RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE SO CLAUSOLA PENALE RELATIVA ALLA CONVENZIONE n / di Rubrica Atti Privati della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Acquisti avente ad oggetto Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Ventimiglia e dei relativi interventi complementari IS, LFM e TLC la Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell art. 2497 sexies cod. civ. del D.Lgs. n. 188/2003 con sede in Roma, Codice fiscale 01585570581, che in seguito per brevità verrà indicata con la dizione RFI, per la quale interviene nel presente atto, nato il nella qualità di, da una parte E L Impresa con sede in Codice Fiscale - e Partita I.V.A. che in seguito, per brevità, verrà indicata con la dizione Appaltatore interviene nel presente atto il Sig. nato a il nella sua qualità di, come indicato nella CCIAA di n. R.E.A. n., Ufficio Registro delle Imprese rilasciato in data e conservato agli atti di R.F.I. Spa 1
dall altra parte PREMESSO CHE: - le parti come sopra costituite hanno proceduto a stipulare il contratto n. di Rubrica Atti Privati della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Acquisti avente ad oggetto la Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Ventimiglia e dei relativi interventi complementari IS, LFM e TLC - le prestazioni di cui al predetto contratto vengono effettuate nell esercizio di impresa e, pertanto, soggette all I VA. - lo stesso contratto prevede anche apposita clausola penale che per sua natura e finalità è soggetta ad imposta di registro - ai sensi dell articolo 10 delle Condizioni Generali di Contratto richiamate all articolo 4 del contratto di appalto di cui è parte il presente Atto sono a carico dell Appaltatore tutte le spese di bollo e registro del Contratto Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. ARTICOLO 1 PENALITA 1.1. Le penali indicate nel presente articolo sono cumulabili fra di loro;. 1.2. Per ciascuna di dette penali resta salva la facoltà di R.F.I. risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. della Convenzione e 59 e 60 delle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane approvate dal Consiglio di 2
Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012 e registrate presso l Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3, in data 2 marzo 2012 e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. Determinazione delle penali A) Penali per ritardi Le penali per il mancato rispetto dei termini contrattuali (previsti nel contratto indicato in premessa) sono così determinate: a) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine utile totale di cui all Articolo 35 della Convenzione di cui è parte il presente Atto, verrà applicata una penalità di 5.000,00 (euro cinquemila/00); b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini utili parziali di cui all Articolo 35 della Convenzione di cui è parte il presente Atto, verrà applicata una penalità di 500,00 (euro cinquecento/00); c) 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni giorno di ritardo nella riconsegna della documentazione di cui agli Articoli 18, 19.3, 26, 29 e 30 della Convenzione di cui è parte il presente Atto. d) 250,00 (euro duecentocinquanta/00), per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del cantiere in caso di risoluzione del contratto in danno o di recesso unilaterale del Committente, salvo il raddoppio della penale di cui all Articolo 61.1 delle C.G.C. indicate nel precedente articolo 1. Per l inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni previste dal Capitolato speciale per lavori in presenza dell esercizio ferroviario, per lavori 3
all armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici allegato 1.1 alla Convenzione, di cui è parte il presente Atto, accertata dal Direttore dei Lavori e notificata all Appaltatore mediante comunicazione scritta, così come per i ritardi nell adempimento agli eventuali altri specifici obblighi indicati nel contratto di cui è parte il presente Atto, l Appaltatore dovrà ogni volta corrispondere le penali previste nel Capitolato stesso agli articoli 12 e 14. B) Penali per vizio dell Opera determinato dal mancato raggiungimento dei Requisiti RAM Le penali per mancato raggiungimento di uno o più dei Requisiti RAM al termine del periodo di rilevamento di cui all articolo 41bis della Convenzione di cui è parte il presente Atto sono determinate in base alle percentuali sottoindicate applicate agli importi delle seguenti Voci a Corpo relative alla Cabina ACC: Voce a Corpo 3 - Posto Centrale di Ventimiglia a) qualora il numero dei Guasti Rilevati sia superiore al numero di Guasti Attesi, ma non superiore del 7,5% del numero dei Guasti Attesi: il 2% b) qualora il numero dei Guasti Rilevati sia superiore del (o pari al) 7,5%, ma non superiore del 15% del numero dei Guasti Attesi: il 4% c) qualora il numero dei Guasti Rilevati sia superiore del (o pari al) 15% ma non superiore del 22,5% del numero dei Guasti Attesi: il 6%. d) qualora il numero dei Guasti Rilevati sia superiore del (o pari al) 22,5% ma non superiore del 30% del numero dei Guasti Attesi: l 8% e) qualora il numero dei Guasti Rilevati sia superiore del (o pari al) 30% del numero dei Guasti Attesi: il 10%, fatto comunque salvo l obbligo dell Appaltatore di provvedere alla sostituzione completa delle parti di 4
ACC che non hanno raggiunto i Requisiti RAM. 2.1. L ammontare complessivo delle penali di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 non potrà in ogni caso superare il 10% dell importo del contratto di cui è parte il presente Atto. 2.2. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà di RFI di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato da RFI, che, comunque, non può esorbitare l importo del Contratto di appalto richiamato in premessa. Resta espressamente convenuto che si intendono integralmente trascritte nel presente articolo tutte le ulteriori penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto. ARTICOLO 2 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE L Appaltatore assume a proprio carico l obbligo di procedere, a propria cura e spese, alla registrazione del presente Atto a tassa fissa entro 20 gg. dalla sottoscrizione, nonché di provvedere nei termini di legge (20 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle eventuali penali - normalmente coincidente con l emissione del modello R66 o di documento equivalente - alla presentazione delle denuncia di avveramento della condizione presso il medesimo Ufficio dell Agenzia delle Entrate dove è stato registrato l atto in questione) e al pagamento della relativa imposta di registro in misura proporzionale (3%) rispetto all importo della penale. L Appaltatore ha inoltre l obbligo di trasmettere a RFI: - originale del presente atto debitamente registrato, entro 30 gg. dalla sottoscrizione; 5
- copia della denuncia di avveramento della condizione e dell attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall emissione del modello R66 o del documento equivalente. In caso di inosservanza degli obblighi assunti con il presente Atto, l Appaltatore è tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che ad essa dovessero derivare. Il presente atto consta di fogli ----- ciascuno dei quali è controfirmato dall Appaltatore e dal Dirigente di RFI S.p.A. a ciò designato. Letto confermato e sottoscritto. Redatto in triplice originale in bollo. Genova, li PER L IMPRESA - Sig. PER RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA Ing. 6