DIRETTA DI Tumore polmonare Tumore polmonare Bronchite cronica Bronchite cronica Enfisema Malattie cardiovascolari TUMORI Bocca,lingua Laringe Stomaco Esofago Pancreas Reni e vescica IN GRADO DI PEGGIORARE I SINTOMI Asma e malattie croniche respiratorie Malattie acute respiratorie(del naso, della gola, bronchiti e polmoniti) MALATTIE CARDIOVASCOLARI Angina e infarto Malattie vascolari cerebrali( ictus) Malattie delle arterie periferiche FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO legge n.584 dell 11 novembre 1975 (gazzetta ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322); DPCM 14 dicembre 1995 ( gazzetta ufficiale 15 gennaio 1996, n.11); Art.52, comma 20 della legge n.448 del 2001 (gazzetta ufficiale 29 dicembre 2001, n.301), Art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3 (gazzetta ufficiale 20 gennaio 2003, n.15); Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (gazzetta ufficiale 29 dicembre 2003, n.300); Art.19 del decreto legge 9 novembre 2004, n.266 ; Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004; Circolare del ministero della salute del 17 dicembre 2004. 2

ART. 1 LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO 1. L Azienda ASL Benevento1 sancisce il divieto di fumo in tutti locali facenti parte dei Presidi Ospedalieri, Distretti, Dipartimenti, Servizi, ed in ogni altro locale di proprietà e non, sede di articolazione organizzativa dell Azienda, in applicazione dell art. 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003. Pertanto è vietato fumare: a) nella totalità degli ambienti, siano essi di proprietà dell Azienda ASL BN1 o comunque dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo, ove vengono rese prestazioni di carattere sanitario e/o sociale, siano esse di ricovero, cura, visite ambulatoriali, prestazioni diagnostiche, rilascio di certificazioni, autorizzazioni e simili; b) negli sportelli o uffici aperti al pubblico, che svolgono cioè la loro attività abituale a diretto contatto con l utente anche se trattasi di attività di carattere non sanitario, nonchè ingressi, sale riunioni, atrii, servizi igienico-sanitari, biblioteche, ascensori, scale di disimpegno, archivi ed autoveicoli di proprietà dell Azienda e destinati al trasporto di personale dipendente e dei pazienti. c) nei luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di lavoratori dipendenti anche non aperti al pubblico. Per locali non aperti al pubblico si intendono, quelli riservati ad attività di lavoro del personale dipendente, nei quali non è normalmente prevista, seppure non vietata, l affluenza di persone estranee all ASL BN1. ART. 2 CARTELLI DI DIVIETO I Dirigenti delle Articolazioni Aziendali ASL BN1 daranno disposizioni relativamente all esposizione nei locali in cui è vietato fumare di appositi cartelli, come indicato nell accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 16 dicembre 2004, con indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello su descritto, da sistemare nei luoghi di accesso o comunque in particolare evidenza è possibile adottare, nei rimanenti locali, cartelli con la sola scritta VIETATO FUMARE. ALLEGATO 1 3

ART. 3 SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL OSSERVANZA DEL DIVIETO 1. Entro 15 giorni dall approvazione del presente regolamento il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, in relazione agli Uffici alle loro dirette dipendenze, ivi compresi gli Uffici di Staff di respettiva afferenza, nonchè i Responsabili di tutte le rimanenti articolazioni aziendali ASL BN1 individueranno con apposito atto formale, per ciascuno stabile, i nominativi dei soggetti cui spetta vigilare sull osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Ove non provvederanno a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l attività di vigilanza ed accertamento e contestazione. 2. I soggetti incaricati della vigilanza e dell accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta del responsabile dell articolazione aziendale, dovranno: a) vigilare sull osservanza del divieto; b) munirsi dei verbali di accertamento, stampati in quadruplice copia c) accertare l infrazione; d) quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione. ART. 4 SANZIONI 1. L entità delle sanzioni è stabilità dall art. 7 della Legge n 584/75, così come modificato dall art. 52 della Legge 448/2001., e dall art. 10 della Legge 689/91, come modificato dall art. 96 del D.lgs 507/99 e della legge 30.12.2004 n 311. 1.1 Sanzioni a carico del trasgressore La sanzione varia da un minimo di EURO 27,50 ad un massimo EURO 275,00 e si intende automaticamente aggiornata a quella prevista da eventuali successive disposizioni normative. Aggravanti: la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Pagamento in misura ridotta: nel caso in cui il trasgressore provveda a pagare la multa entro il sessantesimo giorno dalla data di contestazione immediata (ovvero dalla 4

notifica degli estremi della violazione), l entità della sanzione è pari al doppio del minimo, cioè EURO 55,00 ovvero EURO 110,00 in caso di aggravanti (riportate sul verbale di contestazione). 1.2 Sanzioni a carico del soggetto preposto alla vigilanza e all accertamento del divieto di fumo I preposti alla vigilanza e all accertamento del divieto di fumo che non ottemperino alla disposizioni previste dall art.2 della legge 584/75, sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di EURO 200,00 ad massimo di EURO 2000,00. 2. Le misure sanzionatorie da applicare sono comunque quelle vigenti al momento dell accertamento della violazione. ART. 5 MODALITA DI CONTESTAZIONE DELL INFRAZIONE 1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/1975 e dal D.P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i. 2. L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione viene dotato di apposito verbale che dovrà compilare in quattro copie, allegato N.3 (da compilarsi in caso di contestazione immediata) o allegato N.4 (da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata); 3. Il soggetto preposto alla vigilanza e all accertamento sul divieto di fumo, al momento dell accertamento, provvede a contestare l infrazione, previa identificazione del trasgressore mediante esibizione di un documento valido di identità, compilando l apposito verbale. 4. Il verbale deve essere compilato in ogni sua parte, anche se il trasgressore è personalmente conosciuto. 5. Il trasgressore ha il diritto di inserire nel verbale di contestazione qualsiasi dichiarazione ritenuta necessaria o pertinente. 6. In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui all allegato N. 3, il soggetto preposto alla vigilanza e all accertamento sul divieto di fumo consegna al trasgressore la prima copia del verbale stesso; inoltra la seconda copia del verbale al U.O.C. Affari Legali; inoltra la terza copia del verbale all U.O.C. Economico Finanziario; consegna la quarta copia del verbale al Responsabile della struttura di appartenenza. 7. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui all allegato N.4, il soggetto preposto alla vigilanza e all accertamento sul divieto di fumo notifica al trasgressore a mezzo posta (entro 90 giorni dall accertamento), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, la prima copia del verbale, inoltra la seconda copia del verbale al U.O.C. Affari 5

Legali; inoltra la terza copia del verbale all U.O.C. Economico Finanziario; consegna la quarta copia del verbale al Responsabile della struttura di appartenenza; ART. 6 PAGAMENTO DELLE SANZIONI 1. Le modalità di pagamento della sanzione da parte del trasgressore sono quelle indicate nel verbale di contestazione (allegati 3 e 4). 2. In alcun modo l'operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento brevi manu della sanzione da parte dal trasgressore. ART. 7 VERIFICA DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE 1. La U.O.C. Economico Finanziario, verifica il pagamento della sanzione, entro i termini previsti. 2. La U.O.C. Economico Finanziario provvede a comunicare tempestivamente al Dirigente Responsabile dell U.O.C. Affari Legali l avvenuto pagamento della sanzione da parte del trasgressore. ART. 8 INOLTRO DEL RAPPORTO AL PREFETTO 1. In caso di mancato pagamento in misura ridotta della sanzione entro il termine di sessanta giorni, il Dirigente Responsabile dell U.O.C. Affari Legali deve trasmettere il rapporto, secondo le modalità di legge, al Prefetto, unitamente agli scritti difensivi eventualmente presentati dal trasgressore ed ogni accertamento istruttorio compiuto in proposito ( allegato 5 ) per gli adempimenti di cui agli artt. 17 e seg. L.689/91. 6

ART. 9 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative introitate dall Azienda sono dalla stessa utilizzati per finanziare attività di promozione ed educazione sanitaria. ART. 10 RELAZIONE AL PREFETTO ED ALLA REGIONE CAMPANIA 1. Il Direttore Generale trasmette annualmente al Prefetto, nonché alla Regione Campania i dati in merito alle infrazioni contestate, che gli saranno stati trasmessi da ogni Responsabile di articolazione Aziendale. ART. 11 INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE 1. I dirigenti delle strutture sanitarie e amministrative incaricati, si faranno promotori di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modelloesempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto, di responsabilizzarlo sul rispetto e sull osservanza del divieto. ART. 12 NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. 7

ALLEGATI: N. 1: Fac-simile di cartello contenente il divieto di fumo; N. 2: Nomina del preposto cui spetta vigilare sull osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni; N. 3: Verbale di accertamento di violazione amministrativa da compilarsi in caso di contestazione immediata; N. 4: Verbale di accertamento di violazione amministrativa da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata; N. 5: Rapporto completo di processo verbale al Prefetto; 8

ALLEGATO N. 2 AZIENDA SANITARIA LOCALE BN1 Via Patrizia Mascellaro,1 82100 BENEVENTO Oggetto: Nomina del preposto cui spetta vigilare sull osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni in applicazione Direttiva P.C.M. 14.12.1995. e della legge 16 gennaio 2003. sul Divieto di Fumo Si attesta che il Sig.... nato a... il..., qualifica... è abilitato ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17 della legge 689 del 24.11.1981 in ottemperanza al divieto di fumo nei locali dell ASL BN1 in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995, dalla legge 16 gennaio 2003 giusta Determina Dirigenziale del Dirigente Responsabile del.di questa Azienda medesima n.... del... lì,... IL DIRIGENTE RESPONSABILE... 9

ALLEGATO N. 3 mod.contestazione AZIENDA SANITARIA LOCALE BN1 Via Patrizia Mascellaro,1 82100 BENEVENTO PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. SUL DIVIETO DI FUMO In data... alle ore... nei locali della struttura..... siti in Via..., n...., Comune di. nei quali ai sensi della legge 16 gennaio 2003 è stato applicato il divieto di fumo, il/la sottoscritto/a...preposto cui spetta vigilare sull osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni, nominato con determina Dirigenziale, ha constatato che il/la Sig/Sig.ra identificato mediante (P.G.-C.I. o altro), n.. nato/a a.... (Prov. di...) il... residente a... in Via... n.... ha violato le disposizioni dell art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionate dall art. 7 della medesima Legge, e l art. 51 della legge 16 gennaio 2003 in quanto:............ In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:......... E ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla data di contestazione, ai sensi dell art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, effettuando il versamento di Euro., sull unito bollettino di c/c postale n.12129821 intestato all Azienda Sanitaria Locale Benevento con la causale: verbale sanzione divieto di fumo. L interessato dovrà trasmettere, a mano o per posta, una ricevuta del versamento all ASL BN1 U.O.C Economico-Finanziaria via Patrizia Mascellaro,1-82100 Benevento L interessato, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente verbale, può proporre ricorso in carta semplice al PREFETTO territorialmente competente, da presentarsi presso questa Azienda, all U.O.C. Affari Legali Via Patrizia Mascellaro, 82100 Benevento che provvederà a trasmetterlo a detta Autorità unitamente al rapporto. 10

In alternativa a tale ricorso, può essere proposta opposizione all Autorità Giudiziaria territorialmente competente nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. Il presente verbale viene compilato in quattro esemplari, uno dei quali viene consegnato all interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta. IL RICEVENTE... IL VERBALIZZANTE... 11

ALLEGATO N. 4 mod.contestazione AZIENDA SANITARIA LOCALE BN1 Via Patrizia Mascellaro,1 82100 BENEVENTO PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. SUL DIVIETO DI FUMO In data... alle ore... nei locali della struttura..... siti in Via..., n...., Comune di. nei quali ai sensi della legge 16 gennaio 2003 è stato applicato il divieto di fumo, il/la sottoscritto/a...preposto cui spetta vigilare sull osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni, nominato con determina Dirigenziale, ha constatato che il/la Sig/Sig.ra identificato mediante (P.G.-C.I. o altro), n.. nato/a a.... (Prov. di...) il... residente a... in Via... n.... ha violato le disposizioni dell art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionate dall art. 7 della medesima Legge, e l art. 51 della legge 16 gennaio 2003 in quanto:............ La violazione non è stata contestata immediatamente causa:........., per cui ci si avvale del disposto del 2 comma dell art. 14 della Legge 24.11.1981, n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.. E ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla data di contestazione, ai sensi dell art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, effettuando il versamento di Euro., sull unito bollettino di c/c postale n. 12129821 intestato all Azienda Sanitaria Locale Benevento con la causale: verbale sanzione divieto di fumo. L interessato dovrà trasmettere, a mano o per posta, una ricevuta del versamento all ASL BN1 U.O.C Economico-Finanziaria via Patrizia Mascellaro,1-82100 Benevento L interessato, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente verbale, può proporre ricorso in carta semplice al PREFETTO territorialmente competente, da presentarsi presso questa Azienda, all U.O.C. Affari Legali Via Patrizia Mascellaro, 82100 Benevento che provvederà a trasmetterlo a detta Autorità unitamente al rapporto. 12

In alternativa a tale ricorso, può essere proposta opposizione all Autorità Giudiziaria territorialmente competente nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. IL VERBALIZZANTE... 13

ALLEGATO N. 5 mod.contestazione AZIENDA SANITARIA LOCALE BN1 Via Patrizia Mascellaro,1 82100 BENEVENTO Benevento lì,... Oggetto: Rapporto a carico di......- Al Prefetto di Benevento...... Ai sensi dell art. 9 L. 584/75, si comunica che, al nominativo in oggetto, è stato regolarmente notificato il verbale n.... del... di accertata violazione della L. 584/75 concernente il divieto di fumo, con invito a definire il contesto in via amministrativa versando la somma di EURO... (indicare la somma eventualmente comprensiva delle spese di notificazione). A tutt oggi, trascorsi i termini di legge, l interessato: ڤ non ha provveduto al pagamento ڤ non ha presentato scritti difensivi ڤ ha presentato scritti difensivi come da allegato pertanto, visto l art. 18 della legge 24.1.1981 n. 689 si propone di emettere ordinanzaingiunzione a carico del trasgressore. In allegato si trasmette inoltre: copia del verbale di accertamento Distinti saluti. Il DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. AFFARI LEGALI ASL BN1 14